Marchio: se è una indicazione geografica protetta non è registrabile

Il segno contiene il termine “PUGLIA”, che evoca l’indicazione geografica protetta. Questa denominazione è protetta a norma del REGOLAMENTO (EU) 2024/1143 del 11 Aprile 2024.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/12/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

ANTICHI SAPORI DI PUGLIA
Marchio denominativo
*************** FRANCAVILLA FONTANA
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 02/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I. Sintesi dei fatti
In data 02/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c )
e j) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Carne e prodotti a base di carne; carni; carne fresca bovina; carne suina;
carne conservata; carne liofilizzata; carne macinata; carne essiccata; carne
spalmabile; carne di tacchino; hamburger di carne; carne di manzo; carne di
vitello; carne surgelata; piatti pronti di carne; prodotti a base di carne
surgelati; carne in scatola; carne per salsicce; succedanei della carne;
pollame; selvaggina; salumi; pesci; frutti di mare e molluschi non vivi; pasta
con i frutti di mare; prodotti ittici comunque conservati; piatti a base di pesce;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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prodotti caseari e loro succedanei; latte; succedanei del latte; latte proteico;
latte di mandorle; latte condensato; latte cagliato; siero di latte; prodotti lattieri;
ricotta; formaggi; prodotti caseari; panna; panna montata; panna acida; burro;
dessert a base di latticini; yogurt; yogurt ghiacciato; marmellate; confetture;
uova; prodotti a base di uova; albume di uovo; tuorlo d’uovo; olii e grassi
commestibili; olio d’oliva; olio d’oliva vergine ed extra vergine; olio di girasole
ad uso alimentare; olio di mandorle ad uso alimentare; olio di semi di lino per
uso culinario; frutta; frutta a fette, congelata, conservata, conservata
nell’alcool, cotta, trasformata ed essiccata; frutti cristallizzati; gelatine di frutta;
purè di mele; funghi; funghi in scatola, surgelati, cotti ed essiccati; ortaggi;
ortaggi in scatola, cotti, surgelati ed essiccati; ortaggi lavorati; carciofi
conservati; legumi; legumi cotti, surgelati, essiccati ed in scatola; legumi
lavorati; lenticchie conservate; piselli conservati; fave conservate; mousse di
legumi; frutta a guscio; arachidi preparate; noci preparate; mandorle
preparate; prodotti alimentari a base di patate; gnocchi di patate; patate chips;
crocchette alimentari; fiocchi di patate; frittelle di patate; snack salati a base di
patate; olive; olive conservate; alimenti salati (cibi conservati sotto sale); anelli
di cipolle; cipolle conservate; bevande a base di latte di mandorle; bevande al
latte, nelle quali predomina il latte; sottaceti; cetriolini sottaceto; zuppe; brodi;
brodi ristretti; budelli per salumeria, naturali o artificiali; prodotti di salumeria;
salame; salame piccante; prosciutti; bresaola; prosciutto crudo; concentrati;
polpa di frutta; concentrati di frutta per cucinare; concentrati vegetali per
cucinare; concentrato di pomodoro; passato di pomodoro; conserva di aglio;
conserva di peperoni; conserve di carne; conserve di frutta; conserve di
legumi; conserve di pesce; crema a base di legumi; crema di melanzane;
crema spalmabile a base di noci; crema spalmabile a base di cioccolato;
creme spalmabili a base di grassi per tartine; creme spalmabili a base di
verdure; estratti di carne; imitazione della carne a base vegetale; pasti
preparati; preparati per fare la minestra; preparati per fare i brodi; cibi pronti;
snack salati; snack a base di frutta; salse al formaggio; salse a base di
latticini; semi di girasole preparati; semi preparati; verdure; verdure liofilizzate;
verdure trasformate, in scatola, surgelate, cotte; uva passa; succhi vegetali
per la cucina; succo di pomodoro; tartufi conservati.
Classe 30
Salse; salse pronte; salse per pasta; salse condimentate; salse da cucina;
sughi di carne; preparati per sughi; sughi per pasta; sughi per riso; sughi di
carne (salse); sugo per spaghetti; miscele per sughi in forma granulare; pasta
confezionata e fresca; tagliatelle; gnocchi; gnocchi ripieni; pasta ripiena; pasta
alimentare; pasta surgelata; conserve di pasta; pasta di grano saraceno;
pasta di riso per uso culinario; riso; prodotti essiccati a base di pasta;
condimenti a base vegetale per pasta; piatti essenzialmente a base di pasta;
piatti surgelati principalmente a base di pasta; piatti pronti principalmente a
base di pasta; caffè; tè; cacao; succedanei del caffè, del tè e del cacao;
preparati vegetali succedanei del caffè; cereali lavorati; amidi e prodotti da
essi derivati; aceto; aceto balsamico; aglio tritato; alimenti a base di avena;
aromatizzanti; aromi al caffè; aromi per dolci tranne olii essenziali; avena
frantumata; avena mondata; barrette ai cereali ad alto contenuto proteico;
barrette ai cereali; bevande al cacao con il latte; bevande al cioccolato con il
latte; biscotti; biscottini; brioches; capperi; caramelle; prodotti delle api e
decorazioni commestibili; cioccolato; cioccolato spalmabile; cioccolato
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spalmabile contenente nocciole; creme; creme spalmabili a base di
cioccolato; aromi e condimenti; pesto; preparati da forno e lieviti; lievito
naturale e in polvere; pane; pane biscottato; pane senza glutine; pangrattato;
panini; pasta con farciture; pasticceria; pasta per dolci; pasta per torte; pasta
di mandorle; pasti preparati; pasticcini; piatti liofilizzati con pasta come
ingrediente principale; pasta liofilizzata con riso come ingrediente principale;
pizze; propoli; ravioli; ravioli a base di farina; maccheroni; spaghetti; miele;
spezie; focacce salate; grissini; dolci; crackers; crackers di riso; crepes;
crostini; dolcificanti naturali; gelati; glasse e ripieni per dolci; yogurt gelato e
sorbetti; ghiaccio per raffreddare; zuccheri; snack salati; prodotti dolciari da
forno; sale; farina di fave; farina di grano; farina di grano saraceno; farina di
nocciole; farina di orzo; farine alimentari; fiocchi di avena; fiocchi di avena
essiccati; germi di grano per l’alimentazione umana; grano saraceno,
lavorato; impasto per il pane; impasto per torte; orzo frantumato; orzo
mondato; salsa di pomodoro; semi di lino per uso culinario; semola di avena;
semolino; snack a base di cereali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: sensazioni proprie del gusto di sostanze alimentari che risalgono da
molti anni di una ben precisa regione dell’Italia meridionale.
https://www.treccani.it/vocabolario/antico1/?search=antico%C2%B9%2F
https://www.treccani.it/vocabolario/sapore/
https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia_res-67b75034-9bc7
11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia-Italiana)/).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che
sono prodotti elaborati seconde le vecchie tradizioni alimentari, dotate di gusto e di una ben
precisa regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, il segno descrive specie,
qualità e la provenienza geografica dei prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Il segno è costituito dall’espressione piuttosto banale e comune in quanto tale e nella sua
costruzione, ‘ANTICHI SAPORI DI PUGLIA’. Unire la parola ANTICHI SAPORI con un luogo
geografico, PUGLIA (rinomata per l’eccellente produzione alimentare), con la quale si vuole
esprimere un particolare sentimento o atteggiamento o, più genericamente, un carattere o,
più specificamente si allude ad uno stile di vita ad una cultura caratterizzata anche certe
tradizioni alimentari (antichi sapori) comunemente associate ad un ipotetico quanto
stereotipato, stile di vita ‘pugliese’. Ebbene, il consumatore percepirebbe il segno come
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un’informazione promozionale elogiativa, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione
di ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale
che serve meramente ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che essi
sono elaborati secondo le vecchie tradizioni proprie della Puglia e/o che sono genuini,
prodotti con ingredienti locali naturali la cui produzione risale a molti anni/secoli e sono
propri della Puglia.
Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la indicazione geografica protetta (IG) ‘Olio di
Puglia’ (PGI-IT-02381).
In particolare, il segno «ANTICHI SAPORI DI PUGLIA» contiene il termine «PUGLIA», che
evoca l’indicazione geografica protetta. Questa denominazione è protetta a norma del
REGOLAMENTO (EU) 2024/1143 of 11 April 2024
La domanda di MUE copre, tra l’altro, i seguenti prodotti:
Classe 29 Olii e grassi commestibili; Olio d’oliva; Olio d’oliva vergine ed extra vergine;
Olio di girasole ad uso alimentare.
Tale dicitura comprende olii, olio d’oliva, olio d’oliva vergine ed extra vergine che non hanno
l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la
protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera j), RMUE.
Limitazione
Questo impedimento alla registrazione può essere superato restringendo i suddetti prodotti
della Classe 29 interessati dall’indicazione geografica come segue:
‘Olio
di
Puglia’
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
(IG)
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
olio,
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), j) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019043051 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
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decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Registrare un marchio nel settore dei servizi estetici e di parrucchieri – Alicante, marchio che non supera l’esame.

