DIRITTI PATRIMONIALI – art. 111 Codice Proprietà Industriale
DIRITTI PATRIMOIALI
art. 111 Codice Proprietà Industriale
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016