CONVENZIONI art. 67 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

CONVENZIONI
art. 67 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l’Ufficio italiano brevetti e marchi è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Poste Italiane S.p.a. al fine di mettere a disposizione dell’utenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti individuali o massivi dei diritti e di ottenere tempestivamente i rendiconti relativi a tali pagamenti e nel formato utile alla loro gestione.

 

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016