EFFETTI DELLA NULLITA’ – art. 77 Codice Proprietà Industriale
EFFETTI DELLA NULLITA’
art. 77 Codice Proprietà Industriale
1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016