DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO – art. 11 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
art. 11 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio deve contenere, oltre quanto indicato all’articolo 156 del Codice:

a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente; il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice;

b) l’indicazione del tipo di marchio ossia se si tratti di marchio verbale, quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se figurativo quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da elementi verbali; se tridimensionale; se sonoro;

c) l’indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso;

d) l’indicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche;

e) l’indicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo; in tale caso occorre allegare alla domanda copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento concernente l’uso, i controlli e le sanzioni di cui all’articolo 11, comma 2 del Codice;

f) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua;

g) un esemplare della riproduzione del marchio. Nel caso di deposito cartaceo l’ esemplare deve essere stampato su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno spazio di dimensioni massime di 8 cm X 8 cm. Nel caso di marchio tridimensionale la riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in due dimensioni; detta riproduzione può, a scelta del richiedente, essere accompagnata da ulteriori prospettive del marchio, fino ad un massimo di cinque, se indispensabili alla sua individuazione. Nel caso siano stati rivendicati i colori, l’esemplare deve risultare con i colori descritti;

h) l’elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dall’indicazione del numero della classe ovvero il titolo della classe con il numero della stessa qualora in questo secondo caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe.

2. La domanda di registrazione di marchio può contenere la descrizione del marchio che metta in evidenza, ai soli fini di informazione, i caratteri delle sue diverse parti.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016