Depositare un profumo come marchio: un frutto e un colore che evocano una fragranza – Alicante 27-04-2022

Il marchio è ARANCIA ROSSA, il settore è profumi e saponi in classe 3.

Ad avviso dell’esaminatore il marchio evocherebbe profumi e colori tipici dei papaveri, dei pomodori maturi e delle ciliegie per cui indicherebbe informazioni e caratteristiche dei prodotti oggetto del marchio e cioè Profumi e fragranze; Saponi profumati. Per questo motivo, descrivendo il segno la qualità e gli ingredienti dei prodotti, il marchio non è registrabile.

 Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

  Alicante, 27/04/2022  
  NICCOLO SCARDACCIONE
Viale Majno 9
I-20122 MILANO
ITALIA  
Fascicolo nº: 018464878
Vostro riferimento:
Marchio: ARANCIA ROSSA 
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: INDUSTRIA PROFUMI ZUMA
Via Salvatore Davì 52
I-90030 Altofonte (PA)
ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 26/10/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno ilsignificato seguente: frutto dell’arancio di colore simile a quello dei papaveri, dei pomodori maturi e delle ciliegie. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che iprodotti richiesti (Profumi; Profumeria e fragranze; Saponi; Saponi profumati) contengono/ricordano/sono aromatizzati con una varietà d’arancio di colore rosso. Pertanto, il segno descrive la qualità/l’ingrediente dei prodotti.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018464878 è respinta.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.  Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI