DIRITTO ALLA TUTELA – art. 89 Codice Proprietà Industriale

DIRITTO ALLA  TUTELA
art. 89  Codice Proprietà Industriale

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all’autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.

3. Qualora la topografia venga creata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016