MARCHI ITALIANI: registrato il marchio “Dottor Cucito”
Accettata in data 26.07.2019 la domanda di registrazione del marchio “Dottor Cucito” depositato il 08.01.2019 a Mantova
Accettata in data 26.07.2019 la domanda di registrazione del marchio “Dottor Cucito” depositato il 08.01.2019 a Mantova
Il 19 LUGLIO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a GENOVA il marchio nazionale “BASTARDO CAPITALISTA”
Il marchio “BASTARDO CAPITALISTA ” è utilizzato nella classe di prodotti 38, 41.
CR
Il marchio anteriore è il marchio denominativo “PRIMA”, il marchio impugnato è il marchio figurativo “PRIMATO ROSSO” e le classi contestate sono la classe 29 Frutta e verdura in scatola, incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti per insalata e la classe 30
Prodotti alimentari di origine vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.
Ad avviso della Divisione di Opposizione non c’è rischio di confusione.
Infatti per quanto riguarda il marchio impugnato, nonostante contenga la parola “prima”, presenta elementi aggiuntivi ossia le lettere “to”che aggiunte alla parola “PRIMA” danno luogo alla parola “PRIMATO” che è un termine diverso rispetto a “PRIMA”, in più c’è l’aggiunta del termine “rosso” e le foglie stilizzate che donano comunque una veste grafica seppur non particolarmente originale.
OPPOSIZIONE
N. B 2 560 871
Bolton Cile España, S.A., Calle Ombu, 3 – Torre Urbis, Planta 13, 28045,
Madrid, Spagna (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano
S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121, Milano, Italia (rappresentante
professionale)
c
o n t r o
Ferrara Food S.p.A., Via Benedetto Croce 7, 47521, Cesena, Italia (richiedente),
rappresentata da Bugnion S.p.A., Via di Corticella 87, 40128, Bologna,
Italia (rappresentante professionale).
Il 09/07/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 560 871 è totalmente
respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a
300 EUR.
MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 966 965, vale a dire contro tutti i nelle classi 29 e 30, per il marchio figurativo. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio portoghese n. 260 224, sulla registrazione di marchio portoghese n. 259 384 e sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 578 815, tutte per il marchio denominativo “PRIMA”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I
prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Registrazione
di marchio portoghese n. 260 224
Classe 29: Frutta e verdura in scatola,
incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti per
insalata.
Registrazione
di marchio portoghese n.
259 384
Classe 30: Prodotti alimentari di origine
vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.
Registrazione
di marchio spagnolo n. 2 578 815
Classe 29: Tutti i tipi di cibo in scatola,
carne, pesce, pollame e selvaggina. Estratti di carne, frutta verdure secche e
cotte, gelatine e marmellate, uova, latte e latticini, oli e grassi
commestibili, condimenti per insalata.
Classe 30: Salse e condimenti, caffè, tè,
cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati
fatti di cereali, pane, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria, gelati,
miele, sciroppo di melassa, lievito, in polvere, sale, senape, pepe, aceto,
ghiaccio.
I
prodotticontestati sono i seguenti:
Classe 29: Carne, pesce, pollame e
selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti
derivati dal latte; olii e grassi commestibili; pasta di pomodoro, passata di
pomodoro, conserve di pomodoro, concentrato di pomodoro, estratti di pomodoro,
succo di pomodoro per la cucina.
Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei
del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane,
pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa;
lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti);
ghiaccio; salsa di pomodoro, salse a base di pomodoro, spaghetti in salsa di
pomodoro in scatola.
Alcuni dei prodotti contestati
sono identici o simili ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione.
Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a
una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame
dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotticontestati
fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l’opponente il
modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.
b) Pubblico
di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel
presente caso, i prodottiche risultano essere, in
ipotesi, identici sono
diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione
sia medio.
c) I segni
PRIMA |
|
Marchi anteriori |
Marchio impugnato |
Il
territorio di riferimento è il Portogallo per quanto riguarda la registrazione di marchio portoghese
n. 260 224 e la registrazione di
marchio portoghese n. 259 384 e la Spagna per
quanto riguarda la registrazione
di marchio spagnolo n. 2 578 815.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
I
marchi anteriori sono denominativi. Il termine “PRIMA” che li compone
significa, tra le altre cose, cugina sia in portoghese che in spagnolo ma
indica anche, in spagnolo, una persona incauta che si fa ingannare facilmente o
una quantità di denaro che si offre a qualcuno a modo di ricompensa o
ringraziamento. Nessuno dei significati che il termine “PRIMA” può assumere
presenta tuttavia alcuna relazione con i prodotti nelle classi 29 e 30.
