DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO – art. 25 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO
art. 25 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 148, comma 1 del Codice in tema di ricevibilità, la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a quanto indicato all’articolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente. Il richiedente, se risiede all’estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi dell’articolo 197 del Codice.
2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui all’art. 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e completo.
3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.
4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché all’eventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all’ articolo 22. La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un processo analogo.
5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.
6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli modelli devono
essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni.
7. La descrizione, se presentata, può concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016