DIRITTI PATRIMONIALI – art. 63 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI PATRIMONIALI
art. 63 Codice Proprietà Industriale

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016