DIVULGAZIONI NON OPPONIBILI E PRIORITA’ INTERNA
art. 47 Codice Proprietà Industriale
1. Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità (2).
3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità (3).
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 27, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 27, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma inserito dall’articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016