Pertanto, i segni “PRIMA sono distintivi.
Per
quanto riguarda il segno impugnato, esso è figurativo. È formato dalla dicitura
“primato rosso” riprodotta in caratteri di colore rosso. Essi sono posti
all’interno di un ovale di colore verde all’esterno del quale sono collocate
rispettivamente una linea rossa che ne raddoppia una piccola parte sul lato
destro e, sulla cima, la rappresentazione stilizzata di due foglie verdi.
Mentre gli elementi “primato” e “rosso” sono privi di
significato sia in portoghese che in spagnolo, e sono pertanto distintivi, lo
stesso non vale per quanto riguarda le foglie verdi stilizzate, che sono
elementi che a seconda dei prodotti possono considerarsi non distintivi, come
ad esempio in relazione a prodotti quali frutta e ortaggi conservati,
congelati, essiccati e cotti,
per i quali hanno natura descrittiva oppure deboli, in quanto suggeriscono
un’idea di naturalità, o normalmente distintivi, per quei prodotti come il ghiaccio per i quali non è possibile
sottintendere alcuna relazione semantica.
Con riferimento al segno contestato, l’ovale all’interno del quale sono posti
gli elementi verbali è meno distintivo trattandosi
di un elemento di natura puramente decorativa.
Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero
essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad
altri.
Si deve poi tenere in conto che quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai
segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone
gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Visivamente, i
segni coincidono nelle lettere “PRIMA”, che formano i marchi anteriori nella
loro interezza e le prime cinque lettere del termine “primato” del marchio
impugnato. Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi del marchio
impugnato, ovvero le due ultime lettere “to” del termine “primato”, il termine
“rosso” e gli elementi figurativi, i quali hanno il valore distintivo
esplicitato poc’anzi.
Alla luce di quanto sopra, i segni sono ritenuti essere
visivamente simili in media misura.
Sotto il profilo fonetico, la
pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “PRIMA”, presenti in modo
identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle ultime
due lettere “to” del termine “primato” e delle lettere che formano la parola
“rosso” del marchio contestato, che
non hanno controparti nel segno anteriore.
Pertanto, i segni sono
foneticamente simili in media misura.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle
precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai
marchi.Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i
segni non sono concettualmente simili.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere
distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.
Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio
di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve
essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione
in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto
accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi
considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti nelle classi 29 e 30 sono stati considerati
essere, in ipotesi, identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene
che il grado di attenzione sia medio. I marchi anteriori godono di un carattere
distintivo normale per le ragioni viste nella sezione d) della presente
decisione.
Per quanto riguarda i
segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in media misura sia
visivamente che foneticamente mentre non sono concettualmente simili.
I marchi anteriori sono
formati da un solo termine di cinque lettere, ovvero “PRIMA”. Per quanto invece
riguarda il marchio impugnato, se è vero che pure contiene le lettera “prima”,
esso presenta elementi aggiuntivi, e in particolare due lettere che danno luogo
ad un termine diverso, ovvero “primato”, un termine aggiuntivo normalmente distintivo,
ossia “rosso” e una veste grafica, per quanto quest’ultima non particolarmente
originale e composta da un elemento figurativo, e cioè le foglie stilizzate,
che per taluni prodotti presenta carattere non distintivo.
Gli elementi aggiuntivi e
differenti dei marchi sono chiaramente percettibili. La Divisione d’Opposizione
ritiene che la coincidenza in alcune lettere, anche alla luce del fatto che i
segni non sono concettualmente simili, non sia sufficiente per concludere che
sussista un rischio di confusione.
Considerato quanto precede,
anche qualora i prodotti fossero identici,non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte
del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
SPESE
Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento
d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute
dall’altra parte.
Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.
Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza
regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii),
REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente
sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi
stabilito.
Divisione d’Opposizione
Valeria ANCHINI |
Andrea VALISA |
Edith Elisabeth VAN DEN EEDE |
Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il 3 LUGLIO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a BERGAMO il marchio nazionale “ECO LINE”
Il marchio “ECO LINE ” è utilizzato nella classe di prodotti 19, 20.
CR
Con il Decreto del 7 maggio 2019 del MISE sono state adottate le disposizioni attuative dell’intervento diretto ad agevolare l’acquisizione di consulenze manageriali. Le imprese possono stipulare con il manager individuato un solo contratto per anno solare e tra i parametri della consulenza si annoverano la capacità di indirizzare e supportare i processi di innovazioni, la trasformazione digitale e l’innovazione di tutti i processi relativi alla valorizzazione di marchi e segni distintivi
Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore
Il marchio anteriore è il marchio denominativo “DONNA INES”. Il marchio impugnato è il marchio figurativo “DONNA INES 1932 – Tenuta Bianco di Castel Rovere” .
I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 29: Pomodori pelati; olio extra vergine d’oliva.
Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta
secca.
Classe 43: Servizi di ristorazione.
La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione tra i due marchi per la parte “DONNA INES”, “1932” e Tenuta Bianco di Castel Rovere” sono marginali e privi di carattere distintivo. Ne discende che il marchio impugnato debba essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.
Donna Ines S.r.l., Corso Vittorio Emmanuele n. 253, 83100 Avellino,
Italia, e Ines Fruncillo, Piazzale Amedeo Guarino n.72, 83100 Avellino,
Italia (opponente), rappresentati da Luigi Martin, Borgo Ronchini, 3,
43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)
c
o n t r o
Biancaffé S.r.l., Via Santa Maria a Vico, 33, 84095 Giffoni Valle
Piana (SA), Italia (richiedente), rappresentata da Studio Legale Militerni &
Associati, via Giosuè Carducci n. 42, 80121 Napoli, Italia (rappresentante
professionale).
Il 16/05/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 811 597 è accolta per
tutti i prodotti e servizi contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea
n. 15 779 473 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.
MOTIVAZIONE:
L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 779 473 per il marchio
figurativo . L’opposizione si basasulla
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 745 541 per
il marchio denominativo “DONNA INES”. L’opponente ha invocato
l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.
RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti e
servizi
I
prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:
Classe 29: Alimenti
salati [cibi conservati sotto sale]; alimenti da sgranocchiare a base di frutta
a guscio; assortimenti di stuzzichini composti di frutta disidratata e frutta
secca trattata; burro; capocollo; carne di maiale conservata; ciliegie
trattate; cipolle lavorate; cipolle [ortaggi] conservate; cipolle sottaceto;
concentrato di pomodori [purea]; concentrato di pomodoro; condensato di
pomodori; confetture; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di
pomodoro; conserve, sottaceti; crema di burro; crema di formaggio fresco; creme
da spalmare a base di nocciole; creme da spalmare a base di formaggio; creme da
spalmare a base di latticini; estratti di pomodoro; fagioli; fagioli secchi;
fichi secchi; formaggi; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a
guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili;
gnocchi a base di patate; gnocchi di patate; latticini; legumi conservati;
legumi cotti; legumi in scatola; legumi secchi; legumi trattati; lenticchie;
lenticchie [legumi] conservate; lenticchie secche; marmellate; marmellate di
agrumi; marmellate di frutta; mele cotogne trattate; mele lavorate; mirtilli
rossi essiccati; mirtilli trattati; miscele di burro; miscele di formaggi;
miscele di frutta e noci; miscele di frutta secca; nocciole, preparate;
noccioline in scatola; noci aromatizzate; noci candite; noci commestibili; noci
preparate; noci salate; noci sgusciate; noci speziate; noci tostate; olii e
grassi alimentari; olio extra vergine d’oliva; pancetta a pezzetti; passato di
pomodoro; patate dolci; patate trattate; peperoncino rosso in conserva; pesche
lavorate; piselli conservati; pinoli trattati; pistacchi preparati; polpa di
frutta; pomodori (conservati); pomodori in scatola; pomodori pelati; pomodori
trattati; prodotti a base di frutta secca; prodotti caseari e loro succedanei;
prodotti lattieri; prosciutti; prosciutto; prosciutto crudo; prugne; prugne
conservate; purea di frutta; purè di funghi; purè di mele; purè di verdure;
ragù; salame; salame piccante; salse; salse al formaggio; salse [sottaceti];
salsicce affumicate; salsicce conservate; salumi; semi commestibili; semi
[trattati]
; semi, preparati; snack a base di frutta; snack a base di frutta
candita; snack a base di frutta secca; snack a base di verdure; snack alla
frutta; soppressata; sottaceti; spuntini a base di frutta secca; spuntini a
base di verdure; spuntini in barrette a base di noci e semi organici;
succedanei del formaggio; succhi di frutta per cucinare; succhi di verdura
concentrati per uso alimentare; succo di pomodoro per la cucina; succo di
tartufo; tartufi conservati; tartufi secchi; uva passa; uva sultanina; verdura
essiccata; verdura spalmabile; verdure affettate in scatola; verdure sottaceto;
verdure trattate; zucche [piante, conservate].
Classe 30: Aceti;
aceto; aceto di vino; aceto aromatizzato; aglio trattato da utilizzare come
condimento; alimenti a base di cereali; alimenti a base di farina; alimenti a
base di impasti; alimenti da colazione a base di cereali; alimenti (farinacei);
alimenti pronti sotto forma di salse; aromi a base di frutta; aromi alla
frutta, escluse essenze; aromi alle erbe per la produzione di bevande; aromi di
limoni per alimenti o bevande; aromi di limone; aromi e condimenti; aromi
(eccetto oli essenziali); aromi per alimenti; aromi sotto forma di salse
disidratate; aromi sotto forma di salse concentrate; basi per la preparazione
di frullati [aromi]; bevande a base di caffè; bevande preparate al caffè;
biscotteria; biscotti; brioches; budini; bustine di caffé; caffè; caffè, tè e
cacao e loro succedanei; capsule per caffè; caramelle; cereali; cereali
lavorati; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da
forno e lieviti; cereali lavorati per l’alimentazione umana; cereali per
l’alimentazione umana; cereali per la produzione della pasta; cereali preparati
per il consumo umano; chicchi di caffè; chicchi di caffè in confetti; chicchi
di caffè macinati; chicchi di caffè tostati; cialde; cibi estrusi a base di
grano; cibi estrusi a base di mais; cioccolatini; cioccolato; composte di
frutta; composti aromatici per uso alimentare; concentrati a base di ortaggi
per condimenti; concentrati al caffè; concentrati di farina per uso alimentare;
concentrati per pane; condimenti; condimenti a base vegetale per pasta; condimenti
alimentari; condimenti secchi; confetteria; confetteria con ripieno al vino;
confetteria con ripieni liquidi di superalcolici; confetteria con ripieni
liquidi di frutta; confetteria contenente marmellate; confetteria e caramelle
non medicinali; confetteria non medicinale; confetti; conserve di pasta;
crackers; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da
spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; creme da spalmare a base di
cioccolato e noci; creme di zucchero invertito [miele artificiale]; creme
[dessert cotti al forno]
; creme dolci da spalmare [miele]; croccante di
arachidi; croccanti [pasticceria]; croissant; crostate di mele; crostini;
derivati dell’amido per l’alimentazione umana; derivati di amido di mais in
polvere per la preparazione di bevande; distillati affumicanti a base di legno
per aromatizzare alimenti; dolci; dolci [caramelle] contenenti frutta; dolci di
cereali per l’alimentazione umana; dolci di pane; dolci per la prima colazione;
dolci pronti [pasticceria]; dolciumi; espresso; essenza di caffè; essenze al
caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; essenze alimentari [eccetto le
essenze eteriche e gli oli essenziali]; essenze commestibili per alimenti
[eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali]
; essenze da cucina; essenze
di caffè; essenze per alimenti [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la
cucina [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la preparazione di alimenti
[esclusi gli oli essenziali]
; estratti di caffè; estratti di cioccolato; estratti
di lievito; estratti di lievito per l’alimentazione umana; estratti di lievito
per uso alimentare; estratti utilizzati come aromi [non oli essenziali]; farina
commestibile; farina di amido di grano; farina di amido di mais; farina di
cereali; farina di cereali tostati; farina di frumento; farina di grano; farina
di grano non selezionata; farina di grano [per uso alimentare]; farina di grano
saraceno per alimenti; farina di granoturco; farina di mais; farina di
nocciole; farina per dolci; farina per paste alimentari; farina per pizza;
farina pronta per la panificazione; farine alimentari; farine vegetali; fette
biscottate, biscotti; fiocchi di cereali essiccati; fiocchi di grano; fiocchi
di granturco; fiocchi di frumento; fiocchi di mais; fior di farina per
l’alimentazione; focacce; focaccine; focaccine alla frutta; frollini; frumento
maltato; frumento tritato; germe di grano; germi di grano per l’alimentazione
umana; gnocchi; gnocchi a base di farina; grano lavorato; grano macinato;
granturco tostato; granturco macinato; grissini; grissini spessi; impasti,
pastelle e loro miscele; insaporitori per alimenti [non oli essenziali];
involucri di pasta; involucri di pane ripieni di frutta; ketchup [salsa];
maccheroni; maccheroni non cotti; mais lavorato; mandorle allo zucchero;
