La Divisione di Opposizione ha deciso sull’opposizione proposta contro la domanda di marchio UE KIKOT, ritenuta in conflitto con il marchio anteriore KIKO. L’opposizione è stata accolta parzialmente per tutti i prodotti della classe 3 e per la maggior parte della classe 5, per l’esistenza di un rischio di confusione. I marchi KIKO e KIKOT sono stati giudicati altamente simili sotto il profilo visivo e fonetico, poiché il primo è quasi interamente riprodotto nel secondo. Per alcuni prodotti della classe 5, considerati dissimili, la domanda di KIKOT può proseguire.
*************** (BG),
c o n t r o
************ London, Regno Unito (richiedente)
Il 28/01/2026, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
| 1. | L’opposizione n. B 3 237 704 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti: Classe 3: Tutti i prodotti in questa classe. Classe 5: Tutti i prodotti in questa classe ad esclusione di materiali per medicazioni; cerotti adesivi per uso medico; tamponi per la mestruazione; assorbenti igienici. | ||
| 2. | La domanda di marchio dell’Unione europea No 19 143 620 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti. | ||
| 3. | Ciascuna parte sopporta le proprie spese. | ||
MOTIVAZIONI
In data 22/04/2025, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 19 143 620 “KIKOT” (marchio denominativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella Classe 3 e una parte dei prodotti compresi nella Classe 5. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 7 474 059 “KIKO” (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per la cura e la bellezza del corpo e della pelle (non per uso medico); latte, tonici, lozioni, creme, emulsioni, gel per il viso e per il corpo; detergenti non medicinali per il viso ed il corpo; astringenti per la pelle non per uso medico; prodotti da vaporizzare per il corpo; pediluvi non medicinali, creme depilatorie; pietra pomice per uso personale; saponi; bagno-schiuma; creme e gel per la doccia; prodotti esfolianti per la pelle; prodotti struccanti per il viso; talco; shampoo; lozioni, olii, balsami e ristrutturanti per capelli; tinture per capelli; lacche spray, gel e spume per capelli; prodotti per rendere luminosi i capelli; mascara per capelli; creme e gel da barba; gel e lozioni dopobarba; profumeria; deodoranti per uso personale; olii essenziali; perline da bagno; olii e sali da bagno; cosmetici; maschere; fondotinta; fard; terre (make up); cipria; prodotti per illuminare il viso; mascara; eyeliner; matite cosmetiche per occhi e labbra; ombretti; balsami per le labbra; lucidalabbra; rossetti; prodotti struccanti; smalto per unghie; stencil per unghie; unghie posticce; solventi per smalto; creme per cuticole; preparati per rafforzare le unghie; correttori in stick non medicinali; brillantanti per il corpo; lozioni e creme abbronzanti per il viso ed il corpo; lozioni e creme autoabbronzanti per il viso ed il corpo; creme a schermo solare; lozioni e creme doposole per il viso ed il corpo.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 3: Saponi; prodotti per il lavaggio a secco; shampoo; detergenti per il viso [per uso cosmetico]; prodotti per la pulizia; lucido da scarpe; oli essenziali; prodotti cosmetici per la cura della pelle; cosmetici; maschere di bellezza; tinture cosmetiche; lozioni di bellezza; dentifricio; profumi; prodotti rinfrescanti per l’alito; ciglia posticce; cosmetici per animali; profumi per ambiente; make-up; preparati per lucidare; prodotti per lucidare; adesivi decorativi per unghie; unghie posticce; cosmetici per le unghie; prodotti per la cura delle unghie; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; colori cosmetici.
Classe 5: Preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; materiali per medicazioni; cerotti adesivi per uso medico; fibre vegetali alimentari dietetiche; medicamenti per la medicina umana; erbe della medicina tradizionale cinese; integratori alimentari; integratori vitaminici; integratori nutrizionali; farmaci; integratori alimentari per animali; tamponi per la mestruazione; preparazioni terapeutiche per il bagno; assorbenti igienici.
In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Prodotti contestati in Classe 3
Saponi; shampoo; cosmetici; unghie posticce; olii essenziali, sono contenuti in entrambe le liste di prodotti. Pertanto, sono identici.
I prodotti contestati detergenti per il viso [per uso cosmetico]; prodotti cosmetici per la cura della pelle; maschere di bellezza; tinture cosmetiche; lozioni di bellezza; cosmetici per animali; adesivi decorativi per unghie; cosmetici per le unghie; prodotti per la cura delle unghie; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; colori cosmetici; make-up, sono tutti ricompresi nella categoria cosmetici, rivendicata dal marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.
