DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO- art. 149 Codice Proprietà Industriale

DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTTO EUROPEO
art. 149 Codice Proprietà Industriale

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonche’ da una copia degli eventuali disegni, nonché degli eventuali disegni (1).

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l’Ufficio europeo dei brevetti dell’avvenuto deposito della domanda.

(1) Comma modificato dall’articolo 72 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016