DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE ED EFFETTI – art. 38 Codice Proprietà Industriale
DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE ED EFFETTI
art. 38 Codice Proprietà Industriale
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.
5. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l’accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l’eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016