Registrare marchio settore calzature e abbigliamento

Il marchio “SHOE” che tradotto è “Scarpa” per borse che possono contenere o trasportare scarpe non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/06/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: ********************
Vostro riferimento: ***********************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ********************************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 23/03/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli;
bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie;
borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a
maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste,
sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per
scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio
o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in
cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti;
zaini; zaini sportivi.
Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da
donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento
premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle; calzature da
uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker;
scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in

cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da
pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli
[calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di
calzature [spunterbi]; suole per calzature; tomaie.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  1. Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
    «scarpa». Il significato del termine «SHOE», contenuto nel marchio, è supportato dai
    seguenti riferimenti di dizionario:
  • https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shoe;
  • https://www.wordreference.com/enit/shoe.
    Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.
  1. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
    i prodotti della Classe 18 sono specialmente destinati a contenere e/o trasportare delle
    scarpe e, inoltre, che i prodotti della Classe 25 sono o comprendono diversi tipi di scarpe
    (come calzature per uomo e donna, scarpe da tennis, pantofole, ecc. o parti di
    abbigliamento, abbigliamento da uomo; abbigliamento da donna; abbigliamento sportivo,
    ecc). Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da un carattere tipografico
    standard nero la cui lettera «H» ricorda un simbolo matematico, il segno descrive sia la
    specie che la destinazione dei prodotti.
  2. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
  3. Inoltre, i segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti
    interessati sono privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una
    ricerca su Internet condotta in data 22/03/2023 è risultato che il termine «SHOE» di cui il
    marchio e composto, è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento:
  • https://www.gq-magazine.co.uk/fashion/article/amazon-fashion-shoes;
  • https://www.shoesuite.ie/;
  • https://www.shoeshop.ie/;
  • https://www.decathlon.ie/7343-gym-bags?prod_en%5Bquery%5D=shoe%20bag;
  • https://www.ikea.com/ie/en/cat/shoe-boxes-organisers-47380/;
  • https://www.footjoy.ie/en_IE/golf-gear/bags-shoes-and-travel/;
  • https://danceworld.ie/products/blo-a317?_pos=1&_sid=d6151955b&_ss=r.
    Il contenuto dei riferimenti è stato riprodotto nella notifica dei motivi di rifiuto.
  1. Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
    marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
    richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    Pagina 3 di 4
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 838 820 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 18 Articoli di valigeria; astucci da viaggio in pelle; astucci in finta pelle; bagagli;
    bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie;
    borse; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse in pelle; borse lavorate a
    maglia; borse da sport; borse per abbigliamento sportivo; borse [buste,
    sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per scarpe; borse da viaggio per
    scarpe; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; casse in cuoio
    o in cartone-cuoio; sacche; sacchi da sport; sacchi da viaggio; scatole in
    cuoio o in cartone-cuoio; valigie; valigie a mano; valigie con rotelle; zainetti;
    zaini; zaini sportivi.
    Classe 25 Parti di abbigliamento, calzature; abbigliamento da uomo; abbigliamento da
    donna; abbigliamento per bambini; abbigliamento sportivo; abbigliamento
    premaman; abbigliamento in pelle; abbigliamento in finta pelle; calzature da
    uomo e da donna; calzature per bambini; scarpe da ginnastica; sneaker;
    scarpe da tennis; scarpe basse; scarpe per abbigliamento casual; scarpe in
    cuoio; scarpe da spiaggia; stivali; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali da
    pioggia; stivali da equitazione; pantofole; scarpe da bagno; sandali; zoccoli
    [calzature]; sandali da bagno; infradito; tacchi; talloniere; solette; punte di
    calzature [spunterbi]; suole per calzature; tomaie.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 18 Astucci da viaggio per cravatte; astucci in pelle per chiavi; astucci per chiavi
    [pelletteria]; astucci per cosmetici venduti vuoti; bauletti destinati a contenere
    articoli da toilette detti vanity cases; borse a tracolla; borsette da sera; borse
    da escursionismo; borse da spiaggia; borse per la spesa; borse flessibili per
    indumenti; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borsellini; borsellini in
    pelle; borsellini multiuso; cartelle, buste [articoli di pelle]; cuoio grezzo o
    semilavorato; cuoio per scarpe; custodie per documenti; finta pelle [imitazione
    del cuoio]; marsupi; ombrelli; parapioggia; pochette; porta-biglietti da visita;
    porta-carte [portafogli]; porta-musica; portabanconote; portadocumenti
    pieghevoli; portafogli; pellicce [pelli di animali]; pelliccia ecologica;
    portamonete, non in metalli preziosi; sacchi per alpinisti; valigette per
    documenti; valigette ventiquattrore; zaini da escursionismo; zaini per alpinisti.
    Classe 25 Pantaloni; pantaloni elasticizzati; pantaloni eleganti; pantaloni casual;
    pantaloncini [abbigliamento]; calzoni larghi; leggings [pantaloni]; pantaloni
    capri; pantaloni prémaman; pantaloni sportivi; pantaloni per bambini; articoli di
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    cappelleria; abiti [completi]; abiti per il tempo libero; abiti da sera; camicette;
    camicie; canottiere; t-shirt; top [abbigliamento]; tuniche; gonne; polo; vestiti;
    vestiti a tubino; jerseys [indumenti]; abiti; tute [indumenti]; jeans; bermuda;
    cardigan; maglie intime [maglieria]; maglioni [pullover]; felpe; maglie sportive;
    cappotti; gabardine [indumenti]; giacche; giacche di piumino; giacche
    trapuntate [abbigliamento]; giacche da abito; blazer; gilet; panciotti; pellicce;
    trench; soprabiti; parka; giacche a vento con cappuccio; impermeabili;
    indumenti lavorati a maglia; poncho; indumenti in denim; costumi da spiaggia;
    costumi da bagno; abbigliamento intimo; biancheria intima; camicie da notte;
    pigiama; vestaglie; accappatoi da bagno; culottes [biancheria intima];
    mutande; boxer [intimo]; collants; calzini e calze; calzini assorbenti
    antisudore; reggiseni; busti; corsetti; sottogonne; sciarpe; stole [pellicce];
    scialli; pellicce [indumenti]; fasce per la testa [abbigliamento]; foulard;
    cravatte; cinture [abbigliamento]; cinture in pelle [abbigliamento]; cinture in
    finta pelle; cinture in tessuto [abbigliamento]; bretelle; guanti [abbigliamento];
    cappelli; berretti; cuffie [copricapo]; visiere parasole [cappelleria].
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



GOSIGN per un servizio di firma digitale non è registrabile – Marchio comunitario 25-05-2023

GOSIGN = vai con firma è un incentivo ad usare il servizio di firma digitale e il servizio oggetto del marchio è la possibilità di firmare digitalmente documenti, il marchio non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 25/05/2023
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Fascicolo nº: *****************
Vostro riferimento:*******************
Marchio: GOSIGN
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 29/11/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9 Software; Software per sicurezza di reti e dispositivi; Software per garantire
la sicurezza della posta elettronica; Software per l’elaborazione di
pagamenti elettronici da e per terzi; Dispositivi crittografici; Applicazioni
software scaricabili; Applicazioni per cellulari; Software per archiviazione a
distribuzione digitale; Software scaricabile per computer per tecnologia
blockchain; Software per la posta elettronica; Software per server di posta
elettronica; Software per automazione di documenti; Carte magnetiche;
Carte stampate [codificate]; Lettori di carte elettroniche; Hardware e

software, sistemi informatici online, compresi nella classe 9, e banche dati
nel settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica,
archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la
contrattualizzazione elettronica; Programmi informatici per lettori di schede
elettroniche ad identificazione di radiofrequenze e biometrici; Programmi per
computer legati all’ accesso e per l’accesso a reti informatiche, banche dati
e caselle postali; Programmi per computer per sistemi di accesso per edifici
e locali; Programmi per computer da impiegare per servizi di
telecomunicazione.
Classe 35 Servizi di gestione di archivi informatici; Servizi relativi a banche dati, nel
settore dell’identificazione elettronica, certificazione elettronica,
archiviazione elettronica e tecnologie per la firma elettronica e la
contrattualizzazione elettronica.
Classe 38 Posta elettronica; Servizi dati per posta elettronica; Servizi di sicurezza per
la posta elettronica; Messa a disposizione di una casella postale elettronica.
Classe 42 Digitalizzazione di documenti; Certificazione [controllo qualità];
Certificazione di dati tramite blockchain; Sperimentazione, analisi e
valutazione di prodotti di terzi ai fini della certificazione; Archiviazione dati
tramite blockchain; Blockchain come servizio [Baas]; Servizi di
autenticazione di utenti mediante tecnologia blockchain; Archiviazione
elettronica di documenti; Archiviazione elettronica di file e documenti;
Archiviazione elettronica di documenti e e-mail archiviate; Servizi di
consulenza tecnologica per la trasformazione digitale; Progettazione e
sviluppo di hardware e software; Conversione di dati di programmi
informatici; Installazione di software; Monitoraggio dei sistemi informatici
tramite accesso remoto; Servizi internet, ovvero indicizzazione, collaudo,
fornitura e manutenzione dell’accesso e informazioni su reti di computer, su
contenuti e servizi nel settore dell’identificazione elettronica, della
certificazione elettronica, dell’archiviazione elettronica e delle tecnologie per
la firma elettronica e la contrattualizzazione elettronica.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
seguente: “va e firma” o “firma!”
• I suddetti significati dei termini «GOSIGN», di cui il marchio è composto, sono
supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/go_1
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• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «GOSIGN» semplicemente come
un’esortazione a usare i prodotti e servizi del richiedente che hanno ad oggetto la
creazione, la gestione e certificazione di documenti firmati in modo digitale. Il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un ‘ esortazione” che, inter alia, serve
anche a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
• Per inciso si precisa che oggigiorno le amministrazioni pubbliche, a seguito della c.d.
digitalizzazione, privilegino sempre più l’uso della c.d. firma digitale che è dunque
uno strumento se non usato, per lo meno conosciuto dalla maggior parte del pubblico
consumatore.
• Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018778292 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Attenzione ai falsi attestati di registrazione di marchio

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) informa i cittadini e gli utenti che negli ultimi tempi sono state recapitate alcune comunicazioni di avvenuta registrazione di domande di marchio dal seguente indirizzo email: uibm-posta@minister.com.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è l’unico ufficio pubblico italiano deputato alla registrazione di marchio d’impresa e non è titolare del suddetto indirizzo di posta elettronica.




Marchio non distintivo – Alicante 26-05-2023

Il consumatore attribuirebbe al marchio “Gin & Tonic Festival” il significato di “festa, manifestazione relativa al cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Il marchio non è distintivo.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo
di una domanda di marchio dell’Unione europea
(Articolo 7 RMUE)
Alicante, 26/05/2023
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ITALIA
Fascicolo nº:*******************
Vostro riferimento: ******************
Marchio: Gin & Tonic Festival
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/12/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;

Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising che
forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
funzionamento di franchising.
Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi legati
a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste per
scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici; Organizzazione
di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo culturale;
Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
franchising.
Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
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per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e bevande
a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering; Somministrazione di cibi e
bevande in ristoranti e bar; Noleggio d’attrezzature da bar; Bar.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio dell’Unione europea, in relazione ai servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “festa, manifestazione
    sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e tonic (acqua tonica). Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins in data
    16/12/2022 agli indirizzi https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gin,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tonic,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/festival). Nelle lingue degli Stati
    Membri (in cui i termini che formano il marchio possono presentare lievi differenze
    quali l’assenza di ‘&’ o la presenza di ‘-‘, cioè ‘gin tonic’ o gin-tonic in spagnolo, o in
    portoghese ‘Gim-tônica’, ecc., oppure l’accento sulla parola ‘FESTIVAL’ che può
    cadere su varie vocali), ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso
    significato (per esempio secondo i risultati delle ricerche effettuate su Internet in data
    16/12/2022 agli indirizzi https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_and_tonic,
    https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/festival;
    https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=FESTIVAL,
    https://www.treccani.it/vocabolario/festival/, https://sproget.dk/lookup?
    SearchableText=festival, ecc.).
  • Come risulta da una ricerca su Internet effettuata il 16/12/2022, nel contesto in
    esame, la bevanda alcolica ‘GIN & TONIC’ è diffusamente e storicamente nota come
    uno dei cocktail tra i più globalmente conosciuti, costituito da una miscela di
    un’acquavite aromatizzata al ginepro, detta GIN, e acqua tonica, cioè TONIC (1.
    https://www.myspirits.it/blog/storia-gin-tonic-ricetta-cocktail/, 2.
    https://www.hendricksgin.com/cocktail/gin-and-tonic/, 3.
    https://www.myguidemarbella.com/travel-articles/national-gin-tonic-day).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi concernono e sono relazionati con eventi, tipo feste e manifestazioni,
    legate alla bevanda alcolica costituita da una miscela di un tipo di acquavite
    aromatizzata al ginepro (GIN) e acqua tonica (TONIC), diffusamente nota come ‘gin
    & tonic’. Ad esempio Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, Servizi di
    consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising in
    Classe 35 relativi a festival della bevanda di gin e acqua tonica, Consulenza in
    materia di pianificazione di eventi speciali in Classe 41 specifici rispetto a feste che
    concernono ad esempio l’assaggio e l’insegnamento della degustazione di cocktail a
    base di gin e acqua tonica, o la Fornitura di alimenti e bevande, Somministrazione di
    bevande alcoliche, ecc. nella Classe 43 relativi al menzionato noto cocktail insieme,
    ad esempio, ad abbinamenti alimentari più adeguati, ecc. Pertanto, il segno descrive
    specie e tipologia, e altre caratteristiche come contenuto od oggetto dei servizi.
  • Il segno ha un chiaro significato descrittivo e, perciò, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    Pagina 4 di 10
    1, lettera b), RMUE.
  • Inoltre, i termini «Gin & Tonic Festival» sono utilizzati abitualmente nel mercato di
    riferimento perciò sono privi di carattere distintivo per quei servizi, come risulta da
    una ricerca su Internet condotta in data 16/12/2022 (1.
    https://roostmaynooth.ie/maynooth-gin-tonic-festival/, 2.
    https://www.fm104.ie/news/buzz/a-gin-tonic-festival-is-coming-to-dublin/, 3.
    https://www.spaziofase.com/events/gin-tonic-festival-1, 4.
    https://www.barkonsult.es/blogs/inspiration/aegean-tonic-best-in-class-at-gin-tonicfestival).

