DEPOSITO TELEMATICO E MODALITA’ DI TRASMISSIONE – art. 2 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DEPOSITO TELEMATICO E MODALITA’ DI TRASMISSIONE
art. 2 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all’articolo 147, comma 1 del Codice può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice della digitalizzazione della pubblica amministrazione”.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016