mandorle ricoperte di cioccolato; mentine; miele; miele a base di erbe; miele
biologico per l’alimentazione umana; miele naturale; miele naturale stagionato;
miscele di caffè; miscele di condimenti; miscele di condimenti per stufati; miscele
di condimenti secchi per stufati; miscele di essenze di caffè e estratti di
caffè; miscele di farina; miscele di farina per la cottura al forno; miscele di
farina per uso alimentare; miscele per pane; miscele integrali per pane;
miscele per paste; miscele per pizza; miscele per pasticceria; miscele per
preparare salse; miscele per ripieni [alimenti]; miscele per ripieni contenenti
pane; miscele per salse; miscele per sughi in forma granulare; nocciole
rivestite di cioccolato; noci ricoperte [confetteria]; noci ricoperte di
cioccolato; olio al peperoncino per condimenti; orzo frantumato; orzo macinato;
orzo maltato per l’alimentazione umana; pane; panettone; panini; panini
croccanti; panini imbottiti; panini morbidi; pasta alimentare; pasta alimentare
[pasta per dolci]
; pasta all’uovo; pasta con farciture; pasta confezionata e
fresca, tagliatelle e gnocchi; pasta fresca; pasta in fogli; pasta integrale;
pasta lievitata con ripieni alle verdure; pasta lievitata con ripieni di carne;
pasta lievitata con ripieni di frutta; pasta madre; pasta per biscotti; pasta
per dolci; pasta per pane; pasta per pizza; pasta per torte; pasta ripiena;
pasta secca; pasta sfoglia contenente prosciutto; pasta sfoglia; pasta
surgelata; pastafrolla; paste alimentari preparate; paste alimentari ripiene;
pasti preparati a base di pasta; pasticceria; pasticceria fresca; pasticceria
salata; pasticceria surgelata; pasticceria secca; pasticcini, torte, crostate e
biscotti; farina di patate per uso alimentare; peperoncino in polvere; peperoncino
in polvere [spezia]; piatti a base di pasta; piatti di pasta pronti; piatti
essenzialmente a base di pasta; piatti pronti a base di pizza; piatti pronti
asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; piatti pronti
contenenti pasta; piatti pronti in forma di pizza; piatti pronti principalmente
a base di pasta; piatto a base di granturco cotto e macinato (hominy); pizza;
polpe di verdure [salse – alimenti]; polveri di cereali; polveri lievitanti;
praline; preparati a base di cereali; preparati a base di erbe per fare
bevande; preparati alimentari a base di farina; preparati da utilizzare come
agenti lievitanti per alimenti; preparati di cereali rivestiti con zucchero e
miele; preparati per bevande [a base di caffè]; preparati per salse; preparati
per dolci; preparati per sughi; preparati vegetali succedanei del caffè;
prodotti a base di cacao; prodotti a base di carboidrati per uso alimentare;
prodotti a base di cereali in barrette; prodotti a base di cereali per
l’alimentazione umana; prodotti a base di cioccolato; prodotti alimentari per
spuntini a base di farina di mais; prodotti alimentari per spuntini a base di
amidi di cereali; prodotti alimentari per snack a base di farina di pane
biscottato; prodotti amidacei per uso alimentare; prodotti da forno; prodotti
da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; prodotti di biscotteria; prodotti di
panetteria pronti da infornare; prodotti di pasticceria ripieni di frutta;
prodotti dolciari in barrette; prodotti essiccati a base di pasta; prodotti in
scatola a base di pasta; propoli; propoli per l’alimentazione umana [prodotto
di apicoltura]; propoli per uso alimentare; ravioli; ravioli a base di farina;
ravioli [pronti]; riccioli di mais; riccoli al formaggio [snack]; ripieni a
base di caffè; ripieni a base di cioccolato; ripieni di cioccolato per prodotti
da forno; riso; sale, spezie, aromi e condimenti; salsa concentrata; salsa di
pomodoro; salsa per pizza; salsa piccante; salse; salse a base di pomodoro;
salse aromatiche, chutney (salsa indiana); salse condimentate; salse da cucina;
salse in scatola; salse per alimenti; salse per pasta; salse pronte; salse
salate; salse salate usate come condimento; sapori [condimenti]; scaglie di
cioccolato contenenti chicchi di caffè; semolino; sfogliatine a base di
cereali; sfogliatine di mais; snack a base di cereali; snack a base di cereali
aromatizzati al formaggio; snack a base di farina di cereali; snack a base di
frumento; snack a base di frumento integrale; snack a base di mais; snack ai
cereali; snack a base di pane croccante; snack dolci alla frutta; snack estrusi