Il pubblico di riferimento intenderebbe il segno “La Barberia di Sicilia” come la bottega del barbiere di una ben precisa regione insulare italiana, nella fattispecie della Sicilia. Per questo motivo il segno è descrittivo e non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 27/11/2024
***************

Cagliari
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019024319
LA BARBERIA DI SICILIA
Marchio denominativo
**************

(CT)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 03/09/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 44
Parrucchieri; Servizi di parrucchieri; Saloni di parrucchieri; Servizi di saloni
di parrucchieri; Servizi di saloni di parrucchieri per bambini; Saloni di
parrucchiere; Servizi di estetisti; Estetisti (Servizi di -); Servizi di saloni di
parrucchieri da uomo; Noleggio di macchine e apparecchi per saloni di
bellezza o parrucchieri; Servizi di saloni di parrucchiere; Servizi di
parrucchiere; Servizi di barbiere; Acconciatura dei capelli; Ondulazione dei
capelli; Trattamento dei capelli.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, che attribuirebbe al
segno il significato seguente: la bottega del barbiere situata in o di una ben precisa
regione insulare italiana.
è
Il suddetto significato dei termini «LA BARBERIA DI SICILIA», di cui il marchio è
composto,
supportato
dai
seguenti
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/la.html,
riferimenti
di
dizionario:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/B/barberia.html,
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/D/di.html,
https://www.treccani.it/enciclopedia/sicilia_res-51b7c2ab-973b-11e5-8844
00271042e8d9/. Il significato completo dei termini è stato riportato nella lettera di
obiezione. —
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i servizi richiesti (Servizi di barbiere; Acconciatura di capelli; Servizi di
parrucchiere; servizi di estetisti; Noleggio di macchine e apparecchi per saloni di
bellezza o parrucchieri ecc.) sono resi da o presso una bottega del barbiere situata
nella regione insulare della Sicilia. Pertanto, il segno descrive al tempo stesso il
luogo/il fornitore e l’origine geografica dei servizi.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019024319 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




Quando un Marchio è considerato ingannevole non può essere registrato – Alicante 02-09-2024

Se il prodotto non possiede la caratteristica che viene indicata letteralmente nella parte denominativa del segno che si vuole tutelare, il segno è ingannevole agli occhi del pubblico di riferimento. Allo stesso modo, se il prodotto avesse effettivamente quella caratteristica, sarebbe lo stesso non registrabile perchè descrittivo per cui non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/09/2024
**********Napoli
ITALIA
Fascicolo nº:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

MARGHERITA LIEVITATA
Marchio denominativo
********** (SA)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/04/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere
b), c) e g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo e perché può indurre in errore il pubblico se usato in
relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
I. Sintesi dei fatti
In data 09/04/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e g) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 30
Conserve di pomodoro; Pomodori pelati; Concentrato di pomodoro; Pomodori
trattati; Estratti di pomodoro; Succo di pomodoro per la cucina; Pomodori in
scatola; Concentrato di pomodori [purea]; Condensato di pomodori.
Pane; Pane biscottato; Pane multicereali; Pane semicotto; Concentrati per
pane; Biscotti di pane; Crostini di pane; Pane integrale; Pane croccante; Pane
non lievitato; Lievito; Estratti di lievito; Pane e panini; Impasto per il pane;
Pane ripieno; Pane precotto; Pane fresco; Lievito istantaneo; Lievito
[naturale]; Lievito in polvere; Pane al malto; Pizze; Pasta per pizza; Pizza
ripiena; Impasto per pizza; Farina per pizza;
Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE – L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
principali:
Pagina 2 di 3

  • Il segno contiene l’elemento «LIEVITATA». Il pubblico di riferimento di lingua italiana
    attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: aumentata di volume, rigonfiata
    (detto della pasta) per l’azione dei gas durante la fermentazione dovuta al lievito.
    • La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
    utilizzo in relazione a pane non lievitato nella Classe 30, poiché trasmette una chiara
    indicazione che il prodotto per il quale è sollevata obiezione ha subito un aumento di
    volume per la fermentazione dovuta al lievito presente in esso, mentre detto prodotto
    non può in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio sufficientemente
    serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in merito al tipo e al
    contenuto/ingrediente del prodotto per il quale è sollevata obiezione.
    Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE – L’obiezione si è basata sulle seguenti
    conclusioni principali:
    • Il consumatore o la consumatrice media di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: tipo di pizza napoletana condita con mozzarella e pomodoro,
    aumentata di volume per la fermentazione dovuta al lievito.
    • Il suddetto significato dei termini «MARGHERITA LIEVITATA», di cui il marchio è
    composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
    https://www.treccani.it/vocabolario/margherita/ ;
    https://www.treccani.it/vocabolario/lievitare/ .
    Il contenuto rilevante dei riferimenti è stato incluso nella notifica dei motivi assoluti di
    rifiuto.
    • Il significato di cui sopra, relativamente ai prodotti in obiezione, è riscontrabile negli
    esempi a seguire:—-
    https://cookidoo.it/recipes/recipe/it-IT/r811096 ;
    https://blog.giallozafferano.it/speziata/pizza-margherita-di-pan-bruschetta-veloce-
    esemplice/ ;
    https://www.360shop.it/home/Pizzette-di-pasta-sfoglia-surgelate-1000gr-
    p202103175 ;
    https://www.cucchiaio.it/ricetta/pizza-di-pane-ricca .
    Il contenuto rilevante dei riferimenti è stato incluso nella notifica dei motivi assoluti di
    rifiuto.
    • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti per i quali è sollevata la presente obiezione quali, ad esempio, pomodori
    pelati, della classe 29, e lievito; farina per pizza, della classe 30, sono destinati alla
    preparazione di un prodotto avente le caratteristiche di un tipo di pizza napoletana
    condita con mozzarella e pomodoro, aumentata di volume per la fermentazione
    dovuta al lievito. Allo stesso modo, i prodotti della classe 30 quali, ad esempio, pane;
    pane ripieno; pizze, sono prodotti da forno che possono avere le caratteristiche di
    una pizza del tipo appena descritto o essere destinati a loro volta alla preparazione di
    un prodotto avente le caratteristiche di tale tipo di pizza napoletana. Pertanto, il
    segno descrive natura, tipo, e destinazione, dei prodotti.
    • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
    di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
    di altre imprese.
    Pagina 3 di 3
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), e articolo
    7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 999 947 è
    respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.



