DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ INVENZIONI O MODELLI DI UTILITA’ IN ESSA PRESENTI – art. 23 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
DIVISIONE DELLA DOMANDA IN CASO DI PIU’ INVENZIONI O MODELLI DI UTILITA’ IN ESSA PRESENTI
art. 23 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Il provvedimento col quale l’Ufficio invita l’interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dell’articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l’interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l’articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016