contenenti mais; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta
secca [confetteria]; snack principalmente a base di pasta; snack principalmente
a base di cereali estrusi; snack principalmente a base di cereali; snack pronti
a base di cereali; snack salati a base di farina; snack salati pronti a base di
farina di mais e formati tramite estrusione; sostanze che impartiscon profumo
da aggiungere agli alimenti [non oli essenziali]; sostanze che impartiscono
gusto da aggiungere agli alimenti [tranne gli oli essenziali]; sostanze che
impartiscono sapore da aggiungere ad alimenti [tranne gli oli essenziali];
spaghetti; spaghetti non cotti; spezie; spezie commestibili; spezie miste; spuntini
a base di cereali; spuntini a base di mais; spuntini di frumento estruso;
succedanei del caffè e del tè; succedanei del miele; sughi di carne; sughi per
pasta; sughi per riso; sugo per pollo; sugo per spaghetti; tagliatelle;
tagliatelle all’uovo; tagliatelle di grano saraceno; tagliatelle di farina
integrale; tagliolini secchi; tartine; tè istantaneo; tè; tè in bustine (non
medicinale); tisane (infusi); toast; torrone; torta di pasta frolla; torte;
torte alla frutta; torte all’uovo; torte dolci o salate; torte fresche; torte
salate; torte speciali; tortelli; tortellini; tortellini secchi; tortini; uova
di cioccolato; uova di pasqua; vermicelli; wafer; ziti; zucchero; zucchero,
dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 29: Pomodori pelati; olio extra vergine d’oliva.
Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta
secca.
Classe 43: Servizi di ristorazione.
In via preliminare, occorre osservare che,
secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono
considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa
classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.
I
fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter
alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali
di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.
Prodotti
contestati in classe 29
I pomodori
pelati; olio extra vergine d’oliva sono identicamente contenuti in
entrambe le liste di prodotti.
Prodotti
contestati in classe 30
Caffè,
tè e cacao e loro succedanei; pasta secca sono identicamente
contenuti in entrambe le liste di prodotti.
Servizi
contestati in classe 43
I servizi
di ristorazione sono simili in basso grado al caffè dell’opponente in classe 30, dal momento che hanno in comune
i fornitori/produttori e i canali di distribuzione. Inoltre, sono
complementari, in quanto i prodotti dell’opponente sono necessari per la
fornitura dei servizi contestati.
b) Pubblico di riferimento –grado di
attenzione
Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel
presente caso, i prodotti
e servizi che risultano essere identici o simili in basso gradosono diretti al grande
pubblico e si ritiene che il
grado di attenzione sia medio.
c) I segni
DONNA INES – MARCHIO ANTERIORE | |
Il
territorio di riferimento è l’Unione
europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto
attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui
trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione,
in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi
(11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio
dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa
essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda
di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione
del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori
in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P,
Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo
per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.
Gli elementi
comuni “DONNA INES” saranno associati con un nome proprio preceduto da un
titolo di riguardo in taluni territori (informazione estratta da Garzanti
Linguistica in data 06/05/2019 all’indirizzo http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=donna),
per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la
Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni
sulla parte del pubblico che parla italiano. Non essendo descrittivi, allusivi
o altrimenti deboli per i prodotti e servizi di riferimento, questi elementi
presentano carattere distintivo.
Tali elementi sono gli unici che compongono il
marchio anteriore, che, essendo un marchio denominativo, è protetto in quanto
tale, a prescindere dal fatto che sia riprodotto in stampatello maiuscolo.