Apertura bandi Vocuher 3i 2024

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo 8 agosto 2024 che definisce i criteri per la concessione dell’incentivo “Voucher 3I”, per il quale siamo iscritti all’elenco dei Consulenti fornitori dei servizi relativi al suddetto incentivo.

Soggetti beneficiari

L’incentivo si rivolge a:

-startup innovative, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8 del decreto-legge n. 179/2012 (Startup innovative (mimit.gov.it));

-microimprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un Voucher 3I ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.

Soggetto gestore

Il soggetto gestore è l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.a – Invitalia.

Soggetti fornitori

I possibili soggetti fornitori sono consulenti in proprietà industriale e avvocati abilitati e iscritti all’elenco dei fornitori dei servizi.

Servizi finanziati

L’incentivo prevede il rilascio di un voucher per l’acquisto di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, fra cui:

  1. servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: Euro 1.000,00 + IVA;
  2. servizi di consulenza relativi alla stesura e deposito della domanda di brevetto di primo deposito italiano: Euro 3.000,00 + IVA;
  3. servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda di brevetto rivendicando la priorità di una precedente domanda di brevetto italiano: Euro 4.000,00 + IVA.

L’incentivo non include gli oneri relativi a tasse e diritti di deposito delle domande di brevetto, i quali restano a carico del soggetto beneficiario.

Modalità di accesso

L’agevolazione è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello in partenza dalle ore dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024, e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili, presentando apposita domanda al soggetto gestore, usando il link Invitalia: l’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa

Pagamento

Il soggetto fornitore fattura direttamente al soggetto gestore, il quale procede al pagamento per l’intero importo della fattura in favore del soggetto fornitore.

Dotazione finanziaria: 9 Milioni di Euro

Fonti

Sito Mimit: Voucher 3I – Investire in innovazione, 9 milioni per sostenere la brevettazione delle invenzioni di startup e microimprese (mimit.gov.it)

Restiamo a completa disposizione per fornirVi eventuali chiarimenti e sarà nostra cura informarVi al momento dell’apertura ufficiale della presentazione delle apposite domande al soggetto gestore.




Bando Marchi + 2024: dal 26 novembre si possono presentare le domande

32 milioni di euro per i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ del 2024

per l’annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 26 novembre 2024 per Marchi+




Registrare un marchio nel settore software e formazione – marchio descrittivo

“Make Progress” che tradotto significa “fare progressi” ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti/servizi oggetto del marchio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/11/2024
***************Arezzo
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

MAKE PROGRESS
Marchio denominativo
************ Firenze
ITALIA
In data 09/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 09/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 9
Classe 16
Software didattici; Pacchetti software; Software specializzati; Software
operativo; Software applicativo; Software aziendale; Hardware; Hardware
USB; Hardware Ethernet; Hardware per la comunicazione dati.
Libri; Manuali; Manuali stampati; Schede informative stampate.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 41
Pagina 2 di 4
Servizi di educazione e formazione linguistica; Istruzione linguistica;
Interpretazione linguistica; Organizzazione di corsi mediante utilizzo di metodi
di apprendimento programmati; Formazione; Formazione professionale;
Workshop di formazione; Formazione aziendale; Corsi di formazione;
Formazione del personale; Istruzione e formazione; Organizzazione di
formazione aziendale; Organizzazione di formazione commerciale; Servizi di
formazione professionale; Corsi di formazione per giovani; Formazione in
tecniche di comunicazione; Pubblicazione di manuali di formazione;
Produzione di video di formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Life coaching (formazione alla vita); Attività ricreative e di formazione;
Trasferimento di know-how [formazione]; Servizi di istruzione e formazione;
Fornitura di servizi di formazione online; Coaching e formazione per discorsi
politici; Corsi di formazione relativi a software; Formazione in materia di
consulenza gestionale; Conduzione di seminari di formazione per clienti;
Servizi di formazione nel campo dell’informatica; Servizi di formazione nel
campo delle vendite; Conduzione di corsi riguardanti la formazione
amministrativa; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento;
Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop [formazione];
Istruzione e formazione relative al settore sanitario; Servizi di formazione in
materia di dizione; Conferenze riguardanti le competenze nel campo del
marketing; Servizi di formazione in materia di marketing al dettaglio; Corsi di
formazione in pianificazione strategica relativa a pubblicità, promozione,
marketing e servizi commerciali; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di libri,
riviste; Servizi editoriali per libri; Pubblicazioni di libri di testo.
Inoltre l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda privo di
carattere distintivo per i servizi per i servizi elencati di seguito:
Classe 42
Servizi di progettazione di hardware; Noleggio di hardware e software;
Elaborazione e sviluppo di hardware; Consulenza in materia di hardware
informatico; Servizi di consulenza relativi a hardware informatici; Consulenza
nel settore dell’hardware e del software; Ricerche in tema di sviluppo di
hardware informatici; Sviluppo di hardware per archiviazione e richiamo di
dati multimediali; Progettazione di hardware per il richiamo e l’archiviazione di
dati multimediali; Personalizzazione di software; Integrazione di software;
Configurazione di software; Creazione di software; Upgrade di software;
Elaborazione e sviluppo di software; Progettazione e sviluppo di software;
Consulenza in materia di software; Noleggio e manutenzione di software
informatici;
Installazione, manutenzione e riparazione di software;
Progettazione di libri personalizzati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:—-
il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
fare progressi.
Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
è stato supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/progress
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
Pagina 3 di 4
che i servizi di istruzione e formazione e i servizi per l’organizzazione di seminari e
life coaching della Classe 41 hanno come scopo quello di consentire agli studenti di
avanzare, ossia di acquisire conoscenze e/o competenze e di migliorare in una
particolare materia di studio, e che i servizi per la pubblicazione e la produzione di
materiale formativo della stessa Classe sono resi in relazione a materiale che
consente allo studente di avanzare in una particolare materia di studio. Inoltre, i
consumatori di riferimento percepirebbero che il segno fornisce informazioni sul fatto
che il software e l’hardware della Classe 9, così come i libri e i manuali della Classe
16, hanno come scopo quello di consentire agli studenti di fare progressi nel settore
di studio prescelto. Pertanto, il segno descrive lo scopo previsto dei prodotti e servizi.——
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non `pertanto adatto a distinguere i prodotti e servizi per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
Inoltre, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo
di qualsiasi carattere distintivo in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione.
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
fare progressi
Il suddetto significato dei termini «MAKE PROGRESS», di cui il marchio è composto,
è stato supportato dai riferimenti di dizionario sopra menzionati.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «MAKE PROGRESS» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente promozionale e ispiratore per i prodotti
e servizi, in quanto non fa altro che elogiare il fatto che i prodotti e servizi del
richiedente permetteranno ai consumatori di progredire nei suoi sforzi e di
raggiungere i suoi obiettivi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno
non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come
un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi de prodotti e
servizi.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019034645 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
Pagina 4 di 4
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.




MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “MEISSA”

Accettata in data 13.11.2024 la domanda di registrazione del marchio “MEISSA” depositato il 03.05.2024 a Piacenza

Il marchio è utilizzato nel settore dei vini.




Registrare un marchio nel settore del giardinaggio – marchio comunitario

Il consumatore interessato al giardinaggio attribuirebbe al segno il significato seguente: olio vegetale estratto dei semi di neem per cui il segno “olio di neem” è un segno descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 18/11/2024
********** Tramutola
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019033442
Olio di Neem
Marchio denominativo
**************
I-85057 Tramutola
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 08/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 1
Insetticidi (Additivi chimici per -); Additivi chimici agli insetticidi; Prodotti
chimici per l’agricoltura ad eccezione dei funghicidi, erbicidi, insetticidi e
parassiticidi; Solventi per la produzione di insetticidi; Prodotti chimici per la
silvicoltura ad eccezione dei fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi;
Silvicoltura (Prodotti chimici per la -), ad eccezione dei fungicidi, erbicidi,
insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimici per l’orticoltura ad eccezione dei
fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimici per l’agricoltura ad
eccezione dei fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi; Prodotti chimichi per
l’agricoltura, ad eccezione di fungicidi, erbicidi, insetticidi e parassiticidi;
Prodotti chimici destinati all’orticoltura [eccetto fungicidi, diserbanti, erbicidi,
insetticidi, parassiticidi]; Prodotti chimici da utilizzare nel rivestimento di
sementi agricole [non fungicidi, erbicidi, insetticidi, parassiticidi];
Biofertilizzanti per il trattamento delle sementi; Prodotti chimici destinati
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all’industria agrochimica [non fungicidi, diserbanti, erbicidi, insetticidi,
parassiticidi]; Additivi chimici ai fungicidi; Fungicidi (Additivi chimici per -);
Idrossidi; Sostanze per la coltivazione idroponica [agricoltura]; Substrati per
agricoltura, orticoltura e silvicoltura.
Classe 5
Insetticidi; Preparati insetticidi; Silvicoltura (prodotti chimici per la -),
[insetticidi]; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi; Larvicidi; Ratticidi;
Acaricidi; Fungicidi; Fungicidi per orticoltura; Fungicidi biologici; Preparati
fungicidi; Silvicoltura (prodotti chimici per la -), [fungicidi]; Repellenti contro le
zanzare per applicazione cutanea; Repellenti contro le zanzare destinati ad
essere applicati sulla pelle; Repellenti per parassiti; Braccialetti contenenti
repellenti per insetti; Fazzolettini imbevuti di repellenti contro gli insetti;
Prodotti repellenti per insetti; Incenso repellente contro gli insetti; Preparati
farmaceutici per il sollievo da punture di insetto; Lozione repellente contro gli
insetti; Preparazioni per l’eliminazione delle zanzare tramite applicazioni su
apposite reti; Biopesticidi per l’agricoltura; Acaricida; Lumachicidi; Germicidi;
Repellenti per ectoparassiti; Sporicidi; Shampoo insetticida per animali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:——
il consumatore medio di lingua italiana, in particolare i consumatori interessati al
giardinaggio, attribuirebbe al segno il significato seguente: olio vegetale estratto dei
semi di neem.
Il suddetto significato dei termini «Olio di Neem», di cui il marchio è composto, inoltre
a evidenza del uso del termine in relazione al marketing dei prodotti, è supportato dai
seguenti riferimenti di wikipedia siti web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_di_neem#cite_note:-10-5
https://www.ortodacoltivare.it/insetticidi/olio-di-neem.html
https://difesapiante.com/products/olio-di-neem-bio-contro-insetti-e-parassiti-1l
fitokem-garden
https://shoppingverde.it/insetticidi/607-olio-di-neem-naturale.html
https://www.repubblica.it/green
andblue/2023/06/17/news/giardinaggio_bio_rimedi_naturali_parassiti_piante
404598468/
l contenuto rilevante di questi link sono stati riprodotti nella lettera di obiezione.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti Classe 1 e della Classe 5 sono, o contengono olio di neem.
Inoltre, considerando che l’olio di neem spremuto a freddo è registrato come biocida
nell’UE e che le formulazioni di olio di neem sono anche ampiamente utilizzate come
biopesticidi per l’agricoltura biologica, il segno indicherà al consumatore interessato
che i prodotti sono molto probabilmente adatti all’agricoltura biologica e ai giardinieri
interessati a soluzioni biologiche.
Pertanto, il segno descrive specie e destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
Pagina 3 di 3
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019033442 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio per un vino, quando il nome non è distintivo non è registrabile – Alicante 11-11-2024

Se il nome che identifica il vino, nel nostro caso, “Brindo” è un nome che non distingue il prodotto vino da altri vini ma vuole solo essere elogiativo del vino, ad avviso dell’esaminatore europeo non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 11/11/2024
*********** Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio denominativo
********* (Treviso)
ITALIA
In data 11/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
L’obiezione è stata sollevata per tutti i prodotti della Classe 33, che dopo le modifiche dovute
all’irregolarità del termine “vini dealcolizzati”, successivamente superato con la modifica
dello stesso in “vini parzialmente dealcolizzati”, sono i seguenti:
Classe 33
Vino; bevande alcoliche, eccetto le birre; distillati; preparati alcolici per fare
bevande; vini parzialmente dealcolizzati.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il
consumatore medio di lingua spagnola, italiana e portoghese, incluso un
professionista del settore vitivinicolo e della ristorazione, in relazione ai prodotti per i
quali si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “bevo in segno di
festa o onore di qualcuno”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
(informazioni
estratte
https://dle.rae.es/brindar,
da
RAE in data 11/06/2024 all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/brindare/?
search=brindare%2F, https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/brindar –
Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella lettera di obiezione).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
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Pagina 2 di 5 —
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» semplicemente come uno
slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
ispirazione o motivazione, che esorta i consumatori a fare un brindisi in segno di
augurio e di festa, bere in onore di qualcuno con i propri prodotti. Il pubblico di
riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve
meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti, vale a dire che con essi si
può alzare i bicchieri, fare un brindisi, levare i calici per celerare e festeggiare
persone, eventi, accadimenti e successi.
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’Ufficio fa presente che l’irregolarità di classificazione sollevata in questo stesso
documento al paragrafo I., non ha alcun impatto sulla presente obiezione poiché la
natura dei prodotti per i quali è richiesta la protezione è chiara.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il 24/07/2024 il richiedente ha chiesto una proroga per presentare le proprie osservazioni,
concessa in pari data dall’Ufficio. Il 09/10/2024, il richiedente ha presentato le proprie
osservazioni che possono essere sintetizzate come segue:

