COMBIT contro ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS
Quando un marchio è composto da elementi figurativi e denominativi, il pubblico in genere ricorda il loro elemento denominativo, il che significa che agli elementi denominativi è attribuita maggiore importanza rispetto agli elementi figurativi.
Il termine«ROMBIT» non ha alcun significato. Combinare lettere iniziali del cognome con la sigla «IT» non si traduce in un significato concettuale. Dato che l’elemento figurativo è costituito da una forma geometrica di base», «ROMBIT pertanto sarà percepita come l’elemento distintivo e dominante nell’impressione.
Il design grafico e gli ulteriori elementi denominativi descrittivi della domanda del marchio ROMBIT CONNECTING DIGITAL MINDS non sono sufficienti
a consentire ai consumatori di distinguere i marchi in modo attendibile per cui il rischio di confusione tra i due segni esiste.
DECISIONE
della quarta commissione di ricorso
dell’8 giugno 2018
Nel procedimento R 2419/2017-4
Rombit N.V.
Frankrijklei 115
B-2000 Antwerpen
Belgio Richiedente/ricorrente
rappresentata da Patrick Theunis Langbosweg Kontich, 19, B-2550, Belgio
V
combit Software GmbH
Untere Laube 30
D-78462 Konstanz
Germania Opponente/convenuta
rappresentata da Weiss, Arat & Partner mbB, Zeppelinstr.4, D-78234 Engen,
Germania
Impugnazione relative ai procedimenti d’opposizione n. B 2 425 596 (domanda di
marchio dell’Unione europea n. 12 896 106)
LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
composto da D.Schennen (presidente), E.Fink (relatore) e L.Ma
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Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con ricorso depositato il 22.05.2014 e pubblicata il 25.07.2014, Rombit N.V.(«il
richiedente») ha chiesto di registrare il marchio figurativo
come marchio dell’Unione europea, dopo un limite nel corso del procedimento
tion opposi, il seguente elenco di beni e servizi:
Classe 9 — per il cloud computing e IOT- (Internet degli oggetti) di software informatici
sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese.
Classe 35 — Business mediazione nell’acquisto da altri soggetti e nella vendita all’ingrosso e
vendita al dettaglio del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su
richiesta dei professionisti e cor porations e delle relative applicazioni;fornire consulenza, di
informazioni riguardanti le suddette merci, anche forniti mediante o tramite reti elettroniche,
compreso Internet;vendita al dettaglio tramite webshops del cloud e IOT («Internet degli oggetti»)
di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative
applicazioni.
Classe 42 — Progettazione e sviluppo del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software
informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese.
2 In data 27.10.2014, combit Software GmbH (in prosieguo: l’ «opponente») ha
presentato opposizione contro la domanda di marchio basato sulla base di un
rischio di confu sion conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
EUTMR e sul marchio dell’Unione europea anteriore n. 6 318 935
combit
depositata in data 28.09.2007, protocollata il 13.12.2014 e rinnovato fino al
28.09.2027 per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 9 — Prodotti per la fotografia, cinematografici, ottici, di misura, di segnalazione, di
controllo (supervisione) e gli «apparecchi e strumenti d’insegnamento;apparecchi e strumenti per
la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo
dell’elettricità;apparecchi per la registrazione, trans missione o la riproduzione di suoni o
immagini;supporti magnetici, macchine calcolatrici, attrezzature di trattamento dei dati e
computer;componenti di computer;tipografie;supporti ottici e magnetici;i programmi per
elaboratore;software di ogni genere, compresi nella classe 9.
Classe 16 — Prodotti dell’argomento;materiale di istruzione e l’insegnamento (tranne gli
apparecchi); utente manuali di istruzione, cataloghi, manuali e istruzioni operative, in particolare
per i software e programmi per computer, le fotografie.
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Classe 35 — Pubblicità, gestione d’impresa, amministrazione commerciale, lavori di
ufficio;l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di carattere commerciale, la pubblicità
e la presentazione, in particolare nel campo dell’elaborazione elettronica dei dati e delle
tecnologie dell’informazione.