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 16/02/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Il segno non è descrittivo dei servizi rivendicati. Il marchio deve essere valutato nel
    suo insieme, l’esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui il marchio è composto ha
    un’importanza relativa. Tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
    prodotti o servizi, associano la parola “Festival” (da sola priva di capacità distintiva) con altre
    parole anche di uso comune e formano, nel complesso un segno distintivo. L’Ufficio ha
    accettato la registrazione di marchi simili (lista acclusa).
  2. Il segno in questione è distintivo come confermato dai risultati di una ricerca su
    Google che restituisce solo citazioni del richiedente. Ciò dimostra che non esistono altre
    imprese che utilizzano il segno “Gin & Tonic Festival” per contraddistinguere servizi della
    medesima tipologia di quelli per i quali la richiedente ha chiesto la registrazione del marchio,
    e che, pertanto, lo stesso non può definirsi descrittivo degli stessi.
  3. Non vi è alcun motivo per cui un’impresa concorrente debba usare un segno identico
    a quello per cui la richiedente ha chiesto la registrazione. Inoltre, uno dei link citati dall’Ufficio
    si riferisce al richiedente.
  4. Il marchio (figurativo) italiano 302018000007050, corrispondente al segno in esame,
    è stato riconosciuto valido. Inoltre, il marchio UK00003716136 è stato registrato
    nel Regno Unito. Tutto ciò conferma la registrabilità del segno in esame come marchio
    europeo.
  5. La richiedente rivendica l’acquisito carattere distintivo in seguito all’uso del segno ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, da intendersi come secondaria. Si allegano
    documenti a sostegno.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
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    di mantenere la propria obiezione.
    Considerazioni generali
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Pubblico di riferimento
    L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
    (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
    l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
    impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
    registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
    qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Nella fattispecie, il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell’Unione europea in
    quanto ai termini «GIN & TONIC FESTIVAL» è attribuito lo stesso significato in tutte le
    lingue. Peraltro, che il segno in esame sia descrittivo e non distintivo anche solo per i
    consumatori di una di queste lingue all’interno dell’UE, è sufficiente per escluderlo dalla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
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    Carattere descrittivo e assenza di carattere distintivo
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “Gin & Tonic Festival” in relazione
    ai servizi obiettati che consistono in prestazioni volte all’organizzazione, promozione,
    gestione, ecc., di una manifestazione o evento relativo ad un argomento specifico,
    individuato e individuabile, consistente nella bibita di acquavite di ginepro e acqua tonica
    nota come ‘gin tonic’.
    Il richiedente non ha obiettato alle definizioni dei termini contenuti del marchio, che quindi
    sono pacifiche. Il richiedente sostiene, invece, che il marchio deve essere valutato nel suo
    insieme.
    L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
    individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
    non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
    (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
    Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
    significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
    riferimento, ossia “festa, manifestazione sul cocktail noto come gin (acquavite di ginepro) e
    tonic (acqua tonica)”. Tale significato non è stato contestato dal richiedente, ed è quindi
    pacifico.
    Il richiedente insiste che tutti i marchi relativi a eventi a tema collegati a una tipologia di
    prodotti o servizi, associano la parola non distintiva “Festival” ad altre, anche comuni, e
    risultano nel complesso distintivi. Ciò sarebbe presumibilmente confermato in base ad
    alcune registrazioni di MUE analoghe.
    L’Ufficio dissente. L’affermazione del richiedente “tutti i segni distintivi che fanno riferimento
    ad un “Festival”, inteso come un evento a tema” è troppo ampia, generalizzata ed infondata
    per essere considerata rilevante. Inoltre, che la distintività di tutti i marchi a componente
    ‘FESTIVAL’ sia provata da registrazioni di marchio asseritamente analoghe accettate
    dall’Ufficio, è anche privo di pregio. A tal proposito, la giurisprudenza consolidata afferma
    che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
    discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
    giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
    BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Nonostante quanto sopra, l’Ufficio ha tenuto conto dei precedenti casi citati dal ricorrente,
    come ad esempio i MUE nn. 003827391 THE BALTIC SEA FESTIVAL (2004), 009536186 –
    MOSCOW FESTIVAL BALLET (2010), 009651258 – VEGETARIAN FESTIVAL (2011), etc.
    Tuttavia, l’Ufficio non li considera direttamente comparabili al segno richiesto in quanto
    nessuno comprende gli stessi elementi verbali ma altri, che differiscono da o sono assenti
    nel segno in esame. Inoltre, il mercato, la percezione dei consumatori e la prassi dell’Ufficio
    si evolvono nel tempo e molti degli esempi citati dal richiedente sono marchi registrati dieci o
    più anni fa. L’Ufficio, dunque, non concorda che le precedenti decisioni menzionate dal
    richiedente implichino circostanze di fatto equivalenti relative al carattere distintivo dei segni
    e ritiene che tale argomento non sia stato dimostrato dal richiedente.
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    Il richiedente sostiene che, in base ai risultati di una sua ricerca su Google®, nessun altro
    concorrente utilizzi la stessa combinazione di parole. Tuttavia, il carattere distintivo di un
    marchio è valutato in base al fatto che il pubblico interessato possa a prima vista percepire il
    marchio come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o servizio in questione.
    La mancanza di precedente uso non è necessariamente indicativa di siffatta percezione
    (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Nella fattispecie, l’Ufficio ha anche
    dimostrato che, accanto all’uso del richiedente, esistono vari esempi di uso ad opera di
    soggetti terzi rispetto al richiedente. Tra di essi si cita a titolo di mero esempio il secondo
    link:
    Peraltro, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
    carattere distintivo intrinseco in quanto non documenta come sia compreso e percepito da
    parte dei consumatori di riferimento.
    Le argomentazioni e documenti presentati dal richiedente non sono riusciti a convincere
    l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva
    indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab
    initio. I documenti dimostrano soltanto che il segno appare usato dal richiedente ma ciò non
    implica e non prova in alcun modo che il consumatore di riferimento lo percepisca come
    segno distintivo dei servizi obiettati.
    Il richiedente sostiene che determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non
    avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i servizi oggetto della
    domanda. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della
    direttiva 89/104, che corrisponde all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende
    dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Ad ogni modo, come dimostrato nei paragrafi
    precedenti, esiste un uso attuale e concreto del segno da parte di terzi per servizi identici e
    affini.
    Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
    giurisprudenza consolidata:
    il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
    è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
    cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
    conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
    normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
    non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
    addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
    stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
    decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
    con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
    nella quale trae origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalle decisioni nazionali cui fa
    riferimento il richiedente.
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    In aggiunta a ciò, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a
    registrazioni nazionali degli Stati membri (Italia) che non hanno l’inglese come lingua e in cui
    il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta l’UE
    (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40). Neppure è pertinente il riferimento a
    registrazioni nazionali del Regno Unito, cioè un paese terzo all’Unione Europea, che
    ammette la registrazione di un marchio in base a criteri e regolamenti nazionali diversi.
    Inoltre, i casi italiano e del Regno Unito citati dal richiedente non sono direttamente
    confrontabili con l’attuale domanda in quanto in quei casi si tratta di marchi figurativi e non di
    parola, e incorporano anche elementi verbali aggiuntivi diversi.
    IV. Conclusioni
    Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 018793181 è dichiarata descrittiva e
    non distintiva in tutti i paesi dell’Unione europea per i seguenti servizi:
    Classe 35 Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; Servizi
    pubblicitari, di marketing e promozionali; Marketing; Marketing degli eventi;
    Noleggio di stand per la vendita; Promozione di eventi speciali;
    Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Organizzazione di
    eventi a scopo commerciale e pubblicitario; Organizzazione e conduzione
    dieventi promozionali di marketing per conto terzi; Organizzazione di eventi,
    esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e
    pubblicitari; Promozione della vendita di prodotti e servizi per conto terzi
    attraverso eventi promozionali; Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e
    di marketing; Consulenza in materia di marketing; Sviluppo di strategie e
    concetti di marketing; Ricerche di mercato e studi di marketing;
    Organizzazione e conduzione di mostre d’arte a scopo commerciale o
    pubblicitario; Pubblicità; Organizzazione di fiere; Noleggio di materiali
    pubblicitari; Noleggio di spazi pubblicitari; Franchising (Consulenza
    aziendale in materia di -); Consulenza aziendale in materia di franchising;
    Consulenza gestionale in materia di franchising; Assistenza aziendale in
    materia di franchising; Consulenza nella gestione di imprese in franchising;
    Assistenza nella gestione di aziende in franchising; Servizi di franchising
    che forniscono assistenza aziendale; Fornitura di consulenza aziendale in
    materia di franchising; Fornitura di informazioni commerciali in materia di
    franchising; Servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising;
    Assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; Assistenza
    in gestione aziendale nel campo del franchising; Consulenza aziendale in
    materia di franchising di ristoranti; Assistenza aziendale in materia di
    costituzione di franchising; Servizi di consulenza aziendale in materia di
    franchising; Franchising (Servizi di consulenza aziendale in materia di -);
    Servizi di consulenza in materia di pubblicità per franchising; Servizi di
    consulenza gestionale aziendale in materia di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) in materia di conduzione di franchising; Fornitura di
    assistenza [affari] nella gestione di attività in franchising; Servizi di
    franchising che forniscono assistenza in materia di marketing; Assistenza
    nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; Servizi di
    consulenza (Affari -) relativi all’apertura di attività in franchising; Fornitura di
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    assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; Assistenza
    nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di
    franchising; Servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il
    funzionamento di franchising.
    Classe 41 Pubblicazione, comunicazione e redazione di testi; Servizi di prenotazione
    di biglietti per attività ed eventi in ambito educativo e ricreativo; Servizi
    relativi a educazione e divertimento; Formazione in catering;
    Organizzazione, preparazione e realizzazione di concerti; Servizi di
    consulenza e informazione inerenti la preparazione, l’organizzazione e la
    realizzazione di concerti; Servizi di discoteche; Consulenza in materia di
    pianificazione di eventi speciali; Organizzazione di eventi per scopi culturali
    e ricreativi; Servizi di divertimento sotto forma d’organizzazione di eventi
    ricreativi sociali; Fornitura di informazioni inerenti i servizi e gli eventi
    d’intrattenimento tramite reti online e internet; Eventi ricreativi;
    Organizzazione di festival; Organizzazione di festival a scopo ricreativo;
    Organizzazione di festival per scopi culturali; Organizzazione di festival per
    scopi didattici; Organizzazione di festival di carattere ricreativo; Servizi
    legati a festival musicali; Organizzazione di feste; Organizzazione di feste
    per scopi ricreativi; Organizzazione di feste per scopi didattici;
    Organizzazione di feste per uso ricreativo; Organizzazione di feste a scopo
    culturale; Organizzazione di spettacoli musicali; Organizzazione di concerti;
    Organizzazione di concerti musicali; Concerti musicali; Servizi relativi a
    concerti musicali; Gestione di concerti; Gestione di discoteche; Servizi di
    club [discoteche]; Discoteche; Istruzione in materia di gestione aziendale in
    franchising.
    Classe 43 Fornitura di alimenti e bevande; Noleggio di mobili, tovaglie e suppellettili
    per l’allestimento di tavole e attrezzature per la fornitura di alimenti e
    bevande; Servizi di informazione, consulenza e prenotazione in materia di
    ristorazione; Catering; Servizi di catering; Servizi di catering mobile; Servizi
    di catering aziendale; Servizi di catering esterno; Catering di alimenti e
    bevande per ricevimenti; Catering di alimenti e bevande per banchetti;
    Somministrazione di bevande alcoliche; Somministrazione di cibi e
    bevande a ospiti; Servizi di consulenza in tema di catering;
    Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; Noleggio
    d’attrezzature da bar; Bar.
    A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei
    confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi
    dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
    a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua
    della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione
    scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il
    ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720
    EUR.
    Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini
    dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e
    dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.