  1. La parola “BRINDO” deve ritenersi dotata di capacità distintiva tenuto conto che il
    concetto dalla stessa trasmesso non costituisce una mera indicazione di una
    qualità del prodotto che dovrebbe contraddistinguere. La parola, infatti, trasmette
    un messaggio emotivo di necessaria condivisione di un momento, che sia di gioia
    o di tristezza, che, rispetto ai prodotti da contraddistinguere, richiede un più che
    sufficiente sforzo interpretativo. Il segno non può essere respinto come descrittivo
    perché il pubblico di riferimento non percepisce immediatamente che il suo
    significato fornisce informazioni sulla quantità, sulla qualità, sulle caratteristiche,
    sulla destinazione, la natura e/o sulle dimensioni dei prodotti.
  2. L’Ufficio non può rifiutare definitivamente la domanda di marchio in oggetto in
    quanto ha registrato numerosi marchi in casi totalmente analoghi (esempi indicati
    nella memoria). Rifiutandola non rispetterebbe i principi di parità di trattamento e di
    buona amministrazione.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    Pagina 3 di 5
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
  3. L’Ufficio ha sollevato un’obiezione contro la domanda di marchio in questione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che nega la registrazione di marchi privi di
    carattere distintivo. L’Ufficio sottolinea che l’obiezione non è stata sollevata ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE perché il segno non è costituito esclusivamente
    da indicazioni che descrivono direttamente le caratteristiche dei prodotti.
    Invece, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
    registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tali marchi sono, in particolare, quelli che
    non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la
    medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
    l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
    caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
    dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
    È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato
    soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
    lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002,
    T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BRINDO” e non vede altro che
    un’informazione promozionale, come uno slogan, che evidenzia aspetti positivi dei prodotti,
    indicando che i prodotti sono adatti per brindare e invitando i consumatori a farlo con i propri
    vini e bevande alcoliche, alzando i bicchieri per fare un brindisi, per celerare e festeggiare
    persone, eventi, accadimenti e successi.
    Infatti, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei
    prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto
    di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe
    percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni
    sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il
    termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico
    di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero
    genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
    Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
    descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce
    soltanto indicazioni di qualità o funzione generale dei prodotti, oppure espressioni incitanti
    ad utilizzare i prodotti prive di carattere distintivo.
    «[L]a registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
    quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
    o i servizi cui detto marchio si riferisce, non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
    utilizzazione» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare
    come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
    di segno» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
    Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
    di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
    pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
    Pagina 4 di 5
    che, quindi, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di alcune categorie di
    marchi rispetto ad altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
    § 38).
    È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
    interessato è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della
    categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device,
    EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
    Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
    commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo nel senso di cui all’[articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), RMUE] solo se può essere percepito prima facie come uno strumento
    d’identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
    pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare
    del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real
    People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
    EU:T:2003:183, § 21).
    Tuttavia, nel caso in esame, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «BRINDO» non
    come un indicatore di origine commerciale dei prodotti, in quanto i prodotti rivendicati, tutti a
    contenuto alcolico, sono solitamente e tipicamente usati per brindare, celebrare e
    festeggiare. Pertanto, il segno «BRINDO» non potrebbe essere percepito che come
    un’esortazione a farlo, a festeggiare e celebrare un evento attraverso i prodotti alcolici del
    richiedente.
  4. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, e in particolare
    i seguenti:
    Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla
    registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una
    competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla
    registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata
    unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base
    Pagina 5 di 5
    della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47;
    09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto contengono elementi verbali e/o figurativi che non trovano corrispondenza nel
    segno in esame. I casi non sono pertanto analoghi.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019032634 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Segno ingannevole: non è registrabile Alicante 06-11-2024

Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. Nel nostro caso il segno contiene l’elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di
lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso,
bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie. E i prodotti di cui si chiede tutela non possono in realtà avere tali caratteristiche.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/11/2024
************
Reggio Emilia
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I.
Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
*************** (RE)
ITALIA
In data 27/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Dolci a base di succedanei del latte.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. Il segno contiene l’elemento «Latte». Il consumatore di riferimento di
lingua italiana attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: Liquido denso,
bianco opaco, prodotto di secrezione delle ghiandole mammarie.
• Il significato sopra indicato del termine «Latte», contenuto nel marchio, è stato
supportato dal seguente riferimento dall’enciclopedia Treccani (informazione estratta
in data 26/08/2024):
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
https://www.treccani.it/vocabolario/latte/
Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
d’obiezione.
• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
utilizzo in relazione a dolci a base di succedanei del latte nella Classe 29, poiché
trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata un’obiezione
contengono latte, mentre tali prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche.
Pertanto, vi è un rischio sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia
ingannato in merito alla specie e alla qualità dei prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione.
• Di conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
g), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II.
Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III.
Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV.
Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019053669 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 29
Dolci a base di succedanei del latte.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29
Classe 30
Farciture a base di frutta per dolci e torte; dolci a base di latte; guarnizioni
montate a base di prodotti derivati dal latte; decorazioni/ guarnizioni di frutta
secca per dolci.
Pasta con farciture; farciture a base di cioccolato per torte; farciture a base di
crema pasticcera per torte; glasse e ripieni dolci; preparati per crema
pasticcera; miscele per glasse; sciroppi per guarnizioni (topping); prodotti
alimentari semilavorati per dolci e dessert, ossia paste, polveri ed aromi;
prodotti
per
la
preparazione
di
dolci
e
dessert.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
Pagina 3 di 3
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Indicazioni Geografiche – 28-29 gennaio 2025

Euipo organizza una conferenza dedicata alle Indicazioni Geografiche – 28-29 gennaio 2025 potrai partecipare on line.




Imitazione da un punto di vista araldico di un emblema protetto ai sensi dell’articolo 6ter della convenzione di Parigi

Il segno contenente la parola gelato, depositato in classe 30 e 35 contiene un elemento costituito da
un’imitazione da un punto di vista araldico di un emblema protetto ai sensi dell’articolo 6ter
della convenzione di Parigi, più precisamente un cerchio di dodici stelle,

ovvero l’elemento
più importante della bandiera dell’Unione europea e questo è ostativo alla registrazione.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/10/2024
********* Venezia (VE)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019050285
Marchio figurativo
***********Venezia (VE)
ITALIA
In data 06/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h)
RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Classe 35
Gelato; Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati, yogurt gelato
e sorbetti; Latte gelato [gelato]; Yogurt gelato (confetteria gelata); Caramelle
di gelato; Dessert al gelato; Confetteria, gelati; Confetteria per gelati;
Confetteria gelata; Gelati congelati [ghiaccioli].
Servizi di promozione; Promozione aziendale; Promozione delle vendite;
Consulenza in materia di promozione delle vendite; Servizi di pubblicità e
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3
promozione e relativa consulenza; Promozione delle vendite mediante
programmi di fidelizzazione della clientela; Servizi di consulenza inerenti
promozioni, pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari, di marketing e di
promozione; Pubblicità, in particolare servizi per la promozione di prodotti;
Servizi di promozione aziendale; Amministrazione di programmi di incentivi
per la promozione delle vendite; Servizi di promozione delle vendite;
Promozione di prodotti e servizi mediante la sponsorizzazione; Promozione
[pubblicità] aziendale; Promozione [pubblicità] di concerti; Servizi di pubblicità
e promozione delle vendite; Promozione di prodotti e servizi attraverso la
sponsorizzazione di manifestazioni sportive; Promozione aziendale
computerizzata; Promozione [pubblicità] di viaggi; Servizi di promozione delle
esportazioni.
Classe 41
Classe 42
Classe 45
Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità; Educazione e
formazione; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Formazione;
Formazione professionale; Attività di formazione; Organizzazione di seminari
di formazione; Realizzazione di seminari di formazione; Formazione
professionale (Fornitura di -); Formazione industriale; Formazione del
personale; Formazione didattica; Formazione in gestione; Trasmissione di
formazione; Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Formazione
all’amministrazione; Organizzazione di presentazioni per formazione;
Organizzazione di dimostrazioni per formazione; Formazione continuativa;
Organizzazione di esposizioni per la formazione.
Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Design di marchi.
Applicazione di diritti relativi a marchi.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
In questo caso, il segno per cui si richiede la protezione contiene un elemento costituito da
un’imitazione da un punto di vista araldico di un emblema protetto ai sensi dell’articolo 6ter
della convenzione di Parigi, più precisamente un cerchio di dodici stelle, ovvero l’elemento
più importante della bandiera dell’Unione europea.
(https://6ter.wipo.int/result-detail?offset=0&limit=1&keywords=%7B
%22offset%22:0,%22limit%22:25,%22searchText%22:%22QO188%22,%22sortBy
%22:%22KEY%22,%22searchFields%22:%5B%7B%22key%22:%22STATUS
%22,%22val%22:%22active%22%7D%5D%7D&queryType=STRUCT&sortBy=KEY)
Autorizzazione
Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un’autorizzazione
alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente dello Stato o
dell’organizzazione pertinenti
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Pagina 3 di 3
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 019050285 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Registrare un marchio nel settore della formazione, se descrive l’attività di formazione non è registrabile

