DECADENZA DEL DIRITTO
art. 113 Codice Proprietà Industriale
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell’amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un’altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016