Marchi identici – Alicante 24-05-2023

CRYPTOLOYALTY marchio denominativo e CRYPTOLOYALTY figurativo. Nonostante la parte grafica i due marchi sono evidentemente confondibili.

OPPOSIZIONE N. B 3 170 494

*************************** Italia (opponente), rappresentata da ********************************, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

**************************** , Italia (richiedente), rappresentata da ********************************** (rappresentante professionale).

Il 24/05/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’ opposizione No B 3 170 494 è accolta per tutti i servizi contestati.
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 657 225 è totalmente respinta.
  3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.    

MOTIVAZIONI

In data 05/05/2022, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No ********************* (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No *************************CRYPTOLOYALTY (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di riferimento, nell’ipotesi in cui rechino i marchi in questione, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, in una valutazione globale, di diversi fattori interdipendenti, tra cui la somiglianza dei prodotti e servizi e dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore e il pubblico di riferimento.

a) I servizi, il pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione

I servizi sui quali si fonda l’opposizione sono, tra gli altri, i seguenti:

Classe 35: Servizi pubblicitari, promozionali e di marketing.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela.

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi.

Amministrazione, organizzazione e gestione di programmi di fidelizzazione della clientela del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi pubblicitari, promozionali e di marketing dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I servizi in questione si rivolgono a clienti commerciali il cui livello di attenzione varia da medio a elevato, in considerazione del fatto che si tratta di servizi che possono comportare costi piuttosto elevati e solitamente resi con scarsa frequenza, e dai quali può dipendere in buona misura, ad esempio, il successo di un’attività imprenditoriale. 

b) I segni e il carattere distintivo del marchio anteriore

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore denominativo è riprodotto nella sua interezza nel segno contestato, essendo peraltro l’unico elemento verbale che la costituisce. Che l’elemento verbale comune a entrambi i segni abbia o meno un significato è irrilevante ai fini della presente analisi, in virtù del fatto che essi risulterebbero possedere necessariamente il medesimo grado di distintività anche qualora si procedesse con un’analisi esaustiva del loro significato. L’unica differenza tra i segni risiede nel fatto che il segno contestato, figurativo, presenta una leggera stilizzazione grafica dei caratteri che lo compongono, nonché, alla destra dell’elemento verbale, tre punti di colore verde il cui ruolo, per la loro semplicità e natura, risulta essere basicamente decorativo.

A livello fonetico e concettuale i segni sono identici mentre sono visivamente molto simili dato che, come visto poc’anzi, il segno impugnato presenta una certa caratterizzazione grafica.

c) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I servizi sono identici e sono destinati a clienti commerciali, il cui livello di attenzione varia da medio a elevato. Il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco normale. I segni sono identici sotto il profilo fonetico e concettuale e visivamente molto simili.

In virtù della spiccata somiglianza visiva tra i segni nonché l’identità fonetica e concettuale e l’identità tra i servizi in questione, la Divisione d’Opposizione ritiene che le differenze individuate tra i segni possano passare inosservate agli occhi dei consumatori, anche di quelli che mostrano un elevato livello di attenzione.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l’opposizione è fondata e il marchio contestato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI   Andrea VALISA    Gabriele SPINA ALÌ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. 




Marchio descrittivo respinto a livello comunitario 15-05-2023

il segno RICOTA’ rimanderebbe inevitabilmente a RICOTTA per cui il marchio è descrittivo per creme spalmabili a base di formaggio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/05/2023
******************
***********************
********************
ITALIA
Fascicolo nº: *******************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
********************
**********************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 24/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
lettera c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29 Salse al formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; Creme da
spalmare a base di latticini.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua spagnola attribuirebbe al segno il
significato seguente: ricotta
Il suddetto significato del termine «RICOTA’», contenuto nel marchio, è supportato dal
seguente dizionario.
RICOTA Del it. ricotta. (informazioni estratte dal dizionario RAE in data 24.01.2023
all’indirizzo: https://dle.rae.es/ricota) Traduzione non ufficiale all’italiano: dall´italiano ricotta
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obbiettati sono salse/creme di ricotta o che la contengono. Pertanto, nonostante
alcuni elementi stilizzati costituiti dalla presenza di un piccolo segno di colore rosso vicino
alla lettera “A” e la distribuzione della parola su tre livelli, il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul tipo e composizione dei prodotti
obbiettati.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si
richiede la protezione.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
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articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018808599 è
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.




MARCHIO settore dolciario non registrabile Alicante 23-03-2023

TARTUFO REGALE ad avviso dell’esaminatore europeo per un cioccolatino ricoperto di nocciole non è registrabile in quanto rimanda inevitabilmente a palline tonde di cioccolata simili al fungo tartufo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/03/2023
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Fascicolo nº: *************************
Vostro riferimento: ************************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *****************
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I. Sintesi dei fatti
In data 10/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il segno contiene l’elemento «TARTUFO». Il consumatore di riferimento di lingua italiana
    attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: bocconcino dolce a base di cioccolato
    ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi tartufi.
  • Il significato sopra indicato del termine «TARTUFO», contenuto nel marchio, è supportato
    dalle seguenti ricerche Internet effettuate in data 10/01/2023 (v. link a continuazione):

    https://www.gamberorosso.it/notizie/baci-boeri-tartufi-co-saper-riconoscere-tutte-lepraline/;
    https://www.saporie.com/prodotti-tipici/dolci/tartufi-di-cioccolato;
    https://ricette.giallozafferano.it/Tartufi-di-cioccolato.html;
    https://it.wikipedia.org/wiki/Tartufo_al_cioccolato.

  • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
    relazione a ‘nocciole rivestite di cioccolato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara
    indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono dei ben precisi bocconcini
    dolci a base di cioccolato ed altri ingredienti, a forma sferica che ricorda quella dei funghi
    tartufi, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un
    rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito alla specie
    dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018789369 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 30 Nocciole rivestite di cioccolato.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 30 Dolci; Dolciumi; Cioccolato; Cioccolatini; Pasticceria; Pasticceria al cioccolato;
    Praline a base di cioccolato.
    Classe 35 Servizi al dettaglio in relazione a dolci; Servizi al dettaglio in relazione a
    dolciumi; Gestione di affari commerciali; Pubblicità.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.



MARCHIO non distintivo nel settore EVENTI CULTURALI

Italia Eventi Group verrebbe percepito semplicemente come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
azienda italiana specializzata nella realizzazione di avvenimenti, culturali, sportivi etc. Per tale motivo non è un segno distintivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/05/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: *******************************
Vostro riferimento:
Marchio: Italia Eventi Group
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:**********************************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35 Assistenza e consulenza in materia d’organizzazione aziendale; Assistenza e consulenza in materia di organizzazione e gestione delle attività commerciali; Consulenza aziendale in materia di amministrazione di tecnologie dell’informazione; Consulenza aziendale in materia di franchising di ristoranti; Consulenza gestionale aziendale in materia di imprese di produzione; Consulenza in materia di vendita di imprese; Consulenza in materia di efficienza aziendale; Consulenza in materia di cessione di aziende; Aste immobiliari; Consulenza in materia di pubblicità; Marketing degli eventi; Organizzazione e realizzazione di eventi commerciali;
Promozione di eventi speciali; Organizzazione e attuazione di eventi
promozionali; Direzione di eventi commerciali.

Classe 36 Affitto di appartamenti e uffici; Affitto di appartamenti, studi e stanze; Affitto di locali commerciali; Organizzazione di contratti di locazione per l’affitto di proprietà commerciali.
Classe 41 Organizzazione di eventi di intrattenimento; Pubblicazione di calendari di eventi; Realizzazione di eventi culturali; Eventi ricreativi; Organizzazione di eventi sportivi; Organizzazione di eventi culturali e artistici.
Classe 43 Catering di alimenti e bevande per banchetti; Catering di alimenti e bevande
per ricevimenti; Servizi di catering; Servizi di catering esterno; Affitto
d’illuminazioni per interni; Affitto di mobili per esposizioni; Affitto di mobili per presentazioni; Affitto di mobili, tovaglie e suppellettili per apparecchiare;
Affitto di sedie per interni; Affitto di tappeti; Affitto di tavoli per interni;
Noleggio d’attrezzature da bar; Noleggio di apparecchi di illuminazione;
Noleggio di mobili per conferenze; Noleggio di stoviglie; Noleggio di tavoli e
sedie.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai servizi per i quali si richiede la
    protezione, attribuirebbe al segno il significato di “associazione spettacoli repubblica
    italiana. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte da
    Vocabolario online Treccani in data 17/02/2023 all’indirizzo
    https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/, https://www.treccani.it/vocabolario/evento,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group).
  • Il termine “GROUP” è un termine inglese di base, compreso e conosciuto da tutti i
    consumatori nell’Unione Europea, ivi inclusi gli italiani, come stabilito anche dalla
    giurisprudenza dei tribunali europei: “In primo luogo, per quanto riguarda i termini
    «media group», si deve considerare, infatti, che una parte considerevole del pubblico
    di riferimento li comprenderà, in quanto fanno parte del vocabolario di base della
    lingua inglese” (traduzione dell’Ufficio) 26/10/2017, T- 331/16, hello media group
    (fig.) / HELLO! (fig.), Classi 9, 35 e 42, EU:T:2017:760, § 39.
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «Italia Eventi Group» semplicemente
    come un’indicazione non distintiva che i servizi sono prestati da un’organizzazione o
    azienda italiana specializzata nell’organizzazione, predisposizione e realizzazione di
    avvenimenti, come ad esempio di manifestazioni sportive, spettacoli di danza,
    convegni culturali, ricevimenti e banchetti, (Classi 41 e 43), nonché nelle attività a ciò
    collegate e funzionali, come l’affitto di locali commerciali (Classe 36), l’assistenza e
    consulenza in materia d’organizzazione aziendale nel settore del catering (Classe
    35). Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
    un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    relativa a natura e origine geografica dei servizi.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    Pagina 3 di 3
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018824165 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.



PRIME UVE NERE per un vino è un marchio descrittivo

PRIME UVE NERE ad avviso dell’esaminatore è un segno che elogia i primi grappoli di uva raccolti come se fossero di migliore qualità in assoluto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/05/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: *****************
Vostro riferimento:***************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **************************+
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 06/02/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a
base di cereali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il pubblico di riferimento è il consumatore di lingua italiana, che attribuirebbe a tali elementi
    il significato seguente: infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre
    (ad esempio perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio
    ecc..
  • Il significato sopra indicato dei termini «PRIME UVE NERE», contenuti nel marchio, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.treccani.it/vocabolario/primo/ ,
    https://www.treccani.it/vocabolario/uva/ e https://www.treccani.it/vocabolario/nero1/ .
  • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in
    relazione a ‘Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; Bevande alcoliche distillate a
    base di cereali’ nella classe 33, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i
    quali è sollevata un’obiezione sono a base di o contengono come ingrediente principale
    delle infruttescenze della vite di colore scuro che precedono tutte le altre (ad esempio
    perché vendemmiate per prime) o che sono al primo posto per qualità, pregio ecc., mentre
    tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche, essendo a base di canna da
    zucchero o di cereali. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di
    riferimento sia ingannato in merito alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione. Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018812709 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 33 Bevande alcoliche a base di canna da zucchero; bevande alcoliche distillate a
    base di cereali.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 33 Acquaviti; amari [liquori]; aperitivi; bevande a base di vino; bevande alcoliche
    contenenti frutta; bevande distillate; digestivi [liquori e spiriti]; essenze
    alcoliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; liquori; vini.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.



FONDO per le PMI 2023

Il Fondo per le PMI aiuta le piccole e medie imprese (PMI) dell’UE a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale (PI). Il Fondo per le PMI è un’iniziativa attuata dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed è attivo fino all’8 dicembre 2023.




