Marchio che contiene imitazioni di bandiere: Art. 6 della Convenzione di Parigi

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da
un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano. La vicenda ad ogni modo si conclude con l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze – che ha espressamente affermato che nulla vieta l’utilizzo, da parte della richiedente di simboli riconoscibili come richiamo alla
bandiera nazionale italiana, a patto che il relativo uso riguardi prodotti di origine italiana.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 25 gennaio 2022
Nel procedimento ********************
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Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da *********************************
Italia
RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea
n. *********************************
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 16 dicembre 2020, ********************. (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione
europea figurativo
per i seguenti prodotti, come limitati il 21 gennaio 2022:
Classe 5 – Alimenti dietetici per uso medico; alimenti omogeneizzati per uso medico; alimenti per
neonati; bevande dietetiche per uso medico; caramelle per uso medico; digestivi per uso
farmaceutico; farine lattee per neonati; farine per uso farmaceutico; gomme da masticare per uso
medico; lattosio per uso farmaceutico; lievito per uso farmaceutico; pane per diabetici per uso
medico; pane, crackers, fette biscottate e prodotti da forno arricchiti con vitamine per uso
terapeutico; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno arricchiti con fibre vegetali
alimentari dietetiche; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno iposodici per uso
medico; preparazioni mediche dimagranti; prodotti biologici per uso medico; sostanze dietetiche
per uso medico; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.
Classe 30 – Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; biscotteria; biscotti senza glutine;
biscotti; biscottini; brioches; cacao; caffè; caramelle; cialde; cioccolato; confetteria; confetti;
crackers senza glutine; crackers; crostini di pane; dolci; dolciumi; farine alimentari; gelati; gomme
da masticare; grissini; lievito; miele; pane biscottato; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e
prodotti da forno integrali o multi cereali; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da
forno iposodici; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno senza glutine; pane;
panini; paste alimentari; pasticceria; pizze; preparati fatti di cereali; prodotti sostitutivi del pane;
riso; snack a base di cereali; snack a base di riso; succedanei del caffè; tè; wafers [biscotti];
zucchero; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.
2 In data 9 febbraio 2021, l’esaminatrice notificava alla richiedente un rifiuto
provvisorio della domanda di registrazione, emesso ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera h), RMUE relativamente a tutti i prodotti rivendicati dalla
richiedente. In particolare, le obiezioni dell’esaminatrice possono essere
sintetizzate come segue.
– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da
un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato
italiano;
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3
– Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità
competente dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
3 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatrice, la richiedente non ritirava la
propria domanda di registrazione e, in data 4 giugno 2021, depositava un
documento proveniente dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze”, datato 27 aprile2021, che classificava
come “l’autorizzazione alla registrazione del marchio in oggetto emessa
dall’autorità competente dello Stato italiano, necessaria al superamento
dell’impedimento alla registrazione”. In base a detto documento, la richiedente
chiedeva all’Ufficio una “conferma di superamento del rifiuto”.
4 Con decisione del 9 agosto 2021 (“la decisione impugnata”), l’esaminatrice
rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti
oggetto della domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. La
decisione può essere sintetizzata come segue:
– Innanzitutto, si nota che, in base al documento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, l’Ufficio del Cerimoniale ha il compito di tutelari i Simboli
dello stato italiano “per fini strettamente istituzionali e protocollari” e non ha
come interlocutori privati ma, esclusivamente amministrazioni dello stato
italiano. Ciò, dunque, esclude la rilevanza del documento rispetto a soggetti e
funzioni diverse da quelle menzionate dall’Ufficio del Cerimoniale.
– Volendo comunque approfondire il suo contenuto, si nota che l’Ufficio del
Cerimoniale spiega che l’articolo 10, rubricato ‘Stemmi’, del Codice della
Proprietà Industriale (Dlgs 30/2005) non è da interpretarsi nel senso di
autorizzare l’utilizzo della bandiera italiana.
