DIVISIONE DELLA DOMANDA DI MARCHIO IN DOMANDE PARZIALI – art. 15 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DIVISIONE DELLA DOMANDA DI MARCHIO IN DOMANDE PARZIALI
art. 15 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Nei casi indicati nell’articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all’Ufficio italiano brevetti e marchi può dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria è oggetto di una o più domande parziali.

2. L’istanza di divisione della domanda originaria deve contenere:

a) il numero di fascicolo della domanda originaria;

b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;

c) l’elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, l’elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;

d) l’elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.

3. L’Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l’elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l’elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l’istanza assegnando il termine per la risposta.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016