VITAMINOIL per un integratore vitaminico è marchio non distintivo

Il consumatore attribuirebbe al segno il significato di sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo per cui il nome è descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/05/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: ************************
Vostro riferimento: ********************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ****************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/10/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori
omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;
Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe
medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso medico;
Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la cura della
pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche; Creme per il
corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo; Unguenti
antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori; Cerotti
analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti antibatterici;
Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni detergenti per uso
medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico; Preparati e prodotti per
l’igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici; Preparati farmaceutici
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento di malattie infettive.
Classe 29 Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio
di oliva ad uso alimentare.
Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;
Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di
alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per
processi di produzione.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio e specializzato di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato
    seguente: sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e
    contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo.
  • Il suddetto significato dei termini congiunti «VITAMINOIL», contenuti nel marchio, è
    supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: https://www.dictionary.com/browse/vitamin e
    https://www.dictionary.com/browse/oil.
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti richiesti: (i) sono oli commestibili della classe 29 contenenti determinate sostanze
    organiche essenziali necessarie per mantenere sano l’organismo (ad esempio arricchiti con
    diverse vitamine); (ii) sono integratori, farmaci, unguenti antinfiammatori, preparati
    antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. nella classe 5 sotto forma di una sostanza untuosa,
    viscosa, solubile in etere o alcool ma non in acqua e contenente sostanze organiche
    essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano l’organismo, che accelerano il
    recupero in seguito ad una malattia, ecc.); (iii) sono creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc.
    in classe 5 contenenti olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto
    antidolorifico/lenitivo ecc.); (iv) sono estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5
    destinati ad una sostanza untuosa, viscosa contenente sostanze organiche essenziali (ad
    esempio perché di per sé tali prodotti sono ricchi di vitamine e sono facilmente
    applicabili/ingeribili sotto forma d’olio). Per quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento
    e lavorazione di materiali (Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri
    umani; Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti;
    Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per processi di produzione)
    specificamente pensati per produrre, lavorare, conservare olio contenente vitamine.
  • Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da vocaboli del tutto comuni e
    perfettamente leggibili di colore giallognolo, il consumatore di riferimento percepirebbe il
    segno come indicativo di informazioni sulla specie, la qualità, la destinazione e l’oggetto dei
    prodotti e servizi.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 22/12/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. I prodotti rivendicati dalla domanda di marchio sono in parte destinati al grande
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    pubblico (classi 29 e 30) e in parte destinati a professionisti (classi 5 e 40) con
    competenze specifiche. I consumatori appartenenti a detto pubblico presteranno
    dunque un livello d’attenzione che varierà da medio a più elevato tenendo conto che
    parte dei prodotti in causa, nello specifico quelli della classe 5, oltre ad essere diretti
    anche a professionisti, possono incidere sulla salute del consumatore. Essendo il
    consumatore specializzato molto più informato rispetto alla media, non potrà
    associare il segno in questione con una dicitura descrittiva.
  2. La combinazione di parole è fantasiosa: la loro fusione dà luogo ad una distorsione
    originale, una variante rispetto alla dicitura corretta.
  3. Il colore del segno è il risultato di un attento studio aziendale che aiuterà il
    consumatore finale a definire l’origine commerciale dei prodotti rivendicati.
  4. Nel settore medico, a cui appartengono i prodotti della classe 5, vengono spesso
    utilizzati marchi composti da una o più parole che in qualche modo richiamano gli
    eccipienti e/o gli ingredienti contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno. La
    domanda richiede uno sforzo interpretativo da parte del consumatore: il fatto che
    ognuno degli elementi che compongono il segno, se considerati separatamente,
    possa essere carente di carattere distintivo, non implica necessariamente che la
    combinazione di vari termini non possa risultare originale e pertanto dotata del
    carattere distintivo necessario per ottenere la registrazione come marchio.
  5. L’Ufficio ha inoltre ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio ‘NORDIC
    OIL’ (n. 018304142), ‘VITAMIN EXPRESS’ (n. 002526549), ‘MYVITAMINS’ (n.
    011025277), ‘VITAMINWATER’ (n. 009464439) ecc.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,

    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Si deve stabilire quindi se il segno « »rappresenti, nella mente del
    consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e
    servizi obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
    L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi esaustiva dei termini che compongono il
    segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
    precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni da dizionario, la dicitura fa
    riferimento una sostanza untuosa, viscosa, solubile in etere o alcool, ma non in acqua, e
    contenente sostanze organiche essenziali per il normale metabolismo. Si tratta in buona
    sostanza di un olio con vitamine.
    L’espressione è facilmente comprensibile per il pubblico di riferimento inglese, sia esso
    specializzato o meno, senza la necessità di compiere complicati sforzi mentali. Va ricordato
    che entrambi i termini appartengono al linguaggio corrente e sono reperibili in dizionari
    generali, non specializzati.
    L’assenza di uno spazio tra le parole «vitamin» e «oil» che, a detta del richiedente, dà luogo
    ad una distorsione originale, ad una variante rispetto alla dicitura corretta, non impedisce
    che entrambe le parole siano immediatamente comprensibili (v. inter alia, 13/01/2014, T475/12, WorkflowPilot, EU:T:2014:2, § 29; 12/01/2000, T-19/99, Companyline,EU:T:2000:4, §
    26). L’Ufficio non comprende pertanto quale sia lo sforzo cognitivo al quale sarebbe
    sottoposto il consumatore qualora dovesse confrontarsi con tale dicitura.
    Quanto alle osservazioni del richiedente in merito alla specializzazione del pubblico, va
    rilevato che una dicitura descrittiva quale « », come più sotto dimostrato,
    possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico
    specializzato e, pertanto, il fatto che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da
    specialisti del settore non è sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del
    segno. L’eventuale livello di attenzione superiore alla media non può avere un’influenza
    determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un
    segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non ne consegue necessariamente che è
    sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia
    specializzato» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
    EU:C:2012:460, § 48).
    Per quanto concerne i prodotti e servizi obiettati, l’EUIPO non può che ribadire quanto
    indicato nella precedente notifica, vista la mancanza di argomenti solidi che possano
    controbattere quanto indicato dall’Ufficio nella sua lettera del 25/10/2022.
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    Se applicato a ‘Oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio di
    oliva ad uso alimentare’ (classe 29), il segno de quo indicherà che si tratta di prodotti
    commestibili che contengono determinate sostanze organiche essenziali necessarie per
    mantenere sano l’organismo (ad esempio, sono oli arricchiti con diverse vitamine). È notorio
    che nel campo dell’alimentazione sia sempre più frequente reperire prodotti quali olio, latte,
    yogurt ecc. contenenti vitamine, teoricamente beneficiose per l’organismo. Si tratta di una
    semplice informazione commerciale che non sarà percepita dal consumatore come distintivo
    dell’origine commerciale di un prodotto o servizio.
    Per quanto concerne i prodotti farmaceutici della classe 5, si tratta di integratori, farmaci,
    unguenti antinfiammatori, preparati antibatterici, prodotti farmaceutici ecc. sotto forma di olio
    contenente sostanze organiche essenziali (ad esempio certe vitamine che riequilibrano
    l’organismo, che accelerano il recupero in seguito ad una malattia, ecc.).
    In relazione a creme, gel, cerotti analgesici, spray ecc. in classe 5 essi possono contenere
    olio con vitamine (ad esempio per curare la pelle, offrire un effetto antidolorifico/lenitivo
    ecc.). Per quanto concerne gli estratti di piante, erbe, estratti vegetali, ecc. in classe 5, essi
    sono destinati a produrre un olio vitaminico (ad esempio perché di per sé tali prodotti sono
    ricchi di vitamine naturali e sono facilmente applicabili o ingeribili sotto forma d’olio). Per
    quanto concerne i servizi, si tratta di trattamento e lavorazione di materiali (Produzione
    personalizzata di integratori alimentari per esseri umani; Fabbricazione personalizzata di
    prodotti farmaceutici; Lavorazione di alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di
    prodotti alimentari per processi di produzione) specificamente pensati per produrre, lavorare,
    conservare olio contenente vitamine.
    Nulla di quanto sopra esposto è stato seriamente messo in dubbio dal richiedente.
    Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
    RMUE,
    Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
    della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
    potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
    Questo è il caso del segno in questione. Esso non ‘richiama’ gli eccipienti e/o gli ingredienti
    contenuti nei prodotti contraddistinti dal segno, come indicato dal richiedente, bensì descrive
    la specie, la qualità, la destinazione e l’oggetto dei prodotti e servizi. È proprio per tale
    ragione che, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il marchio non possiede una
    connotazione suggestiva (v., inter alia. decisione delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio 17
    luglio 1999, R 31/1999-3, INTERVIEW, § 21).
    Il relazione al colore del segno, esso non è sufficiente a distogliere l’attenzione del
    consumatore dagli elementi denominativi del marchio e, quindi, non gli conferisce alcuna
    capacità distintiva. In merito al fatto che l’utilizzo del colore sia il risultato di un attento studio
    aziendale, tale argomento è del tutto irrilevante. Le strategie di marketing, infatti, non
    costituiscono un criterio da tenere in considerazione nell’ambito dell’esame degli
    impedimenti assoluti alla registrazione.
    Risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo descrittivo di
    caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE è,
    per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi prodotti o
    servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist &
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    Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti e servizi di cui trattasi.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    per diverse ragioni: nessuno di essi contiene gli stessi termini, ma combinazioni diverse e, in
    particolare, va rilevato che il segno n. 18304142 ‘NORDIC OIL’ ha una veste grafica
    alquanto significativa .
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018768773 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 5 Integratori vitaminici; Integratori dietetici; Integratori nutrizionali; Integratori
    omeopatici; Integratori alimentari medicati; Sciroppi per uso farmaceutico;
    Bevande medicinali; Unguenti medicinali; Infusi di erbe medicinali; Erbe
    medicinali essiccate o conservate; Estratti di piante ed erbe per uso
    medico; Estratti vegetali per uso farmaceutico; Creme medicinali per la
    cura della pelle; Farmaci; Farmaci omeopatici; Creme farmaceutiche;
    Creme per il corpo per uso farmaceutico; Gel medicato per il corpo;
    Unguenti antinfiammatori; Gel antinfiammatori; Spray antinfiammatori;
    Cerotti analgesici antinfiammatori; Spray medicamentosi; Detergenti
    antibatterici; Saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; Soluzioni
    detergenti per uso medico; Disinfettanti; Disinfettanti per uso igienico;
    Preparati e prodotti per l’igiene; Preparati antibatterici; Spray antibatterici;
    Preparati farmaceutici antibatterici; Prodotti farmaceutici per il trattamento
    di malattie infettive.
    Classe 29 oli commestibili; oli aromatizzati; olio di oliva; olio extravergine di oliva; olio
    di oliva ad uso alimentare.
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    Classe 40 Produzione personalizzata di integratori alimentari per esseri umani;
    Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; Lavorazione di
    alimenti; Conservazione di alimenti; Lavorazione di prodotti alimentari per
    processi di produzione.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 29 Prodotti caseari e loro succedanei; prodotti di salumeria; prosciutti; salame;
    formaggi; pomodori pelati; pomodori in scatola; passato di pomodoro;
    sottaceti; ortaggi in conserva [sott’olio]; verdura cotta; ortaggi preparati;
    legumi cotti; Frutta tagliata; frutta congelata; frutta secca; gelatine,
    marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili.
    Classe 30 Caffè; tè; cacao; succedanei del caffè; riso; pane; pasta fresca; pasta
    secca; farine alimentari; farina di cereali; farina commestibile; preparati fatti
    di cereali; preparati per prodotti da forno; prodotti da forno; biscotti;
    crackers; salse; salsa di pomodoro; sughi per pasta; condimenti; spezie;
    erbe (conservate); aceto; aceto balsamico; aceto aromatizzato; torte; dolci;
    ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; cioccolato.
    Classe 40 Trattamento di alimenti cotti.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.




BIOREPAIR per il settore igiene orale è un marchio descrittivo – Alicante 14-04-2023

L’ufficio preposto all’esame del marchio non trova nulla di distintivo nel termine bioreapir per spazzolini, collutori e dentifrici per denti. Il marchio non supera l’esame poichè descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/04/2023
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**************
*********************
ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento: *********************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *********************
***********************
*******************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 26/05/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Dentifrici; preparazioni non medicate e prodotti per l’igiene orale; prodotti
per rinfrescare l’alito; collutori non per uso medico; prodotti per sbiancare i
denti e per smacchiare i denti; dentifricio gel; Dentifrici sotto forma di
gomme da masticare.
Classe 5 Sostanze abrasive per uso dentistico; collutori antibatterici; sostanze
medicate per sbiancare i denti; Gomme da masticare per uso medico;
integratori alimentari per il riequilibrio del microbioma orale; Dentifricio per
uso medico.

Classe 21 Spazzolini da denti; filo interdentale.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “riparazione biologica o
    relativa alla biologia”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese
    (informazione estratta da Lexico on 26/05/2022 agli indirizzi
    https://www.lexico.com/definition/bio, https://www.lexico.com/definition/biological,
    https://www.lexico.com/definition/repair).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti possono effettuare un ripristino biologico, riportare in buono stato la
    biologia dei denti e del cavo orale, ad esempio dentifrici che riparano lo smalto dei
    denti con elementi o particelle biologiche analoghe o affini alla biologia stessa dei
    denti, o potenziati con probiotici per prevenire infiammazioni, collutori con molecole
    che remineralizzano lo smalto dei denti, integratori alimentari di vitamine, minerali, o
    altri elementi biologici, che contribuiscono al ripristino della microbiologia orale.
    Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti da una grafia semplice e
    comune, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di
    informazioni sulla destinazione o funzione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
  • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai prodotti per i quali si richiede la protezione. II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 19/07/2022. Poiché contenevano un
riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 22/07/2022 l’Ufficio ha
invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della
rivendicazione relativa all’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso. In data
26/07/2022 il richiedente ha confermato che la richiesta era da considerarsi in via principale.
In data 16/11/2022 l’Ufficio informava il richiedente che gli elementi di prova di cui alle sue
osservazioni di replica del 20 e del 27/07/2022 non erano accettabili in DVD (decisione del
Direttore Esecutivo dell’Ufficio EX-20-10 del 22/12/2020), dando un termine di mese per il
loro deposito. In data 22 e 30/11/2022 il richiedente ha presentato parte della
documentazione tramite user area e parte tramite chiavetta USB. Le osservazioni possono
essere sintetizzate come segue.

