DISPOSIZIONI ABROGATIVE – art. 246 Codice Proprietà Industriale

DISPOSIZIONI ABROGATIVE
art. 246 Codice Proprietà Industriale

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;

g) l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

i) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;

l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l’articolo 18;

m) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;

n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;

p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;

q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

r) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;

s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

u) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;

v) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 1991;

z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;

bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

ee) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;

ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;

gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;

hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

ii) l’articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;

mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell’articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;

oo) l’articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016