DECADENZA E NULLITA’ PARZIALE – art. 27 Codice Proprietà Industriale
DECADENZA E NULLITA’ PARZIALE
art. 27 Codice Proprietà Industriale
1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016