  1. I prodotti Biorepair® sono nati nella prima metà degli anni 2000 come prima linea a
    base di microparticelle biomimetiche che sono in grado di insinuarsi nei microscopici
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    difetti superficiali dello smalto e della dentina, per svolgere un’efficace azione
    remineralizzante e riparatrice che rinforza i denti e li protegge da placca, tartaro e
    carie.
  2. Nel 2008 l’EUIPO ha registrato il marchio “BIOREPAIR” n° 6295877 quando il
    concetto di riparazione della dentina era totalmente sconosciuto. Oggi il mercato
    presenta molti produttori che si riferiscono a tale principio e il consumatore è più
    smaliziato ed informato sulla possibilità di riparare i graffi.
  3. L’espressione ‘BIOREPAIR’ in inglese è sgrammaticata e inadatta ad essere inserita
    in una frase di senso compiuto (il segno non è ‘biorepairs’, in terza persona
    singolare, che avrebbe potuto far riferimento ad un’azione generata dal prodotto).
  4. ‘Biorepair’ non corrisponde al nome generico di nessuno dei prodotti rivendicati, né
    l’Ufficio ha dimostrato che il consumatore medio europeo, incluso quello di lingua
    inglese, usi il termine ‘Biorepair’ come sinonimo di uno dei prodotti obiettati. Pertanto,
    la domanda non può essere rifiutata in base all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b.
    Il segno è la parola unica “ ” con maiuscola iniziale, assente nel vocabolario
    inglese. Pertanto il consumatore lo percepirà come un unico termine fantasioso,
    senza dividerlo in BIO + REPAIR (cosa non dimostrata dall’Ufficio). Il termine non
    indica espressamente alcuna caratteristica dei prodotti peraltro diversi tra loro. È
    assai dubbio che il consumatore immagini che il prodotto ‘Biorepair’ ‘ripristini il buono
    stato della biologia dei denti’ con riparazione dello smalto con elementi o particelle
    biologiche o affini alla biologia stessa dei denti. Non è scritto nel marchio.
  5. Ciascuno degli impedimenti assoluti elencati nell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE è
    indipendente e richiede un esame separato, cosa assente nel rilievo dell’Ufficio.
  6. Si chiede in via principale il ritiro delle obiezioni anche ai sensi dell’art.7 3 perché il
    marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto
    nello specifico settore dei dentifrici con azione biomimetica.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    L’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea
    (UE) e deve essere interpretato sulla base di una norma comune dell’UE. Tuttavia,
    l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se esiste un
    impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, per essere escluso dalla
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    registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo in una
    qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
    Come indicato nella lettera di obiezione del 26/05/2022, il pubblico di riferimento in questo
    caso è il pubblico di lingua inglese. Poiché il segno “BIOREPAIR” contiene termini di base
    della lingua inglese, ciò include il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua
    ufficiale, vale a dire Irlanda e Malta, nonché quello dei paesi scandinavi, Paesi Bassi e
    Finlandia, dove la conoscenza di base dell’inglese da parte del pubblico è un fatto noto
    (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
    a) Articolo 7, paragrafo 1, lettera c, RMUE
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, è di escludere dalla registrazione
    “marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio” (enfasi aggiunta).
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non trova nulla di distintivo nel segno « » in relazione ai prodotti
    designati che consistono in dentifrici, collutori, spazzolini e altri prodotti per la cura e l’igiene
    di denti e cavo orale nelle Classi 3, 5 e 21, cioè articoli che consentono il ristoro o la
    riparazione biologia o di parti biologiche, come denti e cavo orale. In relazione ai prodotti in
    questione, la parola «BIOREPAIR» ha un significato chiaro e immediatamente comprensibile
    che ne descrive la destinazione o la funzione. Nello specifico, per quanto riguarda prodotti e
    preparati della Classe 3, il segno trasmette il messaggio hanno proprietà naturali o
    biologiche che aiutano la riparazione di ciò cui i sono destinati, vale a dire denti e cavo orale.
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    Ragionamento analogo si applica ai prodotti della Classe 5. Rispetto ai prodotti della Classe
    21, il segno descrive il fatto che il design o la composizione degli spazzolini da denti e del
    filo interdentale sono naturali o ecologici e possono anche contenere proprietà specifiche, ad
    esempio una composizione che potrebbe aiutare la riparazione di parti biologiche quali denti
    e bocca. In definitiva, il richiedente non ha argomentato in modo convincente che il segno
    non sia descrittivo dei prodotti oggetto di obiezione.
    Il richiedente argomenta che per il termine “BIOREPAIR” non esista una definizione da un
    dizionario. In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto
    tale è oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non
    offrono tutte le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la
    possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
    esclusivamente sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione
    europea. È pertanto sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri
    seguendo l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove
    (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
    In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
    obiezione e ha supportato la sua spiegazione con definizioni del dizionario degli elementi del
    segno che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato interessato.
    Pertanto, anche in assenza di esplicite voci nel dizionario che menzionino il segno
    nell’insieme, il significato del segno così come verrà percepito dal pubblico di riferimento è
    stato reso sufficientemente chiaro.
    Il richiedente sostiene che il segno è grammaticalmente errato e quindi non può essere
    considerato descrittivo e non distintivo.
    L’Ufficio dissente. In inglese, gli aggettivi normalmente precedono i nomi, come accade nel
    caso in esame in cui l’aggettivo ‘BIO’ precede il sostantivo ‘REPAIR’ che, insieme,
    significano: riparazione o ripristino biologico o relativo alla biologia. Pertanto, tale
    argomentazione del richiedente deve essere respinta.
    Peraltro, qualora per meri fini argomentativi si volesse accedere alla tesi del richiedente in
    merito alla non correttezza grammatica del segno, si rammenta che anche un segno che
    consiste in una combinazione grammaticalmente errata (ad esempio un aggettivo con un
    verbo) deve essere considerato descrittivo se il suo significato è ancora chiaramente
    comprensibile (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10,
    Highprotect, EU:T:2012:107). Pertanto, seppur il segno in questione fosse
    grammaticalmente errato, ciò non sarebbe sufficiente per concludere che non ha carattere
    descrittivo (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).
    Il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
    registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
    Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
    ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
    viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
    tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
    che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
    somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
    carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
    neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
    prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
    compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
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    (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
    Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
    nient’altro che la somma delle sue parti perché il segno è costituito da due elementi
    descrittivi, di cui uno è un prefisso molto comune, specialmente nel settore dei prodotti in
    questione (BIO) e l’altro è un termine semplice, non ricercato (REPAIR/riparazione) che
    assume un significato specifico in relazione a denti che possono presentare lievi difetti da
    riparare. L’unione di tali semplici e comuni elementi verbali non crea un’impressione
    sufficientemente lontana da quella creata dai due elementi verbali separatamente. Non c’è
    nulla di insolito nella loro sintassi né nient’altro che contribuisca a creare un neologismo che
    sia più della somma delle sue parti. Il pubblico di riferimento riconoscerà immediatamente e
    senza alcuno sforzo mentale il significato di “BIOREPAIR” in relazione ai prodotti in
    questione.
    Benché un marchio possa essere suggestivo o allusivo senza essere direttamente
    descrittivo, non è il caso di “BIOREPAIR”. Questo segno è solo una combinazione di due
    parole note che descrivono una caratteristica dei prodotti, vale a dire che sono adatti o
    destinati alla riparazione di danni orali/dentali (“REPAIR” o riparazione) in modo biologico o
    naturale oppure perché contengono ingredienti biologici, naturali o ecologici (“BIO”).
    Peraltro, è comune in inglese combinare due parole significative. Di conseguenza, il
    pubblico interessato comprenderà che il marchio è composto da due parole familiari e non
    percepirà il marchio come un neologismo privo di significato (28/11/2016, T 128/16,
    SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
    L’Ufficio concorda con il richiedente che “Il consumatore a scaffale trova il marchio, non
    un libro di chimica”. Infatti, non è necessario sapere come funzionino scientificamente i
    prodotti rivendicati o avere competenze di chimica, per capire dal termine “BIOREPAIR” che
    i prodotti rivendicati riparano biologicamente o ripristinano in maniera sostenibile. Gli
    elementi verbali che formano il segno sono semplici, comuni e accessibili ad ogni
    consumatore di lingua inglese. Peraltro, come anche riconosciuto dal richiedente, altri
    operatori del settore della cura e igiene orale commercializzano prodotti simili, per cui i
    consumatori sono informati e avvezzi a prodotti in grado di riparare imperfezioni, ad
    esempio, dei denti, senza necessità di conoscere il meccanismo scientifico che lo rende
    possibile.
    In ragione di tutto quanto precede, le argomentazioni del richiedente in merito al carattere
    non descrittivo del segno devono essere respinte.
    b) Articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla registrazione
    “marchi privi di carattere distintivo”.
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    Pagina 7 di 12
    «Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera
    significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua
    funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE» (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
    EU:C:2006:20, § 31).
    ll richiedente ritiene che almeno certi elementi del segno conferiscano un carattere distintivo,
    come il fatto che il marchio è costituito da un’unica parola con la prima lettera maiuscola e
    da una grafia asseritamente distintiva. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre
    un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti
    prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di
    distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare
    attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C-218/01,
    Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
    Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto
    decisivo sull’impressione generale del segno e/o possono essere percepiti solamente dopo
    un’attenta analisi dello stesso perché, da un lato, la lettera ‘B’ iniziale maiuscola potrebbe
    non essere notata, data anche la sua dimensione ridotta e simile a quella delle altre lettere
    e, dall’altro, ciò non impedisce di riconoscere nel segno le due parole ‘BIO’ e ‘REPAIR’ che
    sono semplici e comuni, ampiamente diffuse sul mercato dei prodotti obiettati. La grafia
    utilizzata è banale, comune e priva di orpelli o colori. Nel complesso, gli elementi del segno
    e la loro posizione non è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa
    anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia fornito ragioni solo in relazione all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c), RMUE, e nessun ragionamento individuale riguardo all’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE. Il richiedente sostiene inoltre che l’Ufficio non abbia
    dimostrato che il consumatore medio europeo incluso quello di lingua inglese, usi il termine
    ‘Biorepair’ come sinonimo di dentifricio, spazzolino, collutorio o uno dei prodotti rivendicati
    nella domanda in oggetto.
    L’Ufficio dissente. È giurisprudenza consolidata che esista un’evidente sovrapposizione tra
    le sfere di applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
    lettere da b) a d), RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85;
    12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
    In particolare, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio denominativo
    descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
    prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
    T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
    Inoltre, che il segno debba essere necessariamente un sinonimo dei prodotti richiesti per
    essere rifiutato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è corretto. Il
    carattere distintivo intrinseco di un marchio è definito dalla sua capacità,
    indipendentemente dalla situazione in cui è utilizzato, di essere ricordato dal pubblico
    interessato come mezzo per distinguere i prodotti e servizi di un’impresa e quindi per
    distinguere tali beni e servizi da quelli di altre imprese. Nel caso in esame, poiché
    ‘BIOREPAIR’ è descrittivo di caratteristiche dei prodotti obiettati è privo della capacità
    distintiva necessaria per poter essere ricordato dal consumatore di riferimento.
    Rispetto al consumatore di riferimento, il richiedente sostiene che l’Ufficio non ha dimostrato
    che il consumatore medio europeo né quello di lingua inglese, ossia irlandese, percepiscano
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    come non distintivo il segno in esame.
    L’Ufficio dissente. Come indicato in precedenza, il consumatore di riferimento nel caso in
    esame non è quello di tutti gli stati membri dell’Unione europea, bensì di quelli in cui l’inglese
    è una lingua ufficiale o ampiamente diffusa, vale a dire Irlanda e Malta, Paesi Bassi e
    Finlandia. Rispetto a tale consumatore l’Ufficio ha ampiamente dimostrato nel rilievo iniziale
    e nei paragrafi precedenti che il termine “BIOREPAIR” ha un significato descrittivo di
    caratteristiche dei prodotti designati e, perciò, il segno è anche non distintivo.
    Quindi, anche se il segno fosse descrittivo e non distintivo per la maggior parte dei
    consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è una disposizione
    ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla base di una norma
    comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la registrazione di un marchio se
    esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE. Pertanto, anche se il segno è
    non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei consumatori dell’UE, per essere escluso
    dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia descrittivo o manchi di carattere distintivo
    in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
    § 57).
    Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
    inglese all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
    Il richiedente ritiene infine che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali il
    MUE 006295877 – BIOREPAIR. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le
    decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
    europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere
    discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
    europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal
    giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P,
    BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    In relazione al fatto che l’Ufficio abbia registrato MUE 006295877 – BIOREPAIR per gli stessi
    prodotti del marchio in esame, si rammenta che possono essere invocate precedenti
    decisioni dell’Ufficio e che, se realmente comparabili, l’Ufficio deve valutare se debbano
    essere seguite. L’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla base di una
    corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla registrazione.
    Nel caso in esame, la decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di
    rifiuto e conforme alla giurisprudenza dei tribunali europei. Fondamentalmente, nell’ambito
    del diritto europeo armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame
    dell’Ufficio, si dovrebbe cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi
    comparabili (02/12/2009, C-39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in un
    caso precedente l’Ufficio ha forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente
    generoso, tale errore non dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in un
    caso successivo.
    Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
    una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
    avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
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    eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
    è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
    EU:T:2002:43).
    Pertanto, anche questo argomento è privo di fondamento.
    c) Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
    L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
    carattere distintivo ab initio che abbiano «acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
    Oltre agli argomenti summenzionati, nelle risposte alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 19
    e 26/07/2022 il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto
    aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
    RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via
    principale.
    Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
    distintivo in seguito all’uso in questi 16 anni di leadership dello specifico settore dei dentifrici
    con azione biomimetica.
    A sostegno della Sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il 22 e
    30/11/2022. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:
    • Allegato 2: Relazione Nielsen sul fatturato e quote di mercato Italia, Germania,
    Francia, Polonia, Croazia, Ungheria
    • Allegato 3: Dichiarazione giurata relativa alle vendite 2008-2021 (include
    indicazione per alcuni anni in Irlanda e Malta)
    • Allegato 4: Inserzioni pubblicitarie in Polonia e Croazia
    • Allegato 5: Campioni fatture 2017-2021 (di cui solo due per l’Irlanda e tre per
    Malta)
    • Allegato 6: Dichiarazione Wavemaker su investimenti pubblicitari senza
    indicazione di alcun paese di riferimento
    • Allegato 7: Indagine di mercato in Italia, Germania e Polonia
    • Allegato 8: Spot pubblicitari in Italia
    Valutazione delle prove
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione
    indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non
    ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è
    stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il
    segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico
    di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un
    servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza
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    giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti
    all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi
    oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di
    evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
    economico […].
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del
    pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come
    provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione
    relativa all’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata
    soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed
    astratti, ad esempio come percentuali determinate […].
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di
    tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in cui esso ne
    era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE […].
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
    dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare,
    la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la
    durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per
    promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
    proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di
    camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla
    scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa
    di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
    determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta […].
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
    compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai
    prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in
    considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei
    prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e
    avveduto […]
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere distintivo
    in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di
    marchio dell’Unione europea, avvenuta il 21/04/2022. I documenti presentati corrispondono
    a un periodo precedente a tale data.
    L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
    distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
    demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
    Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e “prove secondarie”
    (volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente
    indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of
    superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a
    corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
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    Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
    dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
    Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
    distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
    essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
    et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
    carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
    aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
    noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
    Nella fattispecie si è stabilito che il pubblico di riferimento è costituito dal pubblico di lingua
    inglese dell’Unione europea con un livello di attenzione medio. Pertanto, per essere
    registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito
    carattere distintivo in seguito all’uso in tutti i territori di lingua inglese dell’Unione europea,
    vale a dire Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia.
    La documentazione prodotta dal richiedente mostra, quasi ovunque, l’uso del marchio in
    paesi dell’Unione europea diversi da quelli di lingua inglese. Non si rinviene quasi nessuna
    prova relativa all’Irlanda (due fatture nell’allegato 5A e 5B: una per 550 Euro e una per
    importo non divulgato; nell’allegato 3 cifre relative al fatturato, non sostanziali) e pochissime
    relative a Malta (tre fatture nell’allegato 5B e 5C per importi non divulgati; poche cifre relative
    al fatturato, piuttosto esigue).
    Come indicato nel riepilogo delle prove, gli altri documenti si riferiscono ad altri paesi come
    Italia, Germania, Francia, Polonia, Croazia, Ungheria. Ad esempio l’indagine di cui
    all’allegato 7 non indica le domande effettuate al campione (che impedisce di valutare
    l’attendibilità delle risposte) ma, soprattutto, è effettuata rispetto al consumatore italiano,
    tedesco e polacco. Questo non è il pubblico inglese di riferimento presso il quale il segno è
    ab initio privo di carattere distintivo. Le informazioni relative a quote di mercato, dati sul
    fatturato e sulle vendite, di cui all’allegato 2, non riportano dati relativi a paesi membri
    dell’UE in cui la lingua inglese è quella ufficiale. L’allegato 4 include inserzioni pubblicitarie
    solo in Polonia e Croazia.
    Di conseguenza, il richiedente non è stato in grado di dimostrare che almeno una parte
    significativa del pubblico rilevante di lingua inglese, vale a dire i consumatori di Irlanda,
    Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi e Finlandia, è giunta, in seguito all’uso che ne è stato
    fatto sul mercato, a considerare il marchio oggetto della domanda di registrazione come
    idoneo a identificare i prodotti rivendicati come provenienti da una determinata impresa.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018690186 è respinta.
    Pagina 12 di 12
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.
    Valeria NIMMO