Il segno oggetto di esame è MIXOLOGY ACADEMY per servizi in classe 41. I consumatori percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si occupa della formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più precisamente cocktail.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/10/2024
************ Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
************Roma
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 41
Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
(Fornitura
di -);
Istruzione;
Istruzione
professionale;
Istruzione
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 8
supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento e sport;
Servizi relativi a educazione, divertimento e sport; Educazione; Accademie
[educazione]; Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di
educazione e formazione professionale; Servizi relativi a educazione e
istruzione;
Fornitura di informazioni in materia di educazione;
Organizzazione di spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante
corsi per corrispondenza.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: Scuola/Istituto/Accademia dove
si apprende l’abilità di miscelare varie bevande e ingredienti per creare cocktail.
• I suddetti significati dei termini «MIXOLOGY ACADEMY», di cui il marchio è
composto, sono supportati dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mixology
https://www.wordreference.com/enit/academy

  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i servizi sono prestati da una Scuola/Istituto/Accademia che si dedica alla
    formazione di professionisti del settore della miscelazione di bevande o più
    precisamente cocktail.
    • Il fatto che la lettera “Y” del termine “ACADEMY sia sostituita da un bicchiere da
    “Martini” non aggiunge nessun elemento di distintività al segno, ma rafforza il
    significato concettuale descrittivo veicolato dall’insieme dei termini che lo
    compongono.
    https://tescomaonline.com/prodotti/306418/306418-bicchiere-martini
    https://it.wikipedia.org/wiki/Coppetta_da_cocktail
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
    1, lettera b), RMUE.
  • Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
    quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
    • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata sollevata un’obiezione
    a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Pagina 3 di 8
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/03/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:

  1. Il richiedente ritiene che la raffigurazione del segno in esame sia sufficiente a
    conferire allo stesso capacità distintiva poiché la rappresentazione del bicchiere da
    Martini e il colore arancione del termine “ACADEMY” poiché il contenuto del
    bicchiere è di colore arancione e dunque non sarebbe una rappresentazione
    fedele o comune del prodotto solitamente in esso contenuto. A tal proposito, il
    richiedente pone l’esempio di un noto marchio di cioccolata in cui viene
    rappresentata una mucca di colore viola.
  2. Il consumatore menziona l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso ex
    articolo 7, paragrafo 3, RMUE, ma non allega nessuna prova nonostante l’Ufficio
    in data 15/05/2024 abbia concesso un termine di due mesi per specificare se la
    rivendicazione della capacità distintiva acquisita tramite l’uso fosse principale o
    secondaria e per presentare prove a supporto della rivendicazione.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:
    Classe 41 Sport; Servizi relativi allo sport.
    L’obiezione viene mantenuta per i rimanenti servizi.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Pagina 4 di 8
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato da detta disposizione, occorre che esista una
    relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione,
    tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una
    descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005,
    T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
    EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1, si rileva che il fatto che il contenuto del
    bicchiere da Martini sia di colore arancione è irrilevante. La funzione di tale bicchiere è
    quella di rinforzare il concetto convogliato dal segno tramite l’uso di uno dei bicchieri da
    cocktail più famosi e, inoltre, il Martini di colore arancione è un cocktail che esiste ed è
    presente nel mercato come illustrato qui di seguito a titolo esemplificativo:
    Tratto in data 23/10/2024 da: https://www.google.com/search?client=firefox-b
    e&sca_esv=21327b72e67f6f32&sxsrf=ADLYWIJaB7ggkaKO5_cDlxJUCaSfNPCoow:172967
    3520040&q=martini+arancione&udm=2&fbs=AEQNm0ANjS08tQWfp8D7gVEhN_xkDAvHzU
    mhHkeJBsHMrnRBAPrKSgB_Rj86pJM74C2z_PMR99l8eOsztRWwfZOmHNMVS9F1sZsCG
    qAJhJt4njj9FxJvOw1jPgSqo88SKS_CnA_lhl
    PKgMoi7yPRbQLJUtdHBxbT3xSVBfEq6Vh1PEGJxbcdbbaZH2E381QlRsBO3WvE2IT&sa=
    X&ved=2ahUKEwiK2fT9j6SJAxXQR0EAHSToNLwQtKgLegQIFRAB&biw=1760&bih=850&d
    pr=1.09
    A quanto sopra, si deve aggiungere che esistono cocktail preparati sul momento, diversi dal
    Martini e serviti in bicchieri omonimi e che possono essere arancioni:
    Pagina 5 di 8
    Tratto in data: 23/10/2024 da https://www.greygoose.com/it-it/cocktails/grey-goose
    vodka/grey-goose-parisian-martini-cocktail.html
    Si deve infine sottolineare, come detto sopra, che il bicchiere di tal forma non sia usato solo
    per servire il Martini – in tutte le sue varianti di ingredienti e colori – ma anche altri cocktail:
    Pagina 6 di 8
    Tratto, in data 23/10/2024 da: https://www.artic-bar.com/bar-life/bicchieri-da-cocktail/
    In relazione al marchio menzionato dal richiedente in cui appare un a mucca di colore viola,
    si ritiene che esso non sia pertinente per numerose ragioni. Senza scendere in un’analisi
    dettagliata sul perché tale marchio sia stato registrato, è sufficiente rilevare che non esistono
    mucche di colore viola laddove come dimostrato esistono cocktail di colore arancione serviti
    in bicchieri da Martini.
    Inoltre, quand’ anche tale segno fosse comparabile, si ricorda che la giurisprudenza
    consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di un segno come
    marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
    quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno come
    marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come
    interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio
    (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern,
    EU:T:2002:245, § 35).
    Pagina 7 di 8
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    In relazione alla caratterizzazione grafica del segno, è opinione dell’Ufficio che la circostanza
    che il termine “academy” sia scritto in arancione, non è sufficiente a dotare il segno di
    capacità distintiva. Detto colore è uno dei vari colori che un cocktail può avere, e, pertanto,
    concettualmente comunica un messaggio intrinseco al messaggio descrittivo veicolato dal
    segno “MIXOLOGY ACADEMY” riprendendo fra l’altro il colore del liquido nel bicchiere.
    In conclusione, si ritiene che l’intera caratterizzazione grafica composta del bicchiere da
    Martini che sostituisce la lettera finale “Y” e dal colore arancione del termine “academy” non
    sia in grado di distrarre il consumatore dalla parte denominativa del segno e far sì che esso
    sia percepito come distintivo in relazione ai servizi oggetto di rifiuto. Tali servizi di
    formazione e organizzazione di eventi possono essere – anche nel caso della formazione
    industriale- prestati da una scuola o istituto di formazione di professionisti del settore della
    miscelazione di bevande o più precisamente cocktail. Pertanto, tale argomentazione
    difensiva deve essere rigettata.
    La rivendicazione ex articolo 7, paragrafo 3, RMUE, di cui al punto n. 2 deve anch’essa
    essere rigettata, non essendo stata presentata alcuna prova a supporto della stessa.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018981000 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 41
    Formazione; Formazione professionale; Educazione e formazione;
    Formazione e istruzione; Istruzione e formazione; Organizzazione di
    presentazioni per formazione; Organizzazione di dimostrazioni per
    formazione; Trasmissione di formazione; Formazione in gestione;
    Formazione del personale; Attività di formazione; Formazione didattica;
    Formazione continuativa; Formazione industriale; Organizzazione di
    esposizioni per la formazione; Organizzazione di seminari di formazione;
    Realizzazione di seminari di formazione; Formazione professionale
    (Fornitura
    di -);
    Istruzione;
    Istruzione
    professionale;
    Istruzione
    supplementare; Servizi di istruzione e formazione; Servizi di insegnamento
    e di istruzione; Istruzione aziendale; Educazione, intrattenimento; Servizi
    relativi a educazione, divertimento; Educazione; Accademie [educazione];
    Insegnamento in materia di educazione alimentare; Servizi di educazione e
    formazione professionale; Servizi relativi a educazione e istruzione;
    Fornitura di informazioni in materia di educazione; Organizzazione di
    spettacoli culturali; Istruzione in materia di arte mediante corsi per
    corrispondenza.
    La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
    Classe 41
    Sport; Servizi relativi allo sport.
    Pagina 8 di 8
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Registrare un marchio nel settore della pasta fresca – se è descrittivo non è registrabile