– Inoltre, l’Ufficio del Cerimoniale stabilisce nel documento di poter solo
attestare la rispondenza, o meno, della bandiera italiana usata da un privato
rispetto al suo formato legale. Nel caso di specie, l’Ufficio del Cerimoniale
conferma la correttezza dei colori usati e della loro alternanza, rilevando una
leggera discrepanza nel requisito dell’altezza che, tuttavia, non impedisce al
simbolo usato di essere “un richiamo grafico” alla bandiera italiana.
– Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
RMUE, si applica se il consumatore medio può vedere nel marchio
l’imitazione di un «emblema» (nonostante le differenze nei dettagli araldici).
La Corte ha stabilito che, per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di
vista araldico”, una differenza rilevata da uno specialista in arte araldica tra il
marchio oggetto della domanda di registrazione e l’emblema di Stato non
sarà necessariamente percepita dal consumatore medio. Pertanto, nonostante
le differenze in taluni dettagli araldici, il marchio contestato può essere
un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6ter della
Convezione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille
d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et
finire, EU:T:2011:246, § 24-25). Può esserci imitazione quando l’«emblema»
mostra l’elemento principale di un emblema ufficiale protetto, ad esempio ai
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4
sensi dell’articolo 6 ter della Convezione di Parigi, o parte di esso. Tale
elemento non deve necessariamente essere identico all’emblema di cui
trattasi. Il fatto che l’emblema di cui trattasi sia stilizzato o che solo una parte
dell’emblema sia utilizzata, non impedisce necessariamente che si tratti di
un’imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA,
EU:T:2004:110, § 41).
– Il documento procede affermando che se un’azienda “produce beni di una
filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo
grafico che rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non
avrebbe niente da eccepire, né avrebbe diritto di esercitare un potere
concessorio”. Pertanto, il documento in questione non potrebbe, per
definizione, presentare una concessione o autorizzazione all’uso e
registrazione come marchio della bandiera italiana da parte di un privato.
– Infine, l’Ufficio del Cerimoniale si dichiara espressamente incompetente a
stabilire se un privato, quale il richiedente, sia titolato a fare espliciti richiami
alla nazionalità italiana del proprio prodotto.
– In considerazione di quanto sopra, è evidente che il documento in questione
non rilascia alcuna autorizzazione al richiedente in merito all’uso e alla
registrazione della bandiera italiana o di una sua imitazione araldica come
marchio. Pertanto, il documento allegato dalla richiedente non è sufficiente
affinché l’Ufficio revochi la propria obiezione.
5 In data 8 ottobre 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
contenente i motivi di ricorso in data 9 dicembre 2021.
6 In data 21 gennaio 2022, la richiedente limitava i prodotti come indicato nel
punto 1 della presente decisione.
7 In data 25 gennaio 2022, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso comunicava
alla richiedente l’accoglimento della domanda di limitazione.
Motivi del ricorso
8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
segue:
– Per tutto quanto è nella conoscenza della richiedente e sulla base delle
informazioni ottenute dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Allegato 4,
Allegato 6b e Allegato 7b), l’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta l’unica
autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi. Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso
Ufficio del Cerimoniale e sulla base della migliore conoscenza possibile, il
parere fornito dalla richiedente in data 4 giugno 2021 deve essere ritenuto
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rilevante ai fini della presente procedura, in quanto emesso dall’autorità
competente;
– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato
e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene
un’accurata descrizione degli elementi grafici che compongono il segno ed
evidenzia il sostanziale scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto
nel marchio sopra riportato e le caratteristiche della bandiera italiana oggetto
di tutela come simbolo nazionale. Le differenze rilevate sono tali da mettere
in discussione ab origine l’applicabilità dell’impedimento previsto
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE al marchio in oggetto.
– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato
e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene a
tutti gli effetti un’implicita autorizzazione all’uso e alla registrazione del
segno da parte della richiedente, poiché afferma che, essendo la bandiera un
simbolo distintivo di tutti gli italiani, la funzione simbolica connaturata nel
tricolore, vale a dire l’individuazione di appartenenza ad un popolo, è
liberamente utilizzabile da qualsiasi cittadino italiano. Ed infatti aggiunge
che “se l’azienda produce beni di una filiera produttiva nazionale avrebbe
ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali
e su tale scelta questo Ufficio non potrebbe avere niente da eccepire, né
avrebbe il diritto di esercitare un potere concessorio”.
Motivazione
9 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
10 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Sull’ammissibilità delle prove presentate dinnanzi alla Commissione di ricorso
11 La Commissione osserva che durante il procedimento di ricorso la richiedente ha
presentato nuove prove a sostegno dei propri argomenti. Trattasi, in particolare, di
corrispondenza con la Presidenza della Repubblica Italiana, con l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi e con altri organi dell’Amministrazione dello Stato italiano,
numerati come Allegati da 1a) a 7b).
12 A tal proposito, la Commissione ricorda che, come regola generale, le prove
devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall’EUIPO. Tuttavia,
secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera
delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova
subordinata una tale presentazione.
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13 In particolare, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l’Ufficio può non
tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non
hanno presentato per tempo. Precisando che l’EUIPO “può”, in un caso del
genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha
conferito all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur
motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di
tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162,
§ 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013,
C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
14 Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, RDMUE la Commissione di ricorso può
accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali
fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame,
essere rilevanti per l’esito della causa e b) non sono stati presentati per tempo per
valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove
pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per
contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d’ufficio
dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.
15 Nel caso di specie, gli elementi di prova depositati per la prima volta dinanzi alla
Commissione sembrano essere pertinenti in quanto sono destinati a contestare le
ragioni addotte nella decisione impugnata in merito alla insufficienza del
documento proveniente dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze”, datato 27 aprile 2021, per superare
l’impedimento alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
RMUE, oltre che complementari rispetto alle prove già fornite nei termini e prese
in considerazione nella decisione impugnata.
16 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene ammissibili le prove
presentate dalla richiedente nella fase del ricorso.
17 Nondimeno, la Commissione sottolinea che la rilevanza prima facie degli
elementi di prova non implica che essi siano determinanti per l’esito della
presente causa.
Sulla richiesta di riservatezza
18 L’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, stabilisce che i fascicoli possono contenere
determinati documenti che non sono oggetto di consultazione, in particolare se la
parte interessata ha manifestato uno specifico interesse a mantenerli riservati.
19 Nel caso in cui sia invocato un interesse specifico a mantenere riservato un
documento conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, l’Ufficio deve
verificare se un interesse specifico sia adeguatamente dimostrato. Tale interesse
specifico deve sussistere a causa della natura riservata del documento o del suo
status di segreto commerciale o commerciale.
20 Nella fattispecie, i documenti depositati dinnanzi alla Commissione di ricorso
nonché il contenuto della memoria contenente i motivi di ricorso sono stati
qualificati come confidenziali. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia specifico
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interesse addotto dalla richiedente a mantenere riservata siffatta documentazione,
la Commissione non può accogliere la richiesta di riservatezza in questione.
21 Ciononostante, la Commissione tratterà la documentazione in questione con la
dovuta attenzione, senza divulgare informazioni che non siano accessibili presso
fonti pubbliche.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE
22 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce nel sistema dei marchi
dell’Unione europea l’articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale, la cui finalità è quella di escludere la registrazione e
l’utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e
punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a
emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG).
23 Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell’autorità interessata di
controllare l’utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe fuorviare
il pubblico rispetto all’origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono
utilizzati.
24 Per violare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio:
 deve consistere unicamente in una riproduzione identica o in una “imitazione
araldica” dei succitati simboli; oppure
 deve contenere una riproduzione identica o una “imitazione araldica” dei
succitati simboli.
25 Nel caso in questione, il segno richiesto
contiene un elemento figurativo che costituisce una rappresentazione fedele della
bandiera dello Stato italiano in termini di colore e configurazione, come
giustamente rilevato nella decisione impugnata. Per quanto riprodotta con
dimensioni relativamente ridotte, la bandiera dello Stato italiano è
immediatamente riconoscibile.
