IDENTIFICAZIONE DELLA TOPOGRAFIA – art. 27 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
IDENTIFICAZIONE DELLA TOPOGRAFIA
art. 27 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Ai fini dell’identificazione della topografia, in conformità all’art. 168 comma 2 lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:
a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;
b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;
c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori.
2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la topografia risulti identificabile all’esame.
3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.
4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall’amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.
5. Ove una topografia non rappresenti l’intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza.
6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l’eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016