Categoria 38 — Telecomunicazioni.
Classe 41 — Arranging e lo svolgimento di corsi di formazione, seminari e gruppi di lavoro, in
particolare in materia di elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell’informazione.
Classe 42 — scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad esse correlate, in partic
ular nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati e delle tecnologie dell’informazione;analisi e
ricerche industriali, in particolare nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati e delle
tecnologie dell’informazione;de firmare e sviluppo di hardware e software;progettazione di
sistemi informatici;software per computer (aggiornamento of-); consulenza in materia di hardware
e software;installazione di programmi informatici;locazione di software informatici;manutenzione
del software;la creazione di banche dati e programmi informatici;programmazione
informatica;noleggio di computer;attività di noleggio e mainte nance memoria di spazio per i siti
internet, per altri (hosting);noleggio di webservers;principali tenance e progettazione di siti
Internet per conto terzi.
3 L’opposizione era diretta contro tutti i prodotti e i servizi della domanda
contestata e fondata su tutti i prodotti e i servizi del marchio anteriore.
4 Il richiedente ha chiesto la prova dell’uso del marchio anteriore.
5 Con decisione del 20.09.2017, la divisione di opposizione ha accolto
l’opposizione, a cura di respingere il ricorso nella sua interezza e ha condannato
la ricorrente alle spese.
6 Sulla base Czech- Slovak-speaking e pubblica, la divisione d’opposizione
motivata come segue:
Impugnata i prodotti e servizi delle classi 9 e 42 sono identici, sottoposti a
prova con i servizi della classe 35 simili a un basso li
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Conclusioni e argomenti delle parti
7 In data 14.11.2017, la ricorrente ha proposto ricorso, seguita da una dichiarazione
dei motivi su 18.01.2018.Chiede che la commissione accogliere l’impugnazione,
consentire la domanda contestata a procedere alla registrazione e condannare
l’opponente a sopportare le spese del procedimento.
8 I suoi argomenti possono essere riassunti come segue:
Il marchio anteriore di debole carattere distintivo.Il dominio di primo livello
«.com», derivante dalla parola «commerciale» e «bit» come unità di base
della formazione in informatica e le comunicazioni digitali, dovrebbero
essere entrambi nell’ambito era pari in tutta l’Unione europea.Il marchio
anteriore semplicemente descritto una società IT commerciali.Anche in
lingua ceca e slovacca, i termini «com» e «bit» sono stati compresi.Una
schermata dall’ «Interactive Terminology for Europe» banca dati per il
termine «bit» e i tabulati di siti Internet ceca con il top-level-domain «.com»
sono allegati.
I segni erano dissimili.Il marchio anteriore è un marchio denominativo
composto solo di una parola che il segno controverso era un marchio
complesso composto da tre elementi dominanti.Il segno controverso è stato
visivamente, foneticamente dissimili ceptually e con il marchio anteriore a
causa dell’ulteriore espressione «CONNECT ING DIGITAL MINDS
preminente» e l’elemento figurativo.Anche il « ROMBIT ele ments» e
«combit» erano sufficientemente diversi a causa delle loro diverse ences
all’inizio.I segnali trasmessi chiara significati diversi, vale a dire «ROMBIT»
come una combinazione dei primi quattro lettere del cognome «Rombouts» e
«IT» per tecnologie dell’informazione e «combit» in quanto combina tion di
«commerciali» e «bit».
In seguito alla limitazione di beni e servizi «su richiesta per i professionisti e
le imprese», il pubblico di riferimento consisteva solo di professionisti
informatici altamente specializzati che presentano un alto grado di
tentiveness in particolare.Anche la precedente beni e servizi sono state rivolte
a clienti commerciali in base al sito Internet dell’opponente.
Nonostante la richiesta della ricorrente di prova dell’uso l’opponente non ha
fornito alcun elemento di prova.I beni e i servizi sono stati
dissimili.L’opponente provid ed. software pronti venduti tramite rivenditori
webshops e considerando che la ricorrente sviluppato specializzati e su
misura offerti sue applicazioni software e soluzioni software tramite contatti
personali.
