COSTITUTORE – art. 101 Codice Proprietà Industriale

COSTITUTORE
art. 101 Codice Proprietà Industriale

1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;

b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016