ESTINZIONE art. 57 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
ESTINZIONE
art. 57 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. L’opposizione si estingue:
a) nei casi di cui all’ articolo 181 del Codice;
b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all’articolo 48, comma 4;
c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l’Italia, su richiesta dell’Ufficio di proprietà industriale d’origine, ai sensi all’articolo 171, comma 8, del Codice.
2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016