Denominazione d’origine protetta: marchio di vino non registrabile Alicante – 11/10/2023

Il segno PERGOL TRE60 è inammissibile alla registrazione per il prodotto vino perché evoca la denominazione d’origine protetta (IG) «Pergola».

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/10/2023
************ Treviso
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: PERGOL TRE60
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:

************
(TV)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 31/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j),
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la denominazione
d’origine protetta (IG) «Pergola».
• In particolare, il segno «PERGOL TRE60» contiene il termine «PERGOL», che evoca
la denominazione d’origine protetta «Pergola».
• Questa denominazione è protetta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
17/12/2013.
• La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.

Pagina 2 di 2
• Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalla denominazione
d’origine presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che
il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) RMUE, la domanda
di marchio dell’Unione europea n. 018899252 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 33 Vini; Bevande alcoliche, escluse le birre.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 33 Preparati alcolici per fare bevande.
Classe 43 Servizi di bar; Bar; Servizi di ristorazione [alimentazione].
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.