Il termine GIN per un prodotto in classe 33 vini, liquori e distillati è descrittivo per cui non è registrabile.
Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 21/07/2022
A.BRE.MAR. S.R.L.
Via Servais, 27
I-10146 Torino
ITALIA
Fascicolo nº: 018503294
Vostro riferimento: MCE26085
Marchio: GIN.IT
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: MAGNOBERTA DISTILLERIA di LUPARIA
Alberto & Figli s.a.s.
Via Asti 6
I-15033 Casale Monferrato
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 15/07/2021 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/08/2021, che possono essere
sintetizzate come segue.
- Il consumatore potenziale ed abitudinario dei suddetti prodotti e servizi è
generalmente ben informato, poiché dotato di preparazione professionale in quanto
costituito solitamente da un operatore informatico, tecnico o sistemista di elevato
livello e preparazione.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 5 - La costruzione dell’espressione “GIN.IT” in forma di indirizzo web, crea dissonanza
percettiva e aumenta la distanza evocativa con i prodotti. Il segno è indirettamente
evocativo di una caratteristica descrittiva dei prodotti. L’espressione completa
“GIN.IT” è un’indicazione vaga ed indeterminata che non esprime la specie, la
qualità, ecc., dei prodotti rivendicati. - il marchio “GIN.IT” n. 302016000128424 è già oggetto di registrazione sul territorio
italiano in formato figurativo sin dall’anno 2018.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio”. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il
paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte
dell’Unione.
Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità
di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle
caratteristiche di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere
liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni
siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003,
C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche
del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del
marchio, vale a dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio al
fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal
marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza
si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28).
Conseguentemente, affinché un segno ricada nell’impedimento alla registrazione enunciato
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione
sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al
pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione
dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17,
MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).
Al fine di valutare se un marchio è descrittivo o meno, il segno deve essere esaminato nel
suo insieme. Tuttavia, è possibile eseguire un esame analitico di ciascuna delle sue singole
componenti (15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, Natur-AktienIndex / Multi Markets Fund,
EU:C:2012:147, § 23).
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Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere
effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario
e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA,
EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
In base a una giurisprudenza costante, sussiste un’evidente intersecazione degli ambiti di
applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell’articolo 7,
paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle
caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere
distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che
possano giustificare l’assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 18-19).
L’esame del carattere distintivo, così come della descrittività di un segno, comprende un
esame analitico dei singoli elementi che lo compongono ma deve, in ogni caso, basarsi
anche su un’analisi di tipo sintetico e complessivo di tutti gli elementi (25/10/2007, C238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip
der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
Contrariamente a quanto affermato dal richiedente nell’argomento di cui al punto 1, il
pubblico di riferimento non è costituito da operatrici informatiche, o operatori informatici,
tecnici o sistemisti, o tecniche e sistemiste, ma soprattutto dalle consumatrici e dai
consumatori delle bevande alcoliche, non alcoliche, etc. in oggetto delle classi 32 e 33. Tali
prodotti si rivolgono principalmente al grande pubblico. Inoltre, data la natura dei prodotti, il
livello di attenzione di tale pubblico sarà medio (per analogia, 28/04/2016, T-803/14, B’lue,
EU:T:2016:251, § 20).
Inoltre, non è oggetto di contestazione l’affermazione dell’Ufficio secondo cui il pubblico di
riferimento è il pubblico di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese,
italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e
ungherese dell’Unione europea.
Peraltro, anche ai fini della rivendicazione secondaria ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in
virtù della quale il richiedente potrebbe allegare prove relative al carattere distintivo acquisito
con l’uso del marchio, si fa presente che il pubblico di lingua inglese dell’Unione europea è
composto come minimo dal pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale
(22/06/1999, C-34/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:32, § 26), invero, Irlanda e Malta.
Tuttavia, la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico in Danimarca,
Svezia, Finlandia e Paesi Bassi è un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 23). Lo stesso vale per Cipro, dove l’inglese era l’unica lingua ufficiale fino
al 1960 e continua ad essere parlato da una parte significativa della popolazione
(22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Di conseguenza, il pubblico di riferimento di
lingua inglese comprende, come minimo, gli Stati membri menzionati in questo paragrafo.
Per ragioni di completezza, si ricorda altresì che il pubblico di lingua tedesca dell’Unione
europea è costituito dai consumatori e dalle consumatrici della Germania e dell’Austria
(18/02/2022, R 1641/2021-4, Schnelle Pfanne, § 6). Infine, il pubblico francofono dell’Unione
Europea è costituito dalle consumatrici e dai consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo
(19/11/2018, R 59/2018-2, Hotel du Vin & Bistro (fig.), § 18).
Rispetto all’argomento di cui al punto 2, il richiedente non contesta il significato del segno
dedotto in obiezione, alla quale si rimanda, ma il fatto che l’espressione “GIN.IT” in forma di
indirizzo web sia vaga e indeterminata rispetto ai prodotti in oggetto. Al contrario, l’Ufficio
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ritiene non superata la propria obiezione secondo la quale il segno sarà percepito dal
pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti oggetto della
obiezione sono bevande alcoliche, non alcoliche, etc. disponibili su un sito Internet italiano di
natura commerciale specializzato in gin. Pertanto, il segno descrive la provenienza
geografica/il luogo in cui sono reperibili i prodotti.
Rispetto al marchio italiano di cui al punto 3, si fa notare che lo stesso, contrariamente al
marchio in oggetto, è figurativo. Inoltre, rimandando l’esame del marchio citato all’analisi
relativa alla rivendicazione secondaria del carattere distintivo acquisito con l’uso del marchio
in oggetto, l’Ufficio ritiene in questa sede di dover puntualizzare che, in base alla
giurisprudenza consolidata, il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un
sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso
specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea]
deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa [dell’Unione]
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Per ragioni di completezza, si ricorda che gli aspetti che in questa sede non sono stati trattati
saranno presi in considerazione in sede di esame della rivendicazione secondaria avanzata
dal richiedente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativa all’analisi del carattere
distintivo acquisito con l’uso del marchio in oggetto.
IV. Conclusioni
Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e
articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 18 503 294 è dichiarata descrittiva e
non distintiva nel territorio di lingua ceca, croata, danese, finlandese, francese, inglese,
italiana, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e
ungherese dell’Unione europea per tutti i prodotti oggetto della domanda.
A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
EUR.
Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.