COOL WATER – Marchio bibita rifiutato perché descrittivo – Sentenza EUIPO 09.06.2022

il marchio COOL WATER è identificativo di bibite, ad uso umano ed animale, costituite da acqua (water), consumate a temperatura relativamente fredda (cool), perciò è stato rifiutato perché considerato descrittivo della specie e della qualità dei prodotti

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/06/2022
STUDIO RUBINO SRL
Via Lucrezia della Valle,84
I-88100 Catanzaro
ITALIA
Fascicolo nº: 018650092
Vostro riferimento: 21482
Marchio: COOL WATER
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: KOFA SOLUTION SRO
SLOVACKA 2511/13
SK-69002 BRECLAV 2
ESLOVAQUIA
I. Sintesi dei fatti
In data 29/03/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) ed articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata e acclusa alla presente decisione
ne costituisce parte integrante. La stessa è al contempo accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa,
moderatamente fredda, specialmente in modo gradevole o rinfrescante.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
tutti i prodotti elencati in Classe 32 (ad esempio, acque minerali, acque frizzanti e gassate,
acque di sorgente, acque da tavola, acque in bottiglia, bevande non alcoliche, ecc.) sono
sotto forma di o sono costituiti da acqua (per esempio quella diluita nelle bibite) intesa come
bevanda per uso umano o animale di o a una temperatura relativamente bassa,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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moderatamente fredda, gradevole o rinfrescante. Pertanto, il segno descrive specie e qualità
dei prodotti.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) ed articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018650092 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Francesco TRAPASSI
È possibile scaricare gli allegati dalla Office User Area utilizzando i link riportati di
seguito.
L110 – Notifica degli impedimenti alla registrazione
di una domanda di marchio dell’Unione europea –
29/03/2022
https://euipo.europa.eu/copla/document/3