MARCHI D’IMPRESA

MARCHI D’IMPRESA: i marchi “DLG” e “X CLG” non sono fra loro confondibili

I consumatori normalmente concentrano l’attenzione sul primo elemento di un marchio quanto è confrontato con un altro marchio. Questo avviene perchè il pubblico legge da sinistra a destra, e quindi la parte che prende maggiore attenzione è la parte a sinistra del marchio (cioè la parte iniziale). Conseguentemente la differenza tra le parti iniziali di due marchi deve essere presa in considerazione quando si deve accertare il rischio di confusione fra due marchi stessi. Inoltre, i marchi “DLG” e “X CLG” sono composti rispettivamente di tre e di quattro lettere, e ai fini della valutazione del rischio di confusione deve essere preso in considerazione il fatto che essi si differenziano nella prime due lettere. Inoltre deve essere considerato che le lettere differenti non si somigliano nè letteralmente nè foneticamente. Quindi fra i due marchi “DLG” e “X CLG” non c’è rischio di confusione per il pubblico, neppure per beni servizi identici fra loro.

La divisione delle opposizioni dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato interno ha così deciso il 21/10/2011 in merito all’opposizione presentata dal titolare del marchio “DLG” contro la registrazione del marchio “X CLG”.

Decisione UAMI divisione opposizioni_21/10/2011_DLG – X CLG




PROCESSO CIVILE TELEMATICO

OBBLIGO DI INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEI GIUDIZI CIVILI E TRIBUTARI

Sanzione del 50% del contributo unificato per le omissioni L’ultima manovra correttiva del governo (D.l. 6 luglio 2011 n. 98 in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 155 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) ha previsto che se l’avvocato non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax nell’atto introduttivo di un giudizio, il contributo unificato da pagarsi per quel giudizio è aumentato del 50%. La stessa sanzione è prevista anche in caso di omissione dell’indicazione del codice fiscale della parte che introduce il giudizio. Questa misura ha il duplice scopo di incentivare ulteriormente l’uso della posta elettronica certificata (il fax è già ora quasi sempre indicato, quantomeno nel timbro del legale sugli atti) e magari di garantire qualche ulteriore entrata per le casse dello stato da parte dei clienti di avvocati un po’ distratti, che appunto dimentichino di indicare la propria PEC.

Si riporta di seguito la normativa di riferimento:

Art.37 D.l. 6 luglio 2011 n. 98 Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie Comma 6, lett. Q “3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e’ aumentato della meta’.”

Non pare molto appropriato il riferimento “ai sensi dell’art. 125 c.p.c.” poiché l’art. 125 c.p.c. non prevede fra i dati da inserirsi negli atti l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, ma solo il codice fiscale.

Art. 125 codice procedura civile (aggiornato alla l. 22 febbraio 2010, n. 24) Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.




MARCHI D’IMPRESA

MARCHI D’IMPRESA: parte il procedimento di opposizione per i marchi nazionali 01/07/2011

E’ stata attivata la nuova procedura di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa che consente di far valere, davanti all’UIBM, alcuni impedimenti alla registrazione del marchio. La procedura è stata disciplinata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2011, recante i termini e le modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione.

Fino ad oggi per poter opporsi alla registrazione di un marchio nazionale era possibile solo rivolgersi davanti alle sezioni specializzate in proprietà industriale dei Tribunali. Ora invece è possibile seguire questa procedura più snella ed economica. Dalla data di pubblicazione di un marchio nazionale sul Bollettino ufficiale decorre il termine di tre mesi per la presentazione dell’atto di opposizione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 maggio 2011

Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale

Codice della Proprietà Industriale




Project Financing: incontro sugli aspetti legali e finanziari

Project Financing: incontro sugli aspetti legali e finanziari e su casi pratici

26/05/2011

In periodo di crisi per i bilanci delle amministrazioni pubbliche, realizzare opere di pubblica utilità è diventato sempre più difficile. Per questo si ricorre al Project Financing, cioè si fanno realizzare le opere pubbliche a privati, che si ripagano l’investimento attraverso la gestione, per un certo periodo, dell’opera realizzata.

Ampia Prof, associazione di formazione e confronto interprofessionale, con collaborazione della sezione di Parma dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati ed il patrocinio del Comune di Parma, ha organizzato un incontro, presso l’Hotel Stendhal a Parma, per far meglio conoscere l’istituto del Project Financing alle diverse figure professionali che possono essere coinvolte, come gli ingegneri, gli architetti, gli avvocati, i commercialisti e gli amministratori pubblici.

Ha introdotto l’incontro l’avv. Carlo Rossi, che ha sottolineato l’importanza che diversi professionisti si incontrino per confrontarsi e discutere di attività che li vedono lavorare in sinergia, come avviene nei progetti di project financing.

E’ stato quindi affrontato il tema relativo agli aspetti normativi del project financing dall’ avv. Paolo Michiara, professore a contratto di legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia presso la facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Parma.