Fondo PMI – Voucher 3 (brevetti) e il Voucher 4 (varietà vegetali)

Al via dal 26 aprile:

  • il Voucher 3 che finanzierà brevetti nazionali ed europei fino ad un massimo di 1.500 euro delle spese ammissibili
  • il Voucher 4 per le varietà vegetali comunitarie in misura del 50% della tassa di registrazione online, che ammonta a 450 euro.

Le imprese possono far domanda per i due nuovi voucher dal 26 aprile. Le modalità sono le stesse di quelli previste attualmente per il Voucher 2: direttamente o tramite un loro rappresentante e attraverso il sito dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

Per maggiori informazioni: https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?mtm_campaign=ip-it




Marchio che contiene imitazioni di bandiere: Art. 6 della Convenzione di Parigi

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da
un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato italiano. La vicenda ad ogni modo si conclude con l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze – che ha espressamente affermato che nulla vieta l’utilizzo, da parte della richiedente di simboli riconoscibili come richiamo alla
bandiera nazionale italiana, a patto che il relativo uso riguardi prodotti di origine italiana.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 25 gennaio 2022
Nel procedimento ********************
******************
*******************************************
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da *********************************
Italia
RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea
n. *********************************
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)

Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 16 dicembre 2020, ********************. (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione
europea figurativo
per i seguenti prodotti, come limitati il 21 gennaio 2022:
Classe 5 – Alimenti dietetici per uso medico; alimenti omogeneizzati per uso medico; alimenti per
neonati; bevande dietetiche per uso medico; caramelle per uso medico; digestivi per uso
farmaceutico; farine lattee per neonati; farine per uso farmaceutico; gomme da masticare per uso
medico; lattosio per uso farmaceutico; lievito per uso farmaceutico; pane per diabetici per uso
medico; pane, crackers, fette biscottate e prodotti da forno arricchiti con vitamine per uso
terapeutico; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno arricchiti con fibre vegetali
alimentari dietetiche; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno iposodici per uso
medico; preparazioni mediche dimagranti; prodotti biologici per uso medico; sostanze dietetiche
per uso medico; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.
Classe 30 – Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; biscotteria; biscotti senza glutine;
biscotti; biscottini; brioches; cacao; caffè; caramelle; cialde; cioccolato; confetteria; confetti;
crackers senza glutine; crackers; crostini di pane; dolci; dolciumi; farine alimentari; gelati; gomme
da masticare; grissini; lievito; miele; pane biscottato; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e
prodotti da forno integrali o multi cereali; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da
forno iposodici; pane, crackers, fette biscottate, biscotti e prodotti da forno senza glutine; pane;
panini; paste alimentari; pasticceria; pizze; preparati fatti di cereali; prodotti sostitutivi del pane;
riso; snack a base di cereali; snack a base di riso; succedanei del caffè; tè; wafers [biscotti];
zucchero; tutti i summenzionati prodotti di origine italiana.
2 In data 9 febbraio 2021, l’esaminatrice notificava alla richiedente un rifiuto
provvisorio della domanda di registrazione, emesso ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera h), RMUE relativamente a tutti i prodotti rivendicati dalla
richiedente. In particolare, le obiezioni dell’esaminatrice possono essere
sintetizzate come segue.
– Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da
un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi, più precisamente la bandiera dello Stato
italiano;
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
3
– Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità
competente dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
3 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatrice, la richiedente non ritirava la
propria domanda di registrazione e, in data 4 giugno 2021, depositava un
documento proveniente dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze”, datato 27 aprile2021, che classificava
come “l’autorizzazione alla registrazione del marchio in oggetto emessa
dall’autorità competente dello Stato italiano, necessaria al superamento
dell’impedimento alla registrazione”. In base a detto documento, la richiedente
chiedeva all’Ufficio una “conferma di superamento del rifiuto”.
4 Con decisione del 9 agosto 2021 (“la decisione impugnata”), l’esaminatrice
rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, per tutti i prodotti
oggetto della domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE. La
decisione può essere sintetizzata come segue:
– Innanzitutto, si nota che, in base al documento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, l’Ufficio del Cerimoniale ha il compito di tutelari i Simboli
dello stato italiano “per fini strettamente istituzionali e protocollari” e non ha
come interlocutori privati ma, esclusivamente amministrazioni dello stato
italiano. Ciò, dunque, esclude la rilevanza del documento rispetto a soggetti e
funzioni diverse da quelle menzionate dall’Ufficio del Cerimoniale.
– Volendo comunque approfondire il suo contenuto, si nota che l’Ufficio del
Cerimoniale spiega che l’articolo 10, rubricato ‘Stemmi’, del Codice della
Proprietà Industriale (Dlgs 30/2005) non è da interpretarsi nel senso di
autorizzare l’utilizzo della bandiera italiana.
– Inoltre, l’Ufficio del Cerimoniale stabilisce nel documento di poter solo
attestare la rispondenza, o meno, della bandiera italiana usata da un privato
rispetto al suo formato legale. Nel caso di specie, l’Ufficio del Cerimoniale
conferma la correttezza dei colori usati e della loro alternanza, rilevando una
leggera discrepanza nel requisito dell’altezza che, tuttavia, non impedisce al
simbolo usato di essere “un richiamo grafico” alla bandiera italiana.
– Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
RMUE, si applica se il consumatore medio può vedere nel marchio
l’imitazione di un «emblema» (nonostante le differenze nei dettagli araldici).
La Corte ha stabilito che, per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di
vista araldico”, una differenza rilevata da uno specialista in arte araldica tra il
marchio oggetto della domanda di registrazione e l’emblema di Stato non
sarà necessariamente percepita dal consumatore medio. Pertanto, nonostante
le differenze in taluni dettagli araldici, il marchio contestato può essere
un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6ter della
Convezione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille
d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et
finire, EU:T:2011:246, § 24-25). Può esserci imitazione quando l’«emblema»
mostra l’elemento principale di un emblema ufficiale protetto, ad esempio ai
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
4
sensi dell’articolo 6 ter della Convezione di Parigi, o parte di esso. Tale
elemento non deve necessariamente essere identico all’emblema di cui
trattasi. Il fatto che l’emblema di cui trattasi sia stilizzato o che solo una parte
dell’emblema sia utilizzata, non impedisce necessariamente che si tratti di
un’imitazione dal punto di vista araldico (21/04/2004, T-127/02, ECA,
EU:T:2004:110, § 41).
– Il documento procede affermando che se un’azienda “produce beni di una
filiera produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo
grafico che rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non
avrebbe niente da eccepire, né avrebbe diritto di esercitare un potere
concessorio”. Pertanto, il documento in questione non potrebbe, per
definizione, presentare una concessione o autorizzazione all’uso e
registrazione come marchio della bandiera italiana da parte di un privato.
– Infine, l’Ufficio del Cerimoniale si dichiara espressamente incompetente a
stabilire se un privato, quale il richiedente, sia titolato a fare espliciti richiami
alla nazionalità italiana del proprio prodotto.
– In considerazione di quanto sopra, è evidente che il documento in questione
non rilascia alcuna autorizzazione al richiedente in merito all’uso e alla
registrazione della bandiera italiana o di una sua imitazione araldica come
marchio. Pertanto, il documento allegato dalla richiedente non è sufficiente
affinché l’Ufficio revochi la propria obiezione.
5 In data 8 ottobre 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
contenente i motivi di ricorso in data 9 dicembre 2021.
6 In data 21 gennaio 2022, la richiedente limitava i prodotti come indicato nel
punto 1 della presente decisione.
7 In data 25 gennaio 2022, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso comunicava
alla richiedente l’accoglimento della domanda di limitazione.
Motivi del ricorso
8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
segue:
– Per tutto quanto è nella conoscenza della richiedente e sulla base delle
informazioni ottenute dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Allegato 4,
Allegato 6b e Allegato 7b), l’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta l’unica
autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi. Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso
Ufficio del Cerimoniale e sulla base della migliore conoscenza possibile, il
parere fornito dalla richiedente in data 4 giugno 2021 deve essere ritenuto
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
5
rilevante ai fini della presente procedura, in quanto emesso dall’autorità
competente;
– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato
e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene
un’accurata descrizione degli elementi grafici che compongono il segno ed
evidenzia il sostanziale scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto
nel marchio sopra riportato e le caratteristiche della bandiera italiana oggetto
di tutela come simbolo nazionale. Le differenze rilevate sono tali da mettere
in discussione ab origine l’applicabilità dell’impedimento previsto
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE al marchio in oggetto.
– Il parere espresso in data 27 aprile 2021 dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato
e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri contiene a
tutti gli effetti un’implicita autorizzazione all’uso e alla registrazione del
segno da parte della richiedente, poiché afferma che, essendo la bandiera un
simbolo distintivo di tutti gli italiani, la funzione simbolica connaturata nel
tricolore, vale a dire l’individuazione di appartenenza ad un popolo, è
liberamente utilizzabile da qualsiasi cittadino italiano. Ed infatti aggiunge
che “se l’azienda produce beni di una filiera produttiva nazionale avrebbe
ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che rappresenti i colori nazionali
e su tale scelta questo Ufficio non potrebbe avere niente da eccepire, né
avrebbe il diritto di esercitare un potere concessorio”.
Motivazione
9 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
10 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Sull’ammissibilità delle prove presentate dinnanzi alla Commissione di ricorso
11 La Commissione osserva che durante il procedimento di ricorso la richiedente ha
presentato nuove prove a sostegno dei propri argomenti. Trattasi, in particolare, di
corrispondenza con la Presidenza della Repubblica Italiana, con l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi e con altri organi dell’Amministrazione dello Stato italiano,
numerati come Allegati da 1a) a 7b).
12 A tal proposito, la Commissione ricorda che, come regola generale, le prove
devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall’EUIPO. Tuttavia,
secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera
delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova
subordinata una tale presentazione.
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
6
13 In particolare, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l’Ufficio può non
tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non
hanno presentato per tempo. Precisando che l’EUIPO “può”, in un caso del
genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha
conferito all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur
motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di
tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162,
§ 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013,
C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
14 Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, RDMUE la Commissione di ricorso può
accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali
fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame,
essere rilevanti per l’esito della causa e b) non sono stati presentati per tempo per
valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove
pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per
contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d’ufficio
dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.
15 Nel caso di specie, gli elementi di prova depositati per la prima volta dinanzi alla
Commissione sembrano essere pertinenti in quanto sono destinati a contestare le
ragioni addotte nella decisione impugnata in merito alla insufficienza del
documento proveniente dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze”, datato 27 aprile 2021, per superare
l’impedimento alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