L’elenco delle merci anteriore era poco chiaro dal «software di ogni genere,
compresi nella classe 9» è stata unspecific.La contestata «servizi che
forniscono informazioni relative al cloud e IOT» non fossero simili ai servizi
di «gestire ment » del marchio anteriore come «attività di gestione» di cui
all’attività di gestione di un’impresa e non alla prestazione di servizi di
consulenza.
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9 L’opponente chiede che la commissione di respingere l’impugnazione.Essa
concorda con la prova con decisione che esiste un rischio di confusione.La prova
dell’utilizzazione richiesta è irricevibile, poiché il marchio anteriore è stato
registrato da meno di cinque anni.I beni e i servizi sono stati confrontati con
quanto registrato.I beni e i servizi rientranti nella classe 9 e 42 erano identici, i
servizi rientranti nella classe 35 molto simili.Nulla nel software poco chiara
l’espressione «di tutti i tipi» del marchio anteriore.I beni e i servizi sono state
destinate al pubblico in generale e il pubblico di professionisti con un livello
medio di attenzione.Gli elementi «Rombit» e «combit» dei marchi erano pertanto
priva di senso e distintivo.Esse erano molto simili sul piano fonetico e, alleato
visu.Lo slogan «CONNECTING DIGITAL MINDS» del segno contestato è stato
appena visibili e l’elemento figurativo del segno controverso non colpisce in
particolare.
Motivi
10 Il ricorso non è fondato.Un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b) EUTMR esiste per tutti i beni e servizi controversi.
11 A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) EUTMR, in seguito
all’opposizione del titolare di un marchio er earli, il marchio richiesto è escluso
dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio
con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi
contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di con la
fusione da parte del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è
tutelato.
12 Poiché il marchio anteriore è un marchio dell’Unione europea, il territorio
pertinente per l’analisi del rischio di confusione è quello dell’Unione europea,
compresi tutti i suoi Stati membri.La divisione di opposizione ha fondato la
propria decisione sul solo Slovak-speaking Czech- e pubblica, ma il Comitato
ritiene che non vi sia alcun risultato diverso per gli altri Stati membri e basare la
valutazione sul pubblico di riferimento attraverso l’Unione europea.
13 Impugnata i prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 sono limitati a «cloud e IOT
(«Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su richiesta di profes
sionals e società», che sono soluzioni di software su misura per busi
nesses.Pertanto, il pubblico destinatario è costituito da solo il pubblico di
professionisti nel settore delle tecnologie dell’informazione.
Confronto dei prodotti e dei servizi
14 La richiesta di prova dell’uso del marchio anteriore è irricevib
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di pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione europea anteriore,
l’EUTM è stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea con nection con i
prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, o deve dimostrare che vi sono
ragioni giustificabili per il suo mancato uso, a condizione che il marchio anteriore
a tale data registrato da almeno cinque anni.Il marchio anteriore è stato registrato
in data 13.12.2014.A decorrere dalla data di pubblicazione dell’impugnata tion
applica il 25.07.2014 il periodo di cinque anni ai sensi dell’articolo 42, paragrafo
2, EUTMR non era ancora scaduto.
16 Poiché la prova dell’uso è irricevibile, il confronto tra i prodotti e servizi si basa
sui beni e servizi richiesti e registrati.
17 Per valutare la somiglianza di prodotti e servizi, di tutti i fattori pertinenti che
dovrebbero essere prese in considerazione, compresa la loro natura, la loro
destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità
(sentenza Canon, 29.09.1998, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 23).Ciò deve
essere esaminato per stabilire se il pubblico di riferimento possa concludere che i
prodotti o i servizi in questione abbiano un’origine commerciale comune
(4.11.2003, T- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) e se i consumatori
ritengono normale che tali prodotti siano commercializzati con il medesimo
marchio, il che normalmente implica che un gran numero di produttori o
distributori di tali prodotti sono identici (11.07.2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
18 I beni controversi rientranti nella classe 9 «cloud e IOT («Internet degli oggetti»)
di software informatici sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese»
sono encom approvata dalla più ampia specificazione «programmi per
computer», rientranti nella classe 9 del marchio anteriore.Le merci sono identici.
