DOMANDA DI PRIVATIVA PER VARIETA’ VEGETALE
art. 164 Codice Proprietà Industriale
1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:
a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale;
e) l’eventuale rivendicazione della priorità;
f) l’elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche (1);
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all’articolo 165;
e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;
[ g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d’incarico o per la relativa autocertificazione] (2).3. I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà (3).
4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.
5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.
6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine e la natura della modifica genetica.
(1) Lettera modificata dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Lettera soppressa dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016