DEPOSITO ACCESSO E NUOVO DEPOSITO DI MATERIALE BIOLOGICO – art. 162 Codice Proprietà Industriale
DEPOSITO ACCESSO E NUOVO DEPOSITO DI MATERIALE BIOLOGICO
art. 162 Codice Proprietà Industriale
1. Se un’invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo’ essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale, la descrizione e’ ritenuta sufficiente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, soltanto se:
a) il materiale biologico e’ stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell’articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: ‘Trattato di Budapest’;
b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;
c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell’ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilita’ al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell’articolo 53, commi 3 e 4.
3. Fermo restando il disposto dell’articolo 53, commi 2, 3 e 4, l’accesso al materiale biologico depositato e’ garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e’ rilasciato solo ad un esperto indipendente:
a) a partire dalla data di accessibilita’ al pubblico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;
b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest’ultima.
4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:
a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.
5. L’esperto designato e’ responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.
6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non e’ piu’ disponibile presso l’ente di deposito riconosciuto, e’ consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.
7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che e’ oggetto del nuovo deposito e’ identico a quello oggetto del deposito iniziale.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 81 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016