DIRITTI PATRIMONIALI – art. 63 Codice Proprietà Industriale
DIRITTI PATRIMONIALI
art. 63 Codice Proprietà Industriale
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016