Il segno in esame è “autentica” in classe 30 per pasta fresca e secca. Per l’esaminatore europeo si tratta di un segno descrittivo in quanto il consumatore finale intenderebbe il prodotto come il più autentico del suo settore quando non si distingue invece dai prodotti simili preseti sul mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 23/10/2024
**********Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

AUTENTICA
Marchio denominativo
*************ARQUA’ PETRARCA
ITALIA
In data 12/08/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre;
Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti;
Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il
consumatore medio di lingua italiana, portoghese e spagnola attribuirebbe al segno il
significato seguente: genuina, originale, vera.
ITALIANO
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=autentico
Pagina 2 di 3
PORTOGHESE
https://dicionario.priberam.org/aut%C3%AAntico
SPAGNOLO
https://dle.rae.es/aut%C3%A9ntico
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «AUTENTICA» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti ‘Pasta fresca; Pasta secca;
Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre; Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta
con farciture; Pasta per biscotti; Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.’
sono elaborati/prodotti secondo la ricetta tradizionale, originale e/o genuina, ossia quella
che si usa da molto tempo e che non ha subito alcuna alterazione, l’originale/l’autentica. Il
pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare
aspetti positivi dei prodotti
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018821718 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 30
Pasta fresca; Pasta secca; Pasta integrale; Pasta alimentare; Pasta madre;
Sughi per pasta; Insalata di pasta; Pasta con farciture; Pasta per biscotti;
Pasta all’uovo; Pasta di sesamo; Piatti a base di pasta.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 41
Formazione; Workshop di formazione.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.




Lotta alla Contraffazione on line 24 ottobre 2024

Dal 21 al 25 ottobre 2024 si terrà, anche quest’anno, la Settimana Anticontraffazione, importante iniziativa di informazione promossa dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del MIMIT.

24 ottobre – Le buone pratiche per la lotta alla contraffazione online




Bandi Brevetti+ Disegni+ Marchi+ agevolazioni per il 2024

Sono operative per l’annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:

  • 29 ottobre 2024 per Brevetti+
  • 12 novembre 2024 per Disegni+
  • 26 novembre 2024 per Marchi+