RMUE, oltre che complementari rispetto alle prove già fornite nei termini e prese
in considerazione nella decisione impugnata.
16 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene ammissibili le prove
presentate dalla richiedente nella fase del ricorso.
17 Nondimeno, la Commissione sottolinea che la rilevanza prima facie degli
elementi di prova non implica che essi siano determinanti per l’esito della
presente causa.
Sulla richiesta di riservatezza
18 L’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, stabilisce che i fascicoli possono contenere
determinati documenti che non sono oggetto di consultazione, in particolare se la
parte interessata ha manifestato uno specifico interesse a mantenerli riservati.
19 Nel caso in cui sia invocato un interesse specifico a mantenere riservato un
documento conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, RMUE, l’Ufficio deve
verificare se un interesse specifico sia adeguatamente dimostrato. Tale interesse
specifico deve sussistere a causa della natura riservata del documento o del suo
status di segreto commerciale o commerciale.
20 Nella fattispecie, i documenti depositati dinnanzi alla Commissione di ricorso
nonché il contenuto della memoria contenente i motivi di ricorso sono stati
qualificati come confidenziali. Tuttavia, in assenza di qualsivoglia specifico
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
7
interesse addotto dalla richiedente a mantenere riservata siffatta documentazione,
la Commissione non può accogliere la richiesta di riservatezza in questione.
21 Ciononostante, la Commissione tratterà la documentazione in questione con la
dovuta attenzione, senza divulgare informazioni che non siano accessibili presso
fonti pubbliche.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE
22 L’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE recepisce nel sistema dei marchi
dell’Unione europea l’articolo 6ter della Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale, la cui finalità è quella di escludere la registrazione e
l’utilizzo dei marchi identici o particolarmente simili a emblemi di Stato, segni e
punzoni ufficiali che indicano controllo e garanzia adottati dagli Stati ovvero a
emblemi, sigle e nomi di organizzazioni intergovernative (OIG).
23 Tale registrazione o utilizzo pregiudicherebbe il diritto dell’autorità interessata di
controllare l’utilizzo dei simboli della sua sovranità e, inoltre, potrebbe fuorviare
il pubblico rispetto all’origine dei beni e servizi per quali tali marchi vengono
utilizzati.
24 Per violare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, un marchio:
 deve consistere unicamente in una riproduzione identica o in una “imitazione
araldica” dei succitati simboli; oppure
 deve contenere una riproduzione identica o una “imitazione araldica” dei
succitati simboli.
25 Nel caso in questione, il segno richiesto
contiene un elemento figurativo che costituisce una rappresentazione fedele della
bandiera dello Stato italiano in termini di colore e configurazione, come
giustamente rilevato nella decisione impugnata. Per quanto riprodotta con
dimensioni relativamente ridotte, la bandiera dello Stato italiano è
immediatamente riconoscibile.
26 A tal proposito, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza rilevante,
per quanto riguarda “l’imitazione da un punto di vista araldico”, una differenza
rilevata da uno specialista di arte araldica tra il marchio per il quale è stata
presentata la domanda e l’emblema di Stato non sarà necessariamente percepita
anche dal consumatore medio e che pertanto, nonostante le differenze a livello di
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
8
taluni dettagli araldici, il marchio contestato potrebbe essere o contenere
un’imitazione dell’emblema in questione ai sensi dell’articolo 6 ter della
Convenzione di Parigi (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille
d’érable, EU:C:2009:477, § 50 et seq.; 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire,
EU:T:2011:246, § 24-25).
27 Pertanto, anche qualora l’elemento figurativo del marchio in questione non
dovesse rappresentare esattamente le proporzioni della bandiera dello Stato
italiano in termini di proporzioni tra altezza e lunghezza, la Commissione ritiene
che gli argomenti della richiedente, relativi all’esistenza di un “sostanziale
scostamento visivo esistente tra il simbolo contenuto nel marchio sopra riportato
e le caratteristiche della bandiera italiana”, siano privi di fondamento e debbano
pertanto essere respinti.
28 Nel caso di specie, la Commissione osserva altresì che la presenza nel segno in
questione dell’elemento verbale “I’m from Italy” o, quantomeno, del termine
“Italy”, rafforza il nesso tra l’elemento figurativo della domanda di marchio e la
bandiera dello Stato italiano (13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid
Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, R 1577/2014-4, SWISS
CONCEPT, § 33).
29 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la decisione
impugnata abbia correttamente rilevato la presenza, nel segno in questione, di un
elemento costituito da un’imitazione di una bandiera di Stato sotto la protezione
dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più precisamente della bandiera
dello Stato italiano.
30 Pertanto, l’esaminatrice ha correttamente indicato che l’impedimento alla
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE poteva essere
superato solo presentando un’autorizzazione alla registrazione del marchio
emessa dall’autorità competente dello Stato italiano.
31 Al riguardo, la Commissione osserva che la richiedente ha adottato un
comportamento diligente e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di
individuare l’autorità competente dello Stato italiano relativamente al rilascio di
detta autorizzazione, scontrandosi con non pochi ostacoli che saranno solo
accennati nella presente decisione, in considerazione della richiesta di
riservatezza avanzata dalla richiedente.
32 In particolare, la documentazione presentata dinnanzi alla Commissione dimostra
che la richiedente ha svolto le seguenti attività tendenti all’ottenimento
dell’autorizzazione all’uso del segno in questione:
– Il 17 febbraio 2021 la richiedente inviò al Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica italiana una richiesta di autorizzazione alla
registrazione e all’uso del segno in questione.
– Il 23 febbraio 2021 il Segretariato Generale della Presidenza della
Repubblica italiana confermava che detta richiesta era stata sottoposta
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
9
all’attenzione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), al quale
appartiene l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
– Non avendo ricevuto risposta a detta richiesta, in data 30 marzo 2021 la
richiedente si rivolgeva direttamente all’UIBM, sollecitando aggiornamenti
in merito. Nella stessa data, l’UIBM replicava indicando nella Presidenza del
Consiglio dei Ministri italiano l’autorità competente per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta.
– In seguito ad una successiva richiesta di chiarimenti della richiedente, in data
31 marzo 2021 l’UIBM sosteneva di non aver ancora ricevuto la
documentazione trasmessa dalla Presidenza della Repubblica italiana e, al
contempo, confermava che l’autorità responsabile per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta era la Presidenza del Consiglio dei Ministri
italiano.
– Dopo un sollecito della richiedente, in data 21 aprile 2021 il Segretariato
Generale della Presidenza della Repubblica italiana confermava alla
richiedente di aver nuovamente sottoposto al MISE la richiesta già inviata il
23 febbraio 2021.
– In data 29 aprile 2021, l’UIBM inoltrava alla richiedente il parere della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze del 27 aprile 2021. Nella lettera che accompagnava l’inoltro
di detto parere, l’UIBM evidenziava che l’autorità competente aveva
rappresentato che nel caso si appurasse la natura puramente italiana dei
prodotti/servizi protetti dal marchio, nulla osterebbe all’utilizzo di
espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera italiana.
33 La Commissione osserva che, in effetti, il documento proveniente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze, datato 27 aprile 2021, dopo aver premesso che “L’utilizzo del
Tricolore è regolamentato con apposita normativa esclusivamente per
l’esposizione all’esterno e all’interno degli edifici sedi di Uffici pubblici”, mentre
“Non vi è invece una normativa specifica che stabilisca un regime autorizzatorio
rivolto ai privati”, chiarisce che se un’azienda “produce beni di una filiera
produttiva nazionale, avrebbe ben diritto di fregiarsi di un simbolo grafico che
rappresenti i colori nazionali e su tale scelta questo Ufficio non avrebbe niente da
eccepire né avrebbe diritto di esercitare un potere concessorio”, ragion per la
quale “Qualora si confermasse la natura puramente italiana del prodotto, nulla
osterebbe da parte di questo Ufficio, e di fatto nulla osta, all’utilizzo di
espressioni grafiche riconoscibili come richiamo alla bandiera nazionale”.
34 La Commissione osserva altresì che il 7 ottobre 2021 la richiedente scriveva
nuovamente all’UIBM, per comunicare che il documento proveniente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le
Onorificenze, datato 27 aprile 2021, non era stato considerato idoneo dalla
decisione impugnata per costituire un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera h) RMUE.
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
10
35 In data 8 ottobre 2021, l’UIBM ribadiva alla richiedente che ogni richiesta di
autorizzazione all’uso di segni, bandiere ed emblemi ai sensi dell’articolo 6 ter
della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale era
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di
Stato e per le Onorificenze, non individuando alcun’altra autorità competente in
materia.
36 In risposta ad un ulteriore sollecito della richiedente, il 29 novembre 2021
l’UIBM confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori
pronunciamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte
del proprio UIBM.
37 Infine, in data 21 gennaio 2022, la richiedente chiedeva all’Ufficio una
limitazione dell’ambito di protezione del marchio in questione ai prodotti di
origine italiana, aggiungendo la dicitura “tutti i summenzionati prodotti di origine
italiana” alla lista dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30.
38 Alla luce di quanto sopra, la Commissione rileva che la richiedente ha
diligentemente richiesto la necessaria autorizzazione alla registrazione e all’uso di
un segno contenente una riproduzione della bandiera dello Stato italiano, ne ha
seguito la pratica, sollecitando risposte e chiarimenti da parte delle varie autorità
italiane contattate, e ha realizzato sforzi ragionevoli per cercare di individuare
correttamente l’autorità competente al rilascio di detta autorizzazione.
39 La Commissione rileva altresì che la competenza per il rilascio di detta
autorizzazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del
Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, è stata più volte confermata
dall’UIBM, che ha inoltre sottolineato di non individuare alcun’altra autorità
competente in materia.
40 La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per
le Onorificenze non ha negato detta autorizzazione alla richiedente. Anzi, ha
espressamente affermato che nulla osta all’utilizzo, da parte della richiedente
come da parte di altre aziende, di simboli riconoscibili come richiamo alla
bandiera nazionale italiana, sempre però che detto uso riguardi prodotti di origine
italiana (come indicano le espressioni “produce beni di una filiera produttiva
nazionale” o “natura puramente italiana del prodotto”).
41 Pertanto, come anche sottolineato dall’UIBM nella comunicazione alla
richiedente del 29 aprile 2021, la documentazione prodotta dalla richiedente
sembra indicare che l’autorizzazione delle autorità italiane competenti
all’inclusione nel segno in questione di un segno che comprenda un elemento
costituito da un’imitazione della bandiera dello Stato italiano sia subordinata
unicamente alla “natura puramente italiana” dei prodotti/servizi protetti dal
marchio. Inoltre, nella successiva comunicazione del 29 novembre 2021, l’UIBM
confermava di non ravvedere altri possibili interventi né ulteriori pronunciamenti
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né da parte del proprio UIBM.
42 In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che, mediante la
limitazione dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30 ai prodotti di origine
25/01/2022, R 1746/2021-5, I’m SFOGLIA D’ORO I’m from Italy (fig.)
11
italiana, la richiedente abbia ottemperato all’unica condizione posta dalle autorità
italiane per la concessione dell’autorizzazione richiesta per superare l’obiezione
alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.
43 La Commissione, quindi, conclude che in virtù dell’autorizzazione concessa da
parte delle autorità italiane competenti e fornita dalla richiedente, in
combinazione con la limitazione della lista dei prodotti coperti dal marchio nelle
classi 5 e 30, non vi siano ragioni per mantenere l’obiezione alla registrazione del
marchio in questione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE.
44 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata
45 Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione impugnata era corretta quando è
stata adottata e non vi è stata alcuna violazione procedurale da parte dell’Ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il ricorso è stato accolto in virtù della limitazione
dei prodotti rivendicati nelle classi 5 e 30, avvenuta in data successiva
all’adozione della decisione impugnata.