26 A tal proposito, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza rilevante,
per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di vista araldico”, una differenza
rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata
presentata la domanda e l’emblema di Stato non sarà necessariamente percepita
anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di
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taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere o contenere
un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6 ter della
Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille
d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire,
EU:T:2011:246, § 24-25).
27 Pertanto, anche qualora l’elemento figurativo del marchio in questione non
dovesse rappresentare esattamente le proporzioni della bandiera dello Stato
italiano in termini di proporzioni tra altezza e lunghezza, la Commissione ritiene
che gli argomenti della richiedente, relativi all’esistenza di un “sostanziale
scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto nel marchio sopra riportato
e le caratteristiche della bandiera italiana”, siano privi di fondamento e debbano
pertanto essere respinti.
28 Nel caso di specie, la Commissione osserva altresì che la presenza nel segno in
questione dell’elemento verbale “I’m from Italy” o, quantomeno, del termine
“Italy”, rafforza il nesso tra l’elemento figurativo della domanda di marchio e la
bandiera dello Stato italiano (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid
Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, R 1577/2014-4, SWISS
CONCEPT, § 33).
29 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione
impugnata abbia correttamente rilevato la presenza, nel segno in questione, di un
elemento costituito da un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione
dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente della bandiera
dello Stato italiano.
30 Pertanto, l’esaminatrice ha correttamente indicato che l’impedimento alla
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE poteva essere
superato solo presentando un’autorizzazione alla registrazione del marchio
emessa dall’autorità competente dello Stato italiano.
31 Al riguardo, la Commissione osserva che la richiedente ha adottato un
comportamento diligente e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di
individuare l’autorità competente dello Stato italiano relativamente al rilascio di
detta autorizzazione, scontrandosi con non pochi ostacoli che saranno solo
accennati nella presente decisione, in considerazione della richiesta di
riservatezza avanzata dalla richiedente.
32 In particolare, la documentazione presentata dinnanzi alla Commissione dimostra
che la richiedente ha svolto le seguenti attività tendenti all’ottenimento
dell’autorizzazione all’uso del segno in questione:
– Il 17 febbraio 2021 la richiedente inviò al Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica italiana una richiesta di autorizzazione alla
registrazione e all’uso del segno in questione.
– Il 23 febbraio 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della
Repubblica italiana confermava che detta richiesta era stata sottoposta
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all’attenzione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), al quale
appartiene l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
– Non avendo ricevuto risposta a detta richiesta, in data 30 marzo 2021 la
richiedente si rivolgeva direttamente all’UIBM, sollecitando aggiornamenti
in merito. Nella stessa data, l’UIBM replicava indicando nella Presidenza del
Consiglio dei Ministri italiano l’autorità competente per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta.
– In seguito ad una successiva richiesta di chiarimenti della richiedente, in data
31 marzo 2021 l’UIBM sosteneva di non aver ancora ricevuto la
documentazione trasmessa dalla Presidenza della Repubblica italiana e, al
contempo, confermava che l’autorità responsabile per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri
italiano.
– Dopo un sollecito della richiedente, in data 21 aprile 2021 il Segretariato
Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava alla
richiedente di aver nuovamente sottoposto al MISE la richiesta già inviata il
23 febbraio 2021.
– In data 29 aprile 2021, l’UIBM inoltrava alla richiedente il parere della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze del 27 aprile 2021. Nella lettera che accompagnava l’inoltro
di detto parere, l’UIBM evidenziava che l’autorità competente aveva
rappresentato che nel caso si appurasse la natura puramente italiana dei
prodotti/servizi protetti dal marchio, nulla osterebbe all’utilizzo di
espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera italiana.
