DURATA – art. 60 Codice Proprietà Industriale
DURATA
art. 60 Codice Proprietà Industriale
1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016