Marchio comunitario descrittivo respinto – Alicante 30-03-2023

Il marchio non è registrabile poiché il segno contiene la parola “Gelato” e il pubblico di riferimento attribuirebbe a tale elemento il significato di alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 30/03/2023
***********************
****************
******************
ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento: ***************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***********
******************
*****************
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 12/01/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Succedanei del gelato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il segno contiene l’elemento ‘gelato’. Il consumatore di riferimento di lingua italiana e
    inglese attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: alimento dolce, sotto forma di
    pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna,
    oppure da succhi di frutta e zucchero.
  • Il significato del termine «GELATO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti
    riferimenti di dizionario (v. link): https://www.treccani.it/vocabolario/gelato/ (per l’italiano) e
    https://www.oed.com/view/Entry/248849?redirectedFrom=gelato#eid (per l’inglese,
    includendo nella notifica una schermata della voce del dizionario, essendo quest’ultimo
    oggetto di sottoscrizione).
  • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo utilizzo in relazione a ‘succedanei del gelato’ nella classe 30, poiché trasmette una chiara indicazione
    che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione sono un alimento dolce, sotto forma di pasta consistente refrigerata, a base principalmente di uova, zucchero, latte o panna,
    oppure da succhi di frutta e zucchero, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali
    caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento
    sia ingannato in merito alla specie dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018812481 è respinta in parte, vale a dire per: Classe 30 Succedanei del gelato.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 30 Ghiaccio; Gelati; Yogurt gelato [gelati]; Torte-gelato; Dolci gelato; Confetteria gelata; Polveri per la preparazione di gelati; Miscele per gelati; Leganti per gelati; Leganti biologici per gelati; Sorbetti [ghiacci edibili]; Ghiaccioli;
    Pasticceria; Confetteria; Dolci semifreddi; Dolci surgelati; Decorazioni al cioccolato per dolci; Decorazioni candite per dolci; Decorazioni per dolci in zucchero candito; Cioccolato; Guarnizioni al cioccolato; Zuccherini decorazioni per torte; Sciroppi per guarnizioni; Sciroppo di melassa.
    Classe 43 Servizi di gelateria; Servizi di ristorazione.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.

    Annalisa GIACOMAZZI




IPERICO Contro la Contraffazione

È online la nuova versione del sito web IPERICO (Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) gestito dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

E’ uno strumento a disposizione di cittadini, professionisti e imprese che rende possibile osservare e monitorare il fenomeno della contraffazione.




Marchio Comunitario descrittivo respinto – Alicante 28-03-2023

Per una realtà che produce in classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra ceramica, il termine “GLASSCORD” che tradotto è “corda di vetro”, è un termine descrittivo perché facilmente riconducibile al materiale con cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/03/2023
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Fascicolo nº: ******************+
Vostro riferimento: SQ7577AB/mb
Marchio: GLASSCORD
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *****************
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I. Sintesi dei fatti
In data 09/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 17 Trecce, nastri, filotti (rotoli di filo), tessuti, guaine in fibre di vetro e/o fibra
ceramica ad uso di guarnizioni industriali di tenuta statiche e dinamiche;
Trecce di filati sintetici e naturali trattate con materiali speciali (carbonio puro,
carbone, fibra aramidica, PTFE e altri) per l’isolamento e la protezione di
condotti, macchine e motori, apparecchiature industriali, forni, fornaci, caldaie;
Valvole, tubi flessibili in PTFE e altri materiali sintetici rinforzati con guaine
metalliche e guaine di altri materiali; Caucciù, guttaperca, gomma, mica,
prodotti in tali materie non compresi in altre classi; Prodotti in materie
plastiche semi-lavorate; Materie per turare, stampare e isolare; Tubi flessibili
non metallici; Gomma per rigeneramento dei pneumatici; Materie di
imbottitura in caucciù o in materie plastiche; Barriere galleggianti anti
inquinamento.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento, che è sia il consumatore medio che quello specializzato
nel caso in esame, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore di lingua inglese sopra
identificato, attribuirebbe al segno il significato seguente: corda di vetro.
• Il suddetto significato del termine «GLASSCORD», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cord
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/glass_1?q=glass
• Si rileva inoltre come nel mercato il termine GLASS CORD venga utilizzato per
identificare un materiale in cui sono fabbricati prodotti in fibra di vetro dai molteplici
usi che sono direttamente o indirettamente riconducibili a quelli rivendicati dalla
domanda in esame. Si vedano in tal senso si vedano i seguenti link, tutti consultati in
data 09/12/2022.
https://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/glass-cord
http://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/6392c9fb1bd21412a87e5c9f
https://www.ngfglasscord.com/en-gb/glasscord-products/high-tensile-strength-glass-cords#
https://www.siltex.eu/glassfibrecord.html
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti oggetto di rifiuto sono o contengono corda di vetro o corda in fibra d
vetro. Pertanto, il segno descrive specie e qualità dei prodotti.
• Si sottolinea come i link citati dimostrino direttamente o indirettamente come il
materiale in questione venga usato per prodotti di vario tipo, fra cui quelli oggetto di
rifiuto, che possono essere tutti realizzati in corda di vetro.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.

• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018788811 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
Michele M. BENEDETTI – ALOISI




Marchi non registrabili – Alicante 28-03-2023

Il segno «SUPERATLETA» sarebbe inteso inequivocabilmente dal consumatore come un’espressione elogiativa, come espressione di un tipo di allenamento che farebbe diventare dei super atleti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

  Alicante, 28/03/2022  
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Fascicolo nº: ***************************
Vostro riferimento:  
Marchio: SUPERATLETA 
Tipo di marchio: marchio denominativo
Richiedente: **************************

I. Sintesi dei fatti

In data 04/08/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

L’Ufficio ha altresì deciso di riesaminare domanda di marchio in oggetto per accertare che non rientri fra nessuno degli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, RMUE. A seguito di tale riesame, in data 30/11/2021 l’Ufficio ha sollevato un’ulteriore obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.L’obiezione motivata costituisce anch’essa parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

L’Ufficio ha ritenuto che consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i servizi offerti sono indirizzati a uno sportivo d’eccellenza, perché in grado di offrirgli un allenamento ad alto livello, o che miglioreranno le abilità dello sportivo al punto de trasformarlo in un super atleta. Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati costituiti dall’unione dei due termini ‘SUPER’ e ‘ATLETA’ in una sola parola, il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità, destinazione e valore dei servizi.

Infatti, l’espressione «SUPERATLETA» sarebbe compresa in modo chiaro e inequivocabile dal consumatore di lingua italiana, spagnola, portoghese, rumena e maltese di riferimento e quindi percepito come un’espressione elogiativa, priva di carattere distintivo, che incoraggia i consumatori a contrarre i servizi offerti, perché offrenti un allenamento altamente intensivo, al fine di migliorare le loro abilità sportive e diventare dei super atleti.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018506067 è respinta.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.  Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Roberto D’ERME

Esaminatore




Brevetto Europeo con effetto unitario: periodo di sunrise

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) diventerà operativo il 1° giugno 2023. Il 1° marzo 2023 alle 9:00 è iniziato il periodo c.d. di sunrise, ossia un periodo di 3 mesi durante il quale gli utenti possono richiedere l’esclusione dei propri brevetti europei dalla competenza del TUB (richiesta di opt-out). La possibilità di presentare una richiesta di rinuncia dalla giurisdizione del Tribunale può essere fatta anche per le domande di brevetto europeo pubblicate e per i certificati complementari di protezione rilasciati per un prodotto protetto da un brevetto europeo “classico”.

Per saperne di più sul Brevetto Europeo con effetto Unitario




Marchio comunitario elogiativo rifiutato Alicante 10-03-2023

Il pubblico di riferimento percepirebbe il marchio che, tradotto in italiano, significa “essere sicuro” semplicemente come elogiativo che i dispositivi
medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la capacità di essere sempre efficaci e precisi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/03/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: ******************************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **************************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 13/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 10 Cateteri; Cannule; Cateteri cardiovascolari.
Classe 26 Aghi.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori medico e infermieristico, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione,
    attribuirebbe al segno il significato di “sii preciso/efficace/certo”. Ciò è stato
    supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins
    dictionary e MacMillan dictionary in data 12/12/2022, rispettivamente agli indirizzi
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/b;
    https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/b_2,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sure,
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be-sure).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti, vale a dire dispositivi
    medici e presidi medico-chirurgici che richiedono affidabilità e precisione, hanno la
    capacità di essere sempre efficaci e precisi, e fanno sentire l’utente (ndr: you be – tu
    sii/sentiti, indicativo presente, seconda persona singolare del verbo essere) sicuro,
    attento, effettivo o certo di fare bene (sure). Il fatto che l’espressione includa un
    elemento diverso dall’ortografia corretta (‘B’ invece di ‘Be’) non sarà sufficiente per
    renderla insolita, poiché la stessa è ampiamente usata nel linguaggio corrente e delle
    comunicazioni commerciali.
  • Il pubblico di riferimento percepirà immediatamente, tanto visivamente che
    foneticamente, che la componente ‘B’ significa ‘Be’, anche considerato il senso
    logico che la frase assume in congiunzione con la parola successiva. Il pubblico di
    riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
    commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
    evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei prodotti. Benché il segno contenga
    determinati elementi stilizzati, costituiti da una grafia blu, semplice e comune, che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2022 che possono essere
    sintetizzate come segue:
  1. L’Ufficio ha registrato marchi simili o addirittura identici (MUE n. 003543451 Bsure) confermando l’ammissibilità della domanda in esame.
  2. La domanda in esame rivendica solo certe classi e sue sottocategorie, evitando
    conflitti e/o confusione con altri marchi analoghi e registrati.
    Pagina 3 di 5
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi privi di carattere distintivo».
    I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
    che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo,
    la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di obiezione e ha
    supportato la sua spiegazione con definizioni di dizionario degli elementi del segno (come da
    sintesi nei paragrafi inziali) che riflettono il modo in cui il segno verrà compreso nel mercato
    interessato, vale a dire “sii preciso/efficace/certo”. Il richiedente non ha obiettato nulla contro
    i significati di “B-sure” indicati dall’Ufficio, che sono dunque incontestati e pacifici.
    Sulla base di tali significati, l’Ufficio non può immaginare che cos’altro possa percepire il
    consumatore di lingua inglese di fronte al segno ” ” in relazione ai prodotti
    che sono dispositivi e strumenti medici ad alta precisione che richiedono un elevato grado di
    affidabilità nell’uso e di prevedibilità e certezza dei risultati.
    Non vi è alcun elemento nella combinazione richiesta ” ” che possa conferire
    carattere distintivo al segno, anche se si considerano gli elementi grafici, data la loro
    semplicità e banalità. Pertanto, le connotazioni trasmesse dal segno in questione non sono
    nel complesso capaci di dotare di una propria individualità il marchio richiesto ma sono nel
    complesso prive di carattere distintivo.
    L’obiettivo del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, è di escludere dalla
    registrazione “marchi privi di carattere distintivo” e non marchi che siano in conflitto con altre
    registrazioni esistenti. Pertanto, le affermazioni del richiedente in merito alla differenza
    merceologica del proprio marchio rispetto a marchi analoghi con prodotti simili, è irrilevante.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, come il MUE n.
    003543451 “B-sure” per prodotti delle Classi 5 e 10. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata
    afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come marchio
    [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di
    un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio
    Pagina 4 di 5
    dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    In relazione al fatto che l’Ufficio ha registrato MUE 003543451 “B-sure” tra gli altri, per
    prodotti nella Classe 10 come il marchio in esame, possono essere invocate precedenti
    decisioni dell’Ufficio e, se viene citato un precedente realmente comparabile, l’Ufficio deve
    valutare se debba essere seguito. L’Ufficio deve comunque decidere caso per caso se, sulla
    base di una corretta interpretazione della normativa, il marchio richiesto sia idoneo alla
    registrazione.
    L’attuale decisione è coerente con la prassi dell’Ufficio sui motivi assoluti di rifiuto e
    conforme alla giurisprudenza dei tribunali. Fondamentalmente, nell’ambito del diritto europeo
    armonizzato dei marchi e ancor più nell’ambito della pratica d’esame dell’Ufficio, si dovrebbe
    cercare di garantire che gli stessi risultati siano raggiunti in casi comparabili (02/12/2009, C39/08, ‘ Volkhandy’, EU:C:2009:91). Di conseguenza, se in una causa precedente l’Ufficio ha
    forse adottato erroneamente un approccio eccessivamente generoso, tale errore non
    dovrebbe essere aggravato adottando lo stesso approccio in una causa successiva.
    Nella misura in cui potrebbe essersi verificata una certa incoerenza rispetto ad un marchio,
    una persona che presenta una domanda di registrazione di un segno come marchio non può
    avvalersi, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una decisione identica, su un atto
    eventualmente illecito commesso rispetto ad altri marchi a beneficio di qualcun altro. Ciò non
    è diverso quando riguarda la ricorrente stessa (27/02/2002, T-106/00, «Streamserve», § 67,
    EU:T:2002:43).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018807048 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.