DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE – art. 165 Codice Proprietà Industriale

DICHIARAZIONE DEL COSTITUTORE
art. 165 Codice Proprietà Industriale

1. Il costitutore dichiara che:

a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;

b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;

c) s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della stessa;

d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito;

e) rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016