19 Nella categoria 35, «servizi di commercio al dettaglio via impugnata webshops
del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su
richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» sono simili
a un grado medio ai «programmi per computer», rientranti nella classe 9 del
marchio anteriore.Alla vendita al dettaglio di cloud e IOT («Internet degli
oggetti») software si riferisce a prodotti identici in re spect i quali il marchio
anteriore è registrato.Il rapporto tra il ser morse della domanda contestata e i
prodotti contrassegnati dal marchio anteriore è pertanto complementare, nel senso
che i prodotti del marchio anteriore sono indis pensable per la prestazione dei
servizi di commercio al dettaglio, che sono specificamente previste in relazione a
detti prodotti.Tali servizi sono forniti con l’obiettivo di sel azzurra talune merci
specifiche, non avrebbe alcun senso senza che tali merci.Dal punto di vista del
consumatore di riferimento, tali servizi svolgono inoltre un ruolo importante al
momento dell’acquisto del bene.Vi è quindi un rapporto di complementarità che
sotto stantiates una somiglianza (24/09/2008, T- 116/06, O Store, EU:T:2008:399,
punti 53-56;15/02/2011, T-213/09, Yorma, EU:T:2011:37, § 39-44).Diversamente
da quanto ritenuto dalla divisione di opposizione, un grado medio di somiglianza
deve essere come sumed per i beni e i servizi.
20 Risulta inoltre dal testo della controversa «servizi di commercio al dettaglio via
webshops del cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici
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sviluppati su richiesta per i professionisti e le imprese e delle relative
applicazioni» che i prodotti e i servizi in conflitto si sovrappongano in termini di
canali di distribuzione, vale a dire che entrambi possono essere offerti in
webshops.L’argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti e i servizi in
conflitto dovrebbero essere considerati dissimili solo perché il suo soft
distribuisce soluzioni o tramite contatti personali non è suffragata dal disciplinare
della domanda contestata.
21 Contrariamente alle constatazioni della decisione impugnata, esiste anche un
grado medio di somiglianza tra i servizi «attività di mediazione nell’acquisto da
altri soggetti e nella vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio del cloud e IOT
(«Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati su richiesta per i
professionisti e le imprese e delle relative applicazioni» rientranti nella classe 35
e i servizi del marchio anteriore «gestione aziendale», appartenenti alla stessa
classe.
22 «mediazione» è una forma di risoluzione delle controversie commerciali tra le
parti in conflitto.I servizi sono prestati da personale specializzato con lo scopo di
aiutare busi nesses risolvere i loro problemi connessi alle imprese sia in materia
di acquisto, o nel contesto della vendita all’ingrosso e della vendita al dettaglio.Si
rivolgono le attività professionali pubbliche, hanno la stessa finalità e possono
essere resi dallo stesso com panies specializzati come le precedenti attività
«servizi di gestione».«gestione ser morse» sono fusi per consentire ai clienti di
effettuare le loro attività o alle imprese di fornire il sostegno necessario per
acquisire, sviluppare e ampliare le quote di mercato.Esso comprende tutti gli
aspetti di sorvegliare e controllare le operazioni commerciali.Gestione è l’atto di
assegnazione delle risorse per raggiungere gli obiettivi auspicati e obiettivi in
modo efficiente ed efficace;essa comprende la pianificazione, l’organizzazione, il
personale, la guida e il controllo o di dirigere un’organizzazione, o lo sforzo di
pesca ai fini della realizzazione di un obiettivo.Servizi confliggenti sono
strettamente connessi e possono essere diretti allo stesso pubblico.