Il segno impugnato è un segno figurativo formato
dai termini comuni “Donna Ines”
riprodotti in caratteri ordinari di colore bianco, essendo i primi caratteri di
ciascuna parola maiuscoli e i restanti minuscoli, posizionati su di un elemento
stilizzato simile ad una sorta di etichetta dai contorni bianchi su uno sfondo
nero. Tale elemento figurativo ha una natura puramente decorativa. Ad ogni
modo, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da
elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno
di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento
figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i
segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i
loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi
(14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Il segno impugnato contiene altresì nella parte superiore
il numero “1932” e nella parte inferiore l’espressione “Tenuta Bianco di Castel
Rovere”. Entrambi questi elementi sono riprodotti in caratteri di dimensioni
significativamente inferiori e conseguentemente hanno un ruolo secondario. Specialmente
l’espressione verbale si legge con difficoltà a causa della sua dimensione. In
particolare, il numero “1932”, che può tra le altre cose indicare un anno del
Ventesimo secolo, è da considerarsi come un elemento non distintivo, dal
momento che potrebbe essere semplicemente inteso come un riferimento, ad
esempio, dell’anno di inizio dell’attività di un qualsivoglia operatore
economico. L’espressione “Tenuta Bianco di Castel Rovere” sarà percepita come
il nome della proprietà fondiaria o comunque come il nome del proprietario
della tenuta in cui i prodotti in questione sono coltivati o lavorati e i
servizi sono forniti, in quanto “Tenuta” si riferisce a un “vasto possedimento
fondiario, specialmente se coltivato” (informazione ottenuta da Garzanti
Linguistica in data 06/05/2019 all’indirizzo
http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=tenuta) – pertanto normalmente
distintiva. Ad ogni modo, gli elementi verbali comuni, “Donna Ines”, sono gli
elementi dominanti del segno in quanto dotati di maggiore
impatto visivo.
Visivamente, i segni
coincidono in termini di “Donna
Ines”, che sono gli elementi distintivi e chiaramente dominanti del segno impugnato. Tuttavia, i segni differiscono in termini di “1932”,
non distintivo, e “Tenuta
Bianco di Castel Rovere”, normalmente distintivo – elementi inclusi solamente
nel segno impugnato, ma secondari. I segni differiscono anche nella
rappresentazione grafica del segno impugnato che però ha funzione meramente
decorativa, come spiegato sopra.
Pertanto, i segni sono visivamente
simili in media misura.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere
“Donna Ines”, presenti in modo identico in entrambi i segni e che
costituiscono gli elementi dominanti e distintivi del segno impugnato. La
pronuncia differisce nel suono del numero “1932”, il quale è però un elemento
non distintivo oltre che secondario, e nel suono delle lettere dell’espressione
“Tenuta Bianco di Castel
Rovere”, la quale ha un grado di distintività normale ma che è un elemento
secondario nell’insieme del segno impugnato per le ragioni viste poc’anzi e che
in alcuni casi non verrà probabilmente pronunciato.
Pertanto, i
segni sono foneticamente molto simili.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni
riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi, per il pubblico nel
territorio di riferimento. Tale contenuto appare fortemente caratterizzato dai
termini comuni “Donna Ines”. Gli elementi aggiuntivi del segno impugnato – “1932”,
che non svolge alcun ruolo dal punto di vista concettuale a causa del proprio
significato ma anche per il suo ruolo secondario nell’insieme grafico del
segno, e “Tenuta Bianco di Castel Rovere”, che svolge anch’esso un ruolo
secondario – non sono in grado di distanziare sensibilmente i segni sotto il
profilo concettuale.
Pertanto, i segni sono concettualmente
molto simili.
Dato che i segni sono stati
rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio
di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione
globale del rischio di confusione.
L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio
di riferimento in relazione ai prodotti e serviziin questione. Pertanto, il carattere distintivo
del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Il rischio di confusione riguarda situazioni
nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure
nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e
presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o
a imprese economicamente collegate. È sufficiente
che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti
o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti
o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o
potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che
il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di
tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale
valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di
riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può
fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o
servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-
251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti e servizi nelle
classi 29, 30 e 43 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte
simili in basso grado. Essi sono diretti al grande pubblico il quale nel
presente caso presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in
media misura da un punto di vista visivo e molto simili da un punto di vista
fonetico e concettuale, a causa della coincidenza negli elementi verbali
dominanti e distintivi “Donna Ines”. Questi elementi svolgono nel segno
impugnato un ruolo preponderante. Di fatto, gli elementi aggiuntivi di
quest’ultimo svolgono un ruolo secondario per le ragioni dettagliatamente
esplicitate nella sezione c) della presente decisione.