I prodotti per la pulizia; prodotti per il lavaggio a secco, contestati, costituiscono un’ampia categoria di prodotti che ricomprende, tra gli altri, i saponi[1], rivendicati dal marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.
I prodotti contestati profumi e profumi per ambiente rientrano integralmente nella categoria più ampia profumeria, rivendicata dall’opponente. Pertanto, questi prodotti sono considerati identici.
Le ciglia posticce, contestate, rientrano nel settore del make-up e della cosmetica e possono avere la stessa destinazione d’uso, gli stessi produttori, gli stessi canali di distruzione e lo stesso pubblico rilevante dei prodotti cosmetici, rivendicati dal marchio anteriore. Inoltre, questi prodotti possono essere complementari e devono, pertanto, essere considerati simili in grado elevato.
Il sapone è un agente detergente o emulsionante ottenuto dalla reazione di grassi o oli animali o vegetali con idrossido di potassio o sodio. In quanto tale, il sapone è una categoria ampia che comprende prodotti utilizzati per la pulizia domestica (ad esempio sapone per il bucato, sapone per uso domestico), sapone per il lavaggio e la pulizia del corpo e, in tal modo, per migliorarne l’aspetto e l’odore (ad esempio sapone per la cura del corpo, sapone antitraspirante), nonché sapone per la pulizia e il trattamento di articoli in pelle. I preparati lucidanti comprendono, tra l’altro, paste, sostanze liquide e in polvere che vengono utilizzate per rimuovere chimicamente le macchie e per rendere un prodotto liscio e lucido mediante sfregamento. In tal senso, il loro scopo è simile a quello del sapone. I prodotti possono essere destinati allo stesso consumatore ed essere venduti negli stessi punti vendita al dettaglio (ad esempio, nella stessa sezione dei grandi magazzini). Pertanto, i prodotti contestati preparati per lucidare; prodotti per lucidare; lucido da scarpe sono simili in grado medio ai saponi, rivendicati dal marchio anteriore.
L’ampia categoria dei cosmetici comprende preparati destinati a migliorare o proteggere l’aspetto, l’odore o la fragranza del corpo, compresi i denti, e copre prodotti quali gel sbiancanti dentali e strisce sbiancanti per i denti. D’altro canto, i dentifrici sono preparati in pasta, in polvere o liquidi utilizzati per la pulizia dei denti, per l’igiene personale o per rendere l’alito gradevole. Pertanto, i cosmetici, coperti dal marchio anteriore,e i prodotti contestati dentifricio e prodotti rinfrescanti per l’alito possono avere lo stesso scopo. Inoltre, di solito coincidono nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione. Questi prodotti possono anche essere fabbricati dalle stesse imprese, quindi sono simili in grado medio.
Prodotti contestati in Classe 5
Il Tribunale Generale ha già affermato che alcuni prodotti della classe 3, quali i cosmetici, e alcuni prodotti della classe 5, quali i prodotti farmaceutici, possono avere lo stesso scopo, essere venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione, quali farmacie o altri negozi specializzati, ed essere spesso fabbricati dalle stesse società e destinati agli stessi utenti finali (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, Laboratorios Ern/EUIPO – Sanolie (SANOLIE), T-175/20, non pubblicata, EU:T:2021:165, punto 41 e la giurisprudenza citata). Occorre inoltre ricordare che la Corte ha già affermato che la categoria dei prodotti farmaceutici è una categoria ampia che raggruppa prodotti il cui scopo o i cui benefici possono essere simili a quelli dei cosmetici e che i prodotti farmaceutici possono avere proprietà sia mediche che cosmetiche. Ciò vale, in particolare, per una crema medicata che, come una crema cosmetica, può avere effetti sull’aspetto della pelle idratandola o lenendo le infiammazioni (sentenza del 30 giugno 2021, Makk/EUIPO – Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI), T-501/20, non pubblicata, EU:T:2021:402, punto 33).
Pertanto, non è possibile escludere una certa somiglianza tra i cosmetici, rivendicati dal marchio anteriore in classe 3 e i prodotti contestati medicamenti per la medicina umana; erbe della medicina tradizionale cinese; farmaci; preparazioni terapeutiche per il bagno. Questi prodotti posso avere la stessa destinazione d’uso, e possono coincidere per quanto riguarda i produttori, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione. Di conseguenza sono simili in grado medio.
