DECADENZA – art. 26 Codice Proprietà Industriale

DECADENZA
art. 26 Codice Proprietà Industriale

1. Il marchio decade:

a) per volgarizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo14, comma 2;

c) per non uso ai sensi dell’articolo 24.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016