CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA – art. 128 Codice Proprietà Industriale

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA
art. 128  Codice Proprietà Industriale

 

1. Le istanze per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall’ art. 696-bis del codice di procedura civile , si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.

(1) Rubrica sostituita dall’articolo 55 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Articolo sostituito dall’articolo 55 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

 

 

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016