23 Per quanto riguarda il contestato servizi rientranti nella classe 35 «servizi di
consulenza, di fornitura infor mation riguardanti le suddette merci, anche forniti
mediante o tramite reti elettroniche, compreso Internet», la formulazione richieda
l’interpretazione.Il Comitato interpreta tali servizi come «servizi di consulenza, di
informazioni che ri lating al cloud e IOT («Internet degli oggetti») di software
informatici sviluppati ri ricerca per i professionisti e le imprese», che avrebbero
dovuto essere classificati come servizi di consulenza di software compresi nella
classe 42 (v. Alphabetical Elenco n. 420204).IR rispettivi della correttezza della
classificazione, questi servizi sono identici a quelli del marchio anteriore «servizi
di consulenza in materia di hardware e software», rientranti nella classe 42.Il
confronto dei prodotti e dei servizi deve essere ried auto sulla base della
formulazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi conformemente alla domanda e
registrati e non per quanto riguarda la loro classificazione, in quanto classifica
tion serve esclusivamente a fini amministrativi, regola 2 (4) del regolamento sul
marchio comunitario, in vigore quando l’opposizione è stata presentata.
24 Nella classe 42, vi è identità tra i servizi di «progettazione e sviluppo del cloud
ment e IOT («Internet degli oggetti») di software informatici sviluppati ri ricerca
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per i professionisti e le imprese» e i servizi di «progettazione e sviluppo di
hardware e software ment» per i quali il marchio anteriore è registrato.I servizi
controversi sono oneri di specificazione più ampio del marchio anteriore, che si
riferisce al materiale informatico (hardware e software) in generale.
Sul confronto dei segni
25 La valutazione della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in
questione deve essere fondata sull’impressione complessiva prodotta dai segni, in
considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.Il
consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua
un esame dei suoi singoli elementi (11.11.1997, C-251/95, Sabel,
EU:C:1997:528, § 23;6.10.2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, §
28).
26 I segni da confrontare sono i seguenti:
27 Il
marchio contestato è un marchio figurativo, consistente nella parola «ROMBIT
standard caratteri neri» in grassetto, con la dicitura «CONNECTING DIGITAL
MINDS» in dimensioni più ridotte e fainter script, posto al di sotto e sopra un
elemento figurativo, consistente in una black rhombus con due punti su ciascun
lato respec tively.
28 Quando un marchio è composto da elementi figurativi e denominativi, il pubblico
in genere ricorda e si riferisce a marchi da loro elemento denominativo, il che
significa che gli elementi denominativi sono attribuito maggiore importanza a
elementi figurativi (18.09.2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 37,
38;14/07/2005, T- 312/03, SELENIUM-ACE, EU:T:2005:289, § 37).Il termine
«ROMBIT» non ha alcun significato.Combinare lettere iniziali del cognome con
la sigla «IT» non si traduca in un significato concettuale.Dato che l’elemento
figurativo è costituito da una forma geometrica di base», «R
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30 Sul piano visivo, i segni in conflitto sono simili nella misura in cui coincidono
nella lettera sé quence «-OMBIT», vale a dire in cinque dei sei lettere dell’
elemento dominante e più distinc tive «ROMBIT» del segno contestato e del
marchio anteriore «combit».I segni differiscono solo per quanto riguarda la fase
iniziale, vale a dire le lettere «R» da un lato e «C», dall’altro.Poiché il marchio
anteriore è un marchio denominativo, la sua tutela cov ers tutti i caratteri normali,
a prescindere dal fatto che in una riduzione o in lettere maiuscole.Giv en che le
ulteriori differenze in parola e gli elementi grafici del segno controverso sono di
secondaria importanza nell’impressione complessiva, la somiglianza visiva è
medio.
31 Sul piano fonetico, la somiglianza dei segni è più elevato in quanto gli elementi
figurativi della domanda non pregiudica il confronto fonetico.L’elemento più
distintivo e dominante [rom | bit] della domanda e il marchio anteriore [com | bit]
sia composto da due sillabe con la stessa sillaba struttura.La seconda sillaba è
identica.La prima sillaba coincide nelle lettere [-om] e differisce solo nel primo
conso NANTS [r] e [c].I termini «CONNECTING DIGITAL MINDS» non sarà
pro nounced in quanto sono difficilmente distinguibili.Nel complesso, la
somiglianza fonetica è elevato.
