FASE DI MERITO art. 52 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

FASE DI MERITO
art. 52 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi dell’art. 178, comma 3 del Codice, l’Ufficio, se lo ritiene opportuno, invita le parti a presentare, entro un termine da esso fissato, ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni in merito alle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. Le comunicazioni di ciascuna parte vengono trasmesse all’altra e l’Ufficio, se ne ravvisa l‘opportunità, concede un termine per rispondere.

2. Se il richiedente limita o precisa i prodotti e servizi originariamente elencati ai sensi dell’articolo 172, comma 2, del Codice, l‘Ufficio ne dà comunicazione all’opponente e lo invita a dichiarare, entro il termine da esso fissato se, ed eventualmente, contro quali prodotti e servizi residui, intenda mantenere l’opposizione.

3. Se il richiedente non presenta deduzioni nel termine fissato, l’Ufficio decide sull’opposizione in base ai documenti di cui dispone.

 

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016