DECADENZA PER USO INGANNEVOLE – art. 236 Codice Proprietà Industriale
DECADENZA PER USO INGANNEVOLE
art. 236 Codice Proprietà Industriale
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016