DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO EUROPEO – art. 56 Codice Proprietà Industriale
DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO EUROPEO
art. 56 Codice Proprietà Industriale
1. Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia conferisce gli stessi diritti ed e’ sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e’ pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l’ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e’ confermato a decorrere dalla data in cui e’ pubblicata la menzione della decisione concernente l’opposizione o la limitazione (1).
2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all’Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall’Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione (2).
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall’origine, senza effetto in Italia (3).
(1) Comma sostituito dall’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma sostituito dall’articolo 33, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Per i criteri e le modalita’ per il deposito per via telematica della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui presente articolo, vedi il D.M. 11 luglio 2014.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016