DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELL’ACQUISITA DISTINTIVITA’ – art. 13 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELL’ACQUISITA DISTINTIVITA’
art. 13 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Quando nella domanda di registrazione per marchio d’impresa si rivendica il carattere distintivo del segno a seguito dell’uso che ne sia stato fatto prima della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Codice, è necessario produrre al momento del deposito della domanda stessa la documentazione a sostegno.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016