DECISIONE art. 56 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

DECISIONE
art. 56 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Al termine del procedimento, ai sensi dell’articolo 178, comma 7, del Codice, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi decide l’opposizione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell’atto di opposizione, salvi i periodi di sospensione, di cui all’articolo 54.

2. L’opposizione può essere ritirata sino a quando l’Ufficio non ha emesso la decisione.

3. Il rimborso del diritto di opposizione di cui all’articolo 229, comma 1 del Codice, si applica, su istanza dell’opponente, anche se l’opposizione è ritirata in seguito a rettifica di errore relativo alla domanda o alla registrazione di marchio, pubblicata ai sensi dell’articolo 43, comma 2, lettera c).

4. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell’opposizione, l’Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all’altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento.

5. Ogni decisione sull’esito della procedura, ai sensi degli articoli 178, 180, 181 e 182 del Codice, è comunicata alle parti del procedimento che possono ricorrere ai sensi dell’articolo 58.

6. Le decisioni sull’opposizione sono pubbliche e di esse si può estrarre copia ai sensi dell’articolo 33.

 

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016