EFFETTI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO – art. 54 Codice Proprietà Industriale

EFFETTI DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO
art. 54 Codice Proprietà Industriale

1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall’origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata (1) (2).

(1) Articolo modificato dall’articolo 31 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Per i criteri e le modalita’ per il deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui presente articolo, vedi il D.M. 11 luglio 2014.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016