DURATA DELLA PROTEZIONE – art. 37 Codice Proprietà Industriale

DURATA DELLA PROTEZIONE

art. 37 Codice Proprietà Industriale

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016