Registrare un marchio per un gelato – marchio descrittivo

ll consumatore attribuirebbe al segno “Caramel macchiato” il significato di
caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base
di zucchero e latte per cui descrive gli ingredienti di cui è composto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/10/2024
************ Rimini
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
***********RIMINI
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/02/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30
Gelati; Yogurt gelato (confetteria gelata); Confetteria, gelati; Succedanei del
gelato; Polveri per gelati; Preparati leganti per gelati [gelati commestibili];
Gelati, yogurt gelato e sorbetti; Yogurt gelato [gelati]; Dolciumi; Bevande a
base di gelato; Torte.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero bruciato/dolce gommoso a base
di zucchero, latte ecc. Come di seguito indicato, il pubblico rilevante è anche il
consumatore medio spagnolo.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 6
Il suddetto significato dei termini «Caramel MACCHIATO», contenuti nel marchio, è
supportato
da riferimenti di dizionario, reperibili ai seguenti link:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/caramel
e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/macchiato.
Nella
lettera
di
obiezione l’Ufficio ha inoltre rilevato che la dicitura in esame viene usata per fare
riferimento a un gusto di gelato in altre lingue, tra cui lo spagnolo, e ne ha indicato
l’uso
mediante
riferimento
alle
seguenti
pagine
https://www.cabucoffee.com/home/recetas/cafe-caramel-macchiato.html,
https://latiendadelcafe.co/blogs/cafe-colombiano/que-es-un-caramel-macchiato,
https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato,
https://www.wyseguide.com/caramel-macchiato-ice-cream/.
web:
I consumatori di riferimento, ovvero il pubblico inglese e spagnolo, percepirebbero il
segno come indicativo dell’informazione che i prodotti (i) sono gelati, yogurt gelati,
bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra
descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per gelati ecc. per ottenere un
gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra descritto; (iii) sono torte al
gusto di caffè macchiato e caramello. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi
(costituiti in buona sostanza da caratteri alquanto comuni di dimensioni diverse ma
perfettamente leggibili, nonché da un cono gelato stilizzato, che rafforza
concettualmente il messaggio trasmesso dagli elementi verbali), il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sul gusto/specie e
la destinazione dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/04/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. La dicitura ‘CARAMEL MACCHIATO’ è utilizzata nel settore della ‘caffetteria’ e non
    nel settore in questione. Le prove Internet presentate dall’Ufficio riguardo all’uso
    dei termini fanno riferimento a pagine spagnole e ad un’azienda con sede in
    Colombia, mentre le prove addotte a sostegno della prova della descrittività del
    segno come gusto di gelato sono riconducibili ad aziende statunitensi e al mercato
    statunitense. Non è stato pertanto dimostrato legame alcuno con il segno e il
    mercato di riferimento, che è quello dell’Unione europea. Inoltre, il fatto che alcune
    aziende abbiano già utilizzato la stessa denominazione nel settore “gelateria” non
    significa automaticamente che il segno sia descrittivo ma, eventualmente, che
    esso non sia nuovo.
  2. La veste grafica del segno è stata valutata troppo severamente.
    III. Motivazione
    Pagina 3 di 6
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Si deve stabilire quindi se il segno «
    » rappresenti, nella mente del
    consumatore interessato di lingua inglese e spagnola una descrizione delle caratteristiche
    dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
    Pagina 4 di 6
    L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno,
    dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. Come indicato nella
    precedente notifica dell’Ufficio, avvallata dalle definizioni estratte da dizionari generali, la
    dicitura ha il seguente significato: caffè espresso con un goccio di latte e con zucchero
    bruciato/dolce gommoso a base di zucchero, latte ecc.
    Va peraltro notato che nel caso della lingua inglese, i termini che compongono la dicitura
    sono ormai entrati a far parte dell’acervo linguistico, tanto da essere stati registrati da
    dizionari generali, non specializzati.
    Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
    contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
    di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
    consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
    è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
    (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
    Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
    EU:T:2010:81, § 26).
    Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
    e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
    ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
    contestato.
    In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero
    il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto inglese e spagnolo, l’Ufficio non può
    che affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i
    prodotti: (i) sono gelati, yogurt gelati, bevande a base di gelato ecc. al gusto di caffè
    macchiato al caramello come sopra descritto; (ii) sono polveri per gelati, preparati leganti per
    gelati ecc. per ottenere un gelato al gusto di caffè macchiato al caramello come sopra
    descritto; (iii) sono torte al gusto di caffè macchiato e caramello.
    Sebbene la dicitura «Caramel MACCHIATO» possa avere origine nel settore della
    ‘caffetteria’, ciò non preclude il fatto che essa possa aver dato luogo ad un gusto, ad
    esempio di gelato, che ricordi la bevanda ‘caffè macchiato al caramello’. È un fatto notorio
    che molti gusti di gelato imitano, ricordano o sono prodotti a partire da bevande, frutta, ecc..
    A nessuno sorprende che il termine ‘limone’, indicante un agrume, possa essere utilizzato
    per definire un gelato. Al tempo stesso, è un dato di comune esperienza che chiunque può
    constatare con una semplice visita al supermercato o a una gelateria, che anche ‘caffè’
    (termine usato nel settore della ‘caffetteria’) può definire la qualità di un gelato, usandosi
    pertanto in un settore di mercato a priori diverso da quello originale. Per analogia e alla luce
    di quanto sopra esposto, non si comprende pertanto perché «Caramel MACCHIATO» non
    potrebbe essere usata nel campo della pasticceria, dei gelati, dei dolciumi, ecc., ovvero in
    buona sostanza essere utilizzata in modo descrittivo ai prodotti richiesti dal segno in esame.
    Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c)
    RMUE,
    Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi
    della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati
    potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
    Pagina 5 di 6
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
    Questo è il caso del segno in questione, poiché offere informazioni sul gusto/specie e la
    destinazione dei prodotti.
    Quanto all’argomento del richiedente rispetto alla sede e alla titolarità delle pagine web
    riprodotte nella lettera di obiezione del 21/02/2024, esso non è rilevante, in quanto il territorio
    di commercializzazione dei prodotti e la sede giuridica dell’impresa produttrice sono concetti
    differenti. Ad ogni buon conto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Ufficio fa
    presente quanto segue rispetto alle ricerche Internet trasmesse congiuntamente con la
    notifica di obiezione:
    1) La pagina https://coolife.es/en/products/caramelmacchiato indica che l’impresa ha
    sede in Spagna
    e sembra essere attiva nel mercato spagnolo;
    2) https://baranbakery.com/caramel-macchiato-ice-cream/
    .
    Nonostante,
    apparentemente, l’impresa produttrice abbia sede negli Stati Uniti, è evidente che
    esporta la sua produzione anche all’Unione europea, dato che i prezzi di invio sono
    espressi in euro.
    Va tuttavia ricordato che l’Ufficio non è obbligato a fornire prove dell’uso del segno nel
    mercato di riferimento: la registrabilità di un segno come marchio comunitario deve essere
    valutata solo sulla base della legislazione comunitaria pertinente, come interpretata dai
    tribunali comunitari. Pertanto, è sufficiente che l’Ufficio applichi il test di descrittività, come
    interpretato dalla giurisprudenza, per giungere a una decisione e non è tenuto a giustificare
    la propria azione con la produzione di prove.
    Pagina 6 di 6
    Il richiedente afferma che il fatto che alcune aziende abbiano già utilizzato la stessa
    denominazione nel settore “gelateria” non significa automaticamente che il segno sia
    descrittivo ma, eventualmente, che esso non sia nuovo. Conviene ribadire che il motivo per
    cui l’Ufficio ritiene che il segno è descrittivo e privo di capacità distintitva non è la mancanza
    di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore
    dell’origine commerciale dei prodotti in questione.
    Per quanto concerne l’affermazione del richiedente secondo la quale l’Ufficio avrebbe
    espresso un giudizio troppo severo sulla veste grafica del segno, l’Ufficio considera che
    quest’ultima non aggiunge distintività alcuna e non è in grado di alterare il carattere
    puramente descrittivo del marchio, bensì non fa altro che rafforzare i concetti espressi dagli
    elementi denominativi a cui è associato. Ne consegue che quanto usato nel segno del
    richiedente non è che un espediente grafico di impatto sufficiente.
    Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaramente dalla giurisprudenza che un marchio
    descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
    RMUE è, per questo motivo, necessariamente privo di carattere distintivo per gli stessi
    prodotti o servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007,
    T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Tale è il caso dei prodotti di cui trattasi.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018973518 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



Tutela europea dei prodotti IGP non agroalimentari – scadenza 31 ottobre

C’è tempo sino al 31 ottobre 2024 per le associazioni di produttori di presentare la propria domanda per ottenere un contributo per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici. Le richieste dovranno essere inviate (modulo di domanda), complete di tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo PEC: bandodisciplinariigp@pec.mimit.gov.it.




Registrare un marchio per un liquore, se è un nome descrittivo non è registrabile

Ad avviso deIl’ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari il consumatore di riferimento percepirebbe il segno Sorbole come indicativo dell’informazione che i vari tipi di liquori contengono
ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/10/2024
************ Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019047246

Marchio denominativo
*********** Bologna
ITALIA
In data 19/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
Liquori; Amari [liquori]; Digestivi [liquori e spiriti]; Liquori fermentati; Estratti di
liquori; Liquori tonici aromatizzati; Aperitivi con base di liquore alcolico
distillato; Gin; Gin [acquavite]; Rum; Punch al rum; Bevande a base di rum;
Rum con succo di canna da zucchero; Whisky; Whisky miscelato; Whisky di
malto; Vodka; Bevande alcoliche (escluse le birre); Bevande alcoliche
(eccetto le birre); Bevande [alcoliche] ad eccezione delle birre; Bevande
alcoliche ad eccezione delle birre; Bevande alcoliche gassate, escluse le
birre; Alcolici (bevande alcoliche); Bevande alcoliche premiscelate; Bevande
alcoliche contenenti frutta; Bevande gassate alcoliche; Bevande energetiche
alcoliche; Bevande a bassa gradazione alcolica; Bevande alcoliche per
l’alimentazione umana; Bevande distillate; Bevande alcoliche premiscelate,
tranne che a base di birra.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Pagina 2 di 3

  • il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    una quantità di frutti del sorbo (sorba), indicati al plurale come sorbe o sorbole.
    • il suddetto significato del termine «SORBOLE», di cui il marchio è composto, era
    supportato dal seguente riferimento di dizionario (estratto in data 19/07/2024):
    o https://www.treccani.it/vocabolario/sorbola
    Il contenuto del link era riportato nella notifica dei motivi di rifiuto.
    • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i vari tipi di liquori, spiriti, bevande alcoliche obiettati in Classe 33 contengono
    ingredienti provenienti dalla macerazione alcolica dei frutti del sorbo, detti appunto
    sorbole, oppure sono aromatizzati con estratti a base di sorbole.
    • In tal senso si nota come, allo scopo di ampliare la varietà e tipologia di offerta, si
    siano diffuse sul mercato degli alcolici bevande aromatizzate con aromi di varia
    natura e origine che rendono i prodotti più leggeri, fantasiosi, e ne facilitano in un
    certo senso il consumo. Pertanto, esistono non sono liquori, bensì superalcolici,
    come il gin, la vodka e il whiskey che contengono estratti/aromi di frutta.
    • Alla luce di quanto sopra, il segno descrive un ingrediente o l’aroma dei prodotti
    obiettati.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 047 246 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.



MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “DIONE”

Accettata in data 26.09.2024 la domanda di registrazione del marchio “DIONE” depositato il 10.04.2024 a Piacenza

Il marchio è utilizzato nel settore profumeria