ESONERO DALL’ ESAME DI ABILITAZIONE – art. 208 Codice Proprietà Industriale

ESONERO DALL’ ESAME DI ABILITAZIONE
art. 208 Codice Proprietà Industriale

1. Sono esonerati dall’esame di abilitazione coloro che, gia’ dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta’ intellettuale (1).

2. Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l’Ufficio europeo dei brevetti.

(1) Comma sostituito dall’articolo 115 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016