COSTITUTORE – art. 101 Codice Proprietà Industriale
COSTITUTORE
art. 101 Codice Proprietà Industriale
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016