L’ing. Albino Carpi, direttore della Direzione Speciale Finanza di Progetto del Comune di Parma, ha ricordato come il project financing sia stato utilizzato negli Stati Uniti già dagli anni ‘50 del passato secolo e nel Regno Unito dagli anni ’80, e anche in Italia è stato applicato da tempo una specie di project financing, soprattutto per la realizzazione e la gestione delle autostrade. L’Ing. Carpi ha però precisato che la realizzazione di lavori pubblici e di pubblica utilità attraverso il project financing deve essere valutata con attenzione affinché il rischio finanziario della realizzazione dell’opera non ricada sull’amministrazione pubblica.

In seguito il prof. Alberto Petroni, presidente del Corso Unificato in Ingegneria Gestionale presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma, ha illustrato gli aspetti finanziari della finanza di progetto, evidenziando che nel project financing hanno un ruolo fondamentale le banche, che richiedono rigorosi piani economico finanziari e precise garanzie per rilasciare i finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere.

Ha chiuso l’incontro il rag. Raffaele Quarantelli, commercialista e revisore contabile in Parma ed esperto del settore, che ha riportato alcuni casi pratici di opere realizzate attraverso il project financing a Parma, fra cui la ristrutturazione del complesso ex Coni in viale Rustici (ora Spa Center), la costruzione del centro polisportivo Ercole Negri – Campus Sport Center e la ristrutturazione della piazza Ghiaia.




Opposizione di terzo contro il pignoramento

In caso di pignoramento di computer e altre macchine per l’ufficio presso la sede del debitore, un terzo può opporti affermando di essere il reale proprietario dei beni solo se lo dimostra con atto avente data certa che identifichi precisamente o beni stessi.

Tribunale Bari, sez. II, 07 aprile 2011 n. 1266

L’opposizione di terzo all’esecuzione, a norma dell’art.619 c.p.c., è un’azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantumm di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell’azienda dello stesso, mediante la prova della proprietà dell’opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione. Tale prova deve essere fornita nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 621 c.p.c., che mira ad impedire situazioni fraudolenti in danno del creditore, in virtù del quale il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Incombe pertanto all’opponente l’onere della prova dell’acquisto dei beni pignorati con atto avente data certa anteriore al pignoramento , nonché dell’affidamento degli stessi al debitore a titolo diverso dalla proprietà. Di contro, nel caso di comunanza di abitazione o di coincidenza della sede aziendale del debitore e del terzo, questi deve fornire esclusivamente la prova della proprietà, con i limiti innanzi richiamati.

> Sentenza completa <




MARCHI D’IMPRESA

MARCHI D’IMPRESA: la quarta striscia non è sufficiente ad evitare la condanna per contraffazione.

Una società produttrice di abbigliamento sportivo ha deciso di sfruttare la notorietà del famoso marchio a tre strisce registrato da Adidas AG creando una linea di abbigliamento contraddistinta da un marchio a quattro strisce.
La nota società tedesca di abbigliamento sportivo ha immediatamente convenuto in causa la concorrente per contraffazione del marchio ed ha ottenuto la condanna della stessa.
I giudici baresi hanno infatti rilevato che la “presenza di quattro strisce, anziché tre, non esclude la confondibilità tra i rispettivi segni e quindi la contraffazione, non essendo sufficiente l’aggiunta di una striscia per uscire dall’ampia sfera di protezione di cui gode il Marchio di Adidas”, in quanto “il segno usato dal convenuto non è un segno “diverso” da quello a tre strisce di Adidas, bensì lo “stesso” Marchio Adidas al quale viene semplicemente aggiunta una striscia parallela”.
I giudice quindi, accertata la contraffazione del marchio, ha condannato la convenuta al risarcimento del danno nei confronti della società attrice, valutato in via equitativa in 15.000 euro, oltre al pagamento delle spese legali.
 

Sentenza del Tribunale di Bari del 28 giugno 2010




Decreto Ingiuntivo per il pagamento della ristrutturazione

Proprietario di immobile condannato al pagamento della ristrutturazione e delle spese legali.

Tribunale di Larino 22 luglio 2010

Il proprietario di un immobile non voleva pagare le spese della ristrutturazione e si è opposto al decreto ingiuntivo del Tribunale affermando che la ristrutturazione non era stata effettuata come concordato.
Nel corso del giudizio il proprietario dell’immobile non ha fornito però alcuna prova di tale presunto inadempimento da parte della ditta edile, limitandosi invece a sostenere che i lavori erano stati eseguiti negligentemente.
Il giudice, affermando che era onere del proprietario provare che i lavori non erano stati eseguiti in maniera corretta, lo ha definitivamente condannato al pagamento della ristrutturazione e delle spese legali, confermando il seguente principio di diritto già fatto proprio dalla Corte di Cassazione:  il creditore che agisce in giudizio per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno deve dar prova della sola fonte del suo diritto e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento di controparte, mentre spetterà al debitore convenuto dimostrare il fatto estintivo della pretesa attorea.