Nel caso di specie è altamente possibile che il pubblico di riferimento
percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del
marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o
servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la
possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi
del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Inoltre, come già
ribadito, i prodotti in esame sono identici. Detta circostanza gioca un ruolo
cruciale in considerazione del fatto che valutare il rischio di confusione
implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in
considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o
servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può
essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa
(29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Per quanto riguarda i
servizi in esame, che sono stati considerati simili in basso grado, il suddetto
principio d’interdipendenza pure svolge un ruolo alla luce della somiglianza
visiva tra i marchi e della forte somiglianza fonetica e concettuale degli
elementi dominanti dei segni.
Le differenze tra i segni,
limitate all’espressione distintiva ma secondaria “Tenuta Bianco di Castel
Rovere” e all’elemento non distintivo “1932” e anch’esso secondario del segno
impugnato, assumono un ruolo necessariamente assai marginale.
Considerato quanto sopra,
sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di
lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente
decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di
riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.
Ne discende che il marchio
impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi
considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.
Il richiedente rivendica nelle
sue osservazioni in risposta del 21/07/2017 i seguenti punti: l’anteriorità del
proprio marchio di fatto ex articolo 8(4) RMUE, a
sostegno della quale richiama precedenti sentenze nazionali, e la malafede
dell’opponente, nell’affrettarsi a depositare una domanda di marchio europeo omettendo
la parte figurativa e per una molteplicità di classi estranee alla sua attività,
il tutto nonostante la coesistenza pacifica “da sempre” delle due aziende. Per
quanto riguarda il primo punto, il diritto connesso a un marchio dell’Unione
europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto
riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame
il marchio dell’Unione europea a partire da tale data. Pertanto, nel valutare
se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno
degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti
verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono
privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui
precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori
rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente. In merito al secondo
punto, la Divisione d’Opposizione osserva che la malafede non costituisce una
difesa per il richiedente prevista nel procedimento di opposizione. Infatti, il
fatto che l’opponente non utilizzi il marchio “DONNA INES” in relazione a
tutti i prodotti delle classi registrate è di fatto irrilevante, in quanto il
marchio anteriore si trova ancora nel “periodo di tolleranza (grace period)” di
cinque anni durante i quali non è necessario dimostrare l’uso del marchio per
poterlo invocare. Inoltre, la Divisione d’Opposizione osserva che il sistema RMUE non richiede l’intenzione
di utilizzare il marchio UE al momento del deposito. Gli argomenti del richiedente esulano pertanto
dall’ambito del presente procedimento e devono essere respinti.
Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base
al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE,
non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero
quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.
SPESE
Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché
il richiedente è la parte soccombente,
deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute
dall’opponente nel corso del procedimento.
Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Riccardo RAPONI |
Valeria ANCHINI | Michele M. BENEDETTI-ALOISI |
Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il 14 GIUGNO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a
Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto AutoreMarchi UE – carattere distintivo – Italia Oggi del 20-06-2019
Accettata in data 06.06.2019 la domanda di registrazione del marchio “Ipposinergia” depositato il 15.11.2018 a Varese
Accettata in data 29.05.2019 la domanda di registrazione del marchio “Guida Fisco” depositato il 02.07.2018 a Roma
Smart & Start semplificato. Via al Voucher per i Brevetti
Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore
Accettata in data 06.05.2019 la domanda di registrazione del marchio “Itinerant Street Food” depositato il 03.10.2018 a Oristano
Sentenza della Corte di Cassazione del 11 aprile 2019 –
Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore
Decreto crescita cosa cambia per gli aiuti destinati ai giovani e alle donne.
Sono ammissibili spese relative a terreno, impianti, macchinari, brevetti, licenze e marchi.
Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore
In vigore dal 23 marzo il decreto legislativo che attua la direttiva UE. Sdoganati i marchi diversi da rappresentazioni grafiche.
Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore
In G.U il decreto legislativo che attua la direttiva Ue. In vigore dal 23 marzo.
Non sarà più necessaria la riproduzione grafica.
Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore
articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore
Il 28 febbraio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM, a Parma