Olio Capalbio è il segno oggetto di esame. Capalbio è una zona geografica nota per l’alta produzione di olio. Il segno in questione ad avviso dell’esaminatore europeo indicherebbe al fruitore finale la provenienza geografica di produzione dell’olio.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/04/2025
************* Roma
ITALIA
Fascicolo nº: ***************
Vostro riferimento: 24**************
Marchio: OLIO CAPALBIO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************
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I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/10/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Oli vegetali per alimenti; Olio di oliva; Olio extravergine di oliva; Olio ad uso
alimentare; Oli e grassi commestibili; Ortaggi in conserva [sott’olio].
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiano attribuirebbe al segno il
significato seguente: liquido ottenuto dalla spremitura delle olive che proviene da Capalbio.
https://www.treccani.it/vocabolario/olio/
https://www.treccani.it/enciclopedia/capalbio/?search=Capalbio%2F
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Nonostante il comune di Capalbio non sia molto esteso e con una popolazione non
eccessivamente alta, è noto per l’alta qualità di produzione di olio di oliva. Non solo, da
come si può evincere dal riferimento n.3 , il comune di Capalbio fa parte dell’aria geografica
di produzione dell’indicazione geografica protetta ‘Olio Toscano’; il che conferma
ulteriormente Capalbio quale località rinomata per la produzione di olio di oliva. Quindi alla
luce di quanto sopra ampliamente indicato, è pacifico affermare che il marchio in oggetto è
da escludere alla registrazione poiché indica chiaramente un nome geografico/un luogo
geografico noto da tempo per la categoria dei prodotti in classe 29. Pertanto i consumatori di
riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (Oli
vegetali per alimenti; Olio di oliva; Olio extravergine di oliva; Olio ad uso alimentare; Oli e
grassi commestibili;) sono prodotti a/provengono da Capalbio. Mentre per quanto riguarda il
prodotto in classe 29 Ortaggi in conserva [sott’olio], contiene olio prodotto a/che proviene da
Capalbio. Pertanto, il segno descrive tipo, qualità e provenienza geografica dei prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019086414 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.
