DEPOSITO DELLE OSSERVAZIONI DEI TERZI – art. 175 Codice Proprietà Industriale

DEPOSITO DELLE OSSERVAZIONI DEI TERZI
art. 175  Codice Proprietà Industriale

1. Qualsiasi interessato puo’, senza con cio’ assumere la qualita’ di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione (1).

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell’esame di cui all’articolo 170, comma 1, lettera a).

(1) Comma sostituito dall’articolo 90 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016