DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 1 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
art. 1 Codice Proprietà Industriale

1. Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (1).

(1) Articolo modificato dall’articolo 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016