33 La Commissione osserva che, in effetti, il documento proveniente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze, datato 27 aprile 2021, dopo aver premesso che “L’utilizzo del
Tricolore è regolamentato con apposita normativa esclusivamente per
l’esposizione all’esterno e all’interno degli edifici sedi di Uffici pubblici”, mentre
“Non vi è invece una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio
rivolto ai privati”, chiarisce che se un’azienda “produce beni di una filiera
produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che
rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non avrebbe niente da
eccepire né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio”, ragion per la
quale “Qualora si confermasse la natura puramente italiana del prodotto, nulla
osterebbe da parte di questo Ufficio, e di fatto nulla osta, all’utilizzo di
espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale”.
34 La Commissione osserva altresì che il 7 ottobre 2021 la richiedente scriveva
nuovamente all’UIBM, per comunicare che il documento proveniente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze, datato 27 aprile 2021, non era stato considerato idoneo dalla
decisione impugnata per costituire un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera h) RMUE.
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10
35 In data 8 ottobre 2021, l’UIBM ribadiva alla richiedente che ogni richiesta di
autorizzazione all’uso di segni, bandiere ed emblemi ai sensi dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale era
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di
Stato e per le Onorificenze, non individuando alcun’altra autorità competente in
materia.
36 In risposta ad un ulteriore sollecito della richiedente, il 29 novembre 2021
l’UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori
pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte
del proprio UIBM.
37 Infine, in data 21 gennaio 2022, la richiedente chiedeva all’Ufficio una
limitazione dell’ambito di protezione del marchio in questione ai prodotti di
origine italiana, aggiungendo la dicitura “tutti i summenzionati prodotti di origine
italiana” alla lista dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30.
38 Alla luce di quanto sopra, la Commissione rileva che la richiedente ha
diligentemente richiesto la necessaria autorizzazione alla registrazione e all’uso di
un segno contenente una riproduzione della bandiera dello Stato italiano, ne ha
seguito la pratica, sollecitando risposte e chiarimenti da parte delle varie autorità
italiane contattate, e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare
correttamente l’autorità competente al rilascio di detta autorizzazione.
39 La Commissione rileva altresì che la competenza per il rilascio di detta
autorizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, è stata più volte confermata
dall’UIBM, che ha inoltre sottolineato di non individuare alcun’altra autorità
competente in materia.
40 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze non ha negato detta autorizzazione alla richiedente. Anzi, ha
espressamente affermato che nulla osta all’utilizzo, da parte della richiedente
come da parte di altre aziende, di simboli riconoscibili come richiamo alla
bandiera nazionale italiana, sempre però che detto uso riguardi prodotti di origine
italiana (come indicano le espressioni “produce beni di una filiera produttiva
nazionale” o “natura puramente italiana del prodotto”).
41 Pertanto, come anche sottolineato dall’UIBM nella comunicazione alla
richiedente del 29 aprile 2021, la documentazione prodotta dalla richiedente
sembra indicare che l’autorizzazione delle autorità italiane competenti
all’inclusione nel segno in questione di un segno che comprenda un elemento
costituito da un’imitazione della bandiera dello Stato italiano sia subordinata
unicamente alla “natura puramente italiana” dei prodotti/servizi protetti dal
marchio. Inoltre, nella successiva comunicazione del 29 novembre 2021, l’UIBM
confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.
42 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, mediante la
limitazione dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30 ai prodotti di origine
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italiana, la richiedente abbia ottemperato all’unica condizione posta dalle autorità
italiane per la concessione dell’autorizzazione richiesta per superare l’obiezione
alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.
43 La Commissione, quindi, conclude che in virtù dell’autorizzazione concessa da
parte delle autorità italiane competenti e fornita dalla richiedente, in
combinazione con la limitazione della lista dei prodotti coperti dal marchio nelle
classi 5 e 30, non vi siano ragioni per mantenere l’obiezione alla registrazione del
marchio in questione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.
44 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata
45 Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione impugnata era corretta quando è
stata adottata e non vi è stata alcuna violazione procedurale da parte dell’Ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il ricorso è stato accolto in virtù della limitazione
dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30, avvenuta in data successiva
all’adozione della decisione impugnata.