I prodotti contestati preparati nutraceutici per uso terapeutico o medico; fibre vegetali alimentari dietetiche integratori alimentari; integratori vitaminici; integratori nutrizionali includono, o possono includere, prodotti destinati alla bellezza e al benessere estetico. Inoltre, possono essere destinati allo stesso pubblico a cui sono destinati i cosmetici, rivendicati dal marchio anteriore, e potrebbero anche essere prodotti dalle stesse aziende e distribuiti attraverso gli stessi canali di commercializzazione. Pertanto, sono da considerarsi simili in grado medio. Inoltre, dato che i cosmetici ricomprendono anche i cosmetici per animali[2], anche i prodotti contestati integratori per animali devono essere considerati simili in grado medio ai cosmetici dell’opponente.
I prodotti contestati materiali per medicazioni; cerotti adesivi per uso medico sono articoli medici per la cura di ferite cutanee o applicazioni simili, mentre i prodotti contestati tamponi per la mestruazione; assorbenti igienici sono prodotti destinati all’igiene intima femminile nel periodo mestruale. In quanto tali, questi prodotti non hanno alcun fattore di somiglianza in comune con i prodotti coperti dal marchio anteriore, che sono, in sostanza, prodotti (cosmetici non medicinali) destinati alla cura, al profumo e al miglioramento estetico del corpo umano, utilizzati dal consumatore medio nell’ambito della normale routine di igiene e bellezza personale. Pertanto, i prodotti contestati di cui sopra sono dissimili dai prodotti dell’opponente.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vari gradi sono diretti sia al grande pubblico che a professionisti dotati di conoscenze e competenze specifiche.
Si ritiene che il grado di attenzione del pubblico varierà da medio ad alto, in base alla natura e le caratteristiche intrinseche dei prodotti in questione. Ad esempio, dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, prescritte con ricetta oppure da banco, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T‑331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T‑288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
KIKO | KIKOT |
| Marchio anteriore | Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda di marchio contestata.
Una parte del pubblico potrebbe percepire il marchio anteriore “KIKO” come un soprannome (ad esempio, i consumatori di lingua portoghese, bulgara e spagnola) o come un tipo di snack (i consumatori di lingua spagnola), mentre per un’altra parte del pubblico il termine in questione non ha alcun significato. La Divisione di Opposizione considera opportuno basare la sua valutazione sulla parte del pubblico che percepirà il marchio dell’opponente come una parola fantasiosa priva di significato, poiché i segni non risulteranno concettualmente dissimili per questa parte del pubblico, come verrà spiegato di seguito. Per questa parte del pubblico, il marchio anteriore è intrinsecamente distintivo in grado medio.
Il marchio impugnato “KIKOT” è anch’esso privo di significato per il pubblico in questione e quindi dotato di un carattere distintivo normale.
Occorre tenere conto del fatto che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (25/03/2009, T‑109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T‑412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T‑176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.
Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere “KIKO-”, che costituiscono il marchio anteriore nella sua interezza e 4/5 del marchio impugnato. Pertanto, i segni sono simili in grado alto.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale resterà irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti del marchio impugnato sono in parte identici, in parti simili in vari gradi e in parte dissimili a quelli del marchio anteriore. I prodotti che sono identici e simili si rivolgono al grande pubblico e a una clientela professionale, il cui grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato.
I segni in questione sono visivamente e foneticamente simili in grado alto, mentre l’aspetto concettuale resta irrilevante.
Il marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio impugnato, che differisce dal primo solo per la presenza della lettera finale “T”. È altamente probabile che i consumatori che si ritrovino di fronte al marchio impugnato lo confondano con il marchio anteriore, in particolare perché potrebbero non ricordare se quest’ultimo include o meno la lettera “T” nella sua parte finale, o più semplicemente perché potrebbero non accorgersi della presenza di detta lettera “T” nella parte finale del marchio impugnato. Del resto, il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) e anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T‑443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Quindi, considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico che percepirà il marchio dell’opponente come una parola fantasiosa priva di significato. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in vari gradi a quelli del marchio anteriore.
Dal momento che l’opposizione è (parzialmente) accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore marchi anteriori possedesse elevato carattere distintivo.
I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.
Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione







