DIRITTI ESCLUSIVI SULLE COMPONENTI DI UN PRODOTTO COMPLESSO – art. 241 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI ESCLUSIVI SULLE COMPONENTI DI UN PRODOTTO COMPLESSO
art. 241 Codice Proprietà Industriale

 

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario.

 

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016