CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA – art. 192 Codice Proprietà Industriale

CONTINUAZIONE DELLA PROCEDURA
art. 192 Codice Proprietà Industriale

1. Quando il richiedente di un diritto di proprieta’ industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura e’ ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprieta’ industriale o altra conseguenza.

2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all’articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.

3. La disposizione di cui al presente articolo non e’ applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorita’, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorita’, al periodo per l’integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell’articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprieta’ industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all’articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.

(1) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l’articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(2) Articolo sostituito dall’articolo 104 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016