DISPOSIZIONI PROCEDURALI – art. 245 Codice Proprietà Industriale
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
art. 245 Codice Proprietà Industriale
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice.
2. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza (1).
3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore (2).
4. Le norme di procedura di cui all’articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137 ,146 , 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l’entrata in vigore del codice.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 aprile 2008, n. 112, (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 19), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma; successivamente il suddetto comma è stato sostituito dall’articolo 19, comma 7, ettera a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile 2009, n. 123, (in Gazz. Uff., 6 maggio , n. 18), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma; successivamente il suddetto comma è stato sostituito dall’articolo 19, comma 7, ettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016