32 Il confronto concettuale è neutra.Né il termine «ROMBIT» né «combit» ha
significato in alcuna delle lingue dell’Unione europea.In quanto ex plained sopra
(punto28), la combinazione delle quattro lettere di un cognome con la sigla «IT»
non trasmette alcun significato che potrebbero dare luogo a un confronto con
ceptual.Per lo stesso motivo, l’argomento della ricorrente secondo cui «combit»
sarà inteso come la combinazione della top-level-domain IT-unit «.com» e il
«Bit» deve fallire (14/07/2016, R 242/2016-1, conhIT/combit, punto
43;8/03/2006, R 583/2004-4, T-Comit/combit, § 32).Il pertinente pubblico di
professionisti che è altamente improbabile che percepiscono la sillaba «com»
all’inizio di una parola come riferito al top-level-domain «.com» e, in ogni caso,
il significato della combinazione di «com» e «bit» rimane del tutto chiari.
Valutazione globale del rischio di confusione
33 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il rischio che il pubblico possa
credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o,
eventualmente, da imprese economicamente collegate, costituisce una cappa
likeli di confusione.
34 Un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato
globalmente.Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i
fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e
quella dei prodotti o dei servizi designati.Pertanto, un tenue grado di somiglianza
tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di
somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza Canon, 29.09.1998, C-39/97,
EU:C:1998:442, punto 17;22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19).Il dis tinctive più il marchio anteriore, tanto maggiore è il
rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo ly, sia
intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di questi sul mercato, godono di una
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tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza
Canon, cit., § 18).
35 Il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto
diretto essere tween dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non
perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza Lloyd Schuhfabrik,
22.06.1999, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 26;30.06.2004, T-186/02,
DIESELIT, EU:T:2004:197, § 38).
36 L’obiettivo pubblico di professionisti di prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42,
composto da specialisti informatici visualizzerà un maggiore livello di attenzione.
37 Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.La parola nel suo
complesso non trasmette alcun significato, come spiegato in precedenza
(punto32) (anche 14/07/2016, R 242/2016-1, conhIT/combit, § 45).Carattere
distintivo accresciuto non fosse stato dichiarato o dimostrato dall’opponente.
38 Tenuto conto dell’identità e della somiglianza dei prodotti e dei servizi, la media
elevata somiglianza visiva e fonetica dei segni, la normale distinc tiveness del
marchio anteriore, le differenze derivanti dalle lettere iniziali più distintivo e
dominante dell’elemento «ROMBIT» e «combit» e altri elementi denominativi e
figurativi del marchio controverso in modo sicuro non sono sufficienti a prevenire
un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, anche consid
ering un maggiore livello di attenzione del pubblico di professionisti.In
considerazione del fatto che l’elemento distintivo e dominante la maggior parte
della domanda contestata è molto simile al marchio anteriore, il design grafico e
gli ulteriori elementi denominativi descrittivi della domanda non sono sufficienti
a consentire ai consumatori di distinguere i marchi in modo attendibile che
incontrano quando detti beni e servizi identici o simili.
39 Il ricorso doveva essere respinto.
Sulle spese
40 Poiché la ricorrente (la ricorrente) è la parte soccombente ai sensi dell’Arti cle
EUTMR 109 (1), deve sopportare le spese sostenute dal convenuto (le oppo nent)
nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
Determinazione delle spese
41 A norma dell’articolo 109, paragrafo 7 EUTMR e articoli 94 (6) e 94 (7) (d),
punto i), del regolamento sul marchio comunitario, le quali erano applicabili
quando l’opposizione, la commissione stabilisce l’importo delle spese di
rappresentanza a carico del ricorrente al convenuto per il procedimento di
opposizione a 300 EUR, al quale la tassa di opposizione di 350 EUR va
aggiunto.Per il procedimento di impugnazione le spese di rappresentanza, per
l’importo di 550 EUR sono stabilite a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera
c), punto